Cassazione Civile, Ordinanza n. 22792/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Un architetto aveva agito per ottenere il compenso residuo per l'attività di progettazione e realizzazione di un fabbricato polifunzionale affidatagli da una società, deducendo un incarico iniziale e un successivo progetto variante resosi necessario per sopravvenute modifiche del contesto urbanistico; la società aveva contestato la pretesa, sostenendo che il contratto fosse stato stipulato con uno studio associato, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione o l'annullamento del contratto e la restituzione di quanto pagato. Il Tribunale aveva riconosciuto parte del credito del professionista, incluso un importo per l'attività relativa a un secondo lotto confinante. In appello la società aveva ottenuto una riduzione dell'importo, mentre il professionista aveva eccepito che la somma relativa al secondo lotto fosse coperta da giudicato interno. In cassazione la società ha dedotto: omesso esame di due fatture che, a suo dire, dimostravano l'esistenza di un accordo sul compenso della variante e l'avvenuto pagamento integrale; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della fattura n. 6/99; violazione dell'art. 345 c.p.c. per mancata acquisizione di una fattura prodotta tardivamente; violazione degli artt. 336, 91 e 92 c.p.c. per il mancato adeguamento delle spese alla riduzione del merito. Il resistente ha proposto ricorso incidentale denunciando nullità della sentenza d'appello per omessa considerazione del giudicato interno sulla posta di Euro 14.225,19 riconosciuta in primo grado e non impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale della società perché le fatture invocate non erano decisive, la censura sulla prova chiedeva in realtà una rivalutazione del merito e la produzione della fattura in appello era tardiva e inammissibile. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale del professionista, rilevando che la statuizione di primo grado relativa al compenso di Euro 14.225,19 per l'attività sul lotto confinante non era stata specificamente impugnata e quindi si era formata su di essa giudicato interno; la Corte d'appello avrebbe dovuto tenerne conto nella liquidazione finale. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per rideterminare il compenso complessivo considerando anche tale importo e per regolare le spese di legittimità. Il quarto motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
L'accordo delle parti sul compenso professionale prevale, in linea di principio, sulla liquidazione secondo tariffa; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha escluso che la pattuizione originaria si estendesse anche al secondo progetto, ritenuto autonomo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo per fatti decisivi; il mancato esame di documenti è censurabile solo se il documento avrebbe avuto capacità di sovvertire con certezza l'esito della decisione.
La violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
La doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova il valore legale di un diverso mezzo o dichiara di non valersi del prudente apprezzamento previsto dalla norma; non quando si censura semplicemente la valutazione del materiale probatorio.
In appello i documenti nuovi, anche se indispensabili, devono essere prodotti tempestivamente e specificamente indicati nell'atto introduttivo del grado, salvo ipotesi particolari di successiva formazione o necessità processuale.
Un capo di sentenza è validamente impugnato solo se l'atto di appello contiene una censura specifica e argomentata idonea a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione.
La riforma della decisione nel merito può incidere anche sulle statuizioni accessorie, ma nel caso concreto il motivo sulle spese è stato assorbito dall'accoglimento del ricorso incidentale.
La regolazione delle spese va coerentemente adeguata all'esito della lite; la questione è stata però assorbita dalla cassazione con rinvio.
La compensazione o rideterminazione delle spese dipende dall'esito della controversia; la Corte ha rinviato al giudice di merito per la nuova regolazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'omesso esame di un documento rileva solo se il documento, da solo, avrebbe avuto un'efficacia decisiva tale da smentire con certezza l'impianto motivazionale della sentenza impugnata.
- La contestazione della valutazione delle prove non può essere trasformata in un sindacato di cassazione sul merito: la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di errori in senso tecnico sulla prova legale o sull'utilizzo di prove non introdotte dalle parti.
- La produzione di documenti in appello è soggetta a rigorose preclusioni; anche quando il documento sia potenzialmente decisivo, la sua tardiva produzione rende la prova inutilizzabile se non risulta specificamente introdotta nei termini processuali.
- La pattuizione del compenso professionale vincola le parti solo nei limiti dell'oggetto effettivamente regolato; se il giudice accerta che una successiva attività costituisce prestazione autonoma e non mera correzione dell'incarico originario, il compenso per tale attività può essere liquidato separatamente.
- Il giudicato interno su un capo della sentenza si forma quando quel capo non è specificamente censurato in appello; il giudice di secondo grado deve rilevarlo anche d'ufficio e deve tenerne conto nella liquidazione complessiva delle somme dovute.
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