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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31552/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una commessa, assunta nel 2004, dopo una procedura aziendale collegata alla crisi e alla chiusura di alcuni punti vendita. La lavoratrice aveva dedotto l'illegittimità del recesso, sostenendo che non ricorressero i presupposti del giustificato motivo oggettivo e che, in ogni caso, non vi fosse stata valida risoluzione consensuale del rapporto; in via subordinata aveva chiesto il ristoro economico previsto dalla disciplina applicabile e, ulteriormente, l'inefficacia del licenziamento per violazione della procedura ex art. 7 l. n. 604/1966. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del recesso, ritenendo non perfezionata la scrittura privata del 1.7.2015 perché sottoposta a condizione sospensiva non verificatasi (ratifica e contestuale accettazione in sede amministrativa) e, quanto al licenziamento del 20.12.2016, aveva escluso sia la risoluzione consensuale sia la prova del giustificato motivo oggettivo, in particolare per mancata dimostrazione dell'impossibilità di repechage in altri punti vendita. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1358, 1359 e 1175 c.c., sostenendo che la scrittura del 1.7.2015 fosse già perfezionata e che la mancata ratifica dovesse imputarsi alla lavoratrice, con conseguente avveramento della condizione; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 3 l. n. 604/1966 e dell'art. 115 c.p.c., per non avere la Corte considerato le procedure di CIGS e mobilità attivate nel 2016 e lo stato di crisi dei punti vendita sardi; 3) violazione dell'art. 3 l. n. 604/1966, degli artt. 115 e 132 c.p.c., per avere ritenuto violato l'obbligo di repechage nonostante l'asserita assenza di posizioni vacanti; 4) violazione dell'art. 18 l. n. 300/1970 e dell'art. 132 c.p.c., per l'applicazione della tutela reintegratoria senza una valutazione sulla 'manifesta' insussistenza dei presupposti del recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a contrapporre una diversa lettura della scrittura privata, senza denunciare in modo specifico la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio logico della motivazione; ha giudicato inammissibili e comunque infondati il secondo e il terzo motivo, poiché miravano a una nuova valutazione del merito e non coglievano l'accertamento della Corte territoriale circa la mancanza di prova del repechage, principio che costituisce elemento essenziale del giustificato motivo oggettivo; ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, valorizzando la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2022, che ha inciso sulla nozione di 'manifesta insussistenza' dell'art. 18 St. lav., rendendo sufficiente ai fini della tutela reintegratoria attenuata l'accertamento della semplice insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. La società è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta efficacia della condizione sospensiva apposta alla scrittura privata; la Corte non ne ha accolto l'applicazione secondo la tesi della ricorrente.

  • art. 1359 c.c.

    La Corte ha escluso che potesse operare l'avveramento fittizio della condizione, perché la condizione non era stata posta nell'esclusivo interesse della lavoratrice e la sua mancata verificazione non risultava imputabile alla parte che avrebbe avuto interesse esclusivo alla sua realizzazione.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria lettura dell'accordo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 3 l. n. 604/1966

    Il giustificato motivo oggettivo richiede la prova delle ragioni inerenti all'attività produttiva e dell'impossibilità di ricollocazione del lavoratore; entrambi i profili sono stati ritenuti non provati.

  • art. 7 l. n. 604/1966

    Richiamato dalla lavoratrice nelle domande subordinate come profilo di inefficacia del licenziamento.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non denunciava l'uso di prove non dedotte o di prove legali mal valutate, ma mirava solo a un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è stata esclusa, non essendo configurato un uso distorto delle prove legali o la sostituzione del prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 132 c.p.c.

    Le censure di nullità della sentenza sono state respinte perché la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta esistente e logicamente sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per dedurre violazioni di legge, ma le doglianze sono state ritenute, in sostanza, meramente fattuali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza non è stata accolta, perché la motivazione impugnata non presentava i vizi denunciati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame non è stato ravvisato, poiché i fatti storici invocati erano stati comunque considerati; inoltre la controversia era caratterizzata da 'doppia conforme', ostativa al motivo.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    settimo comma, secondo periodo

    Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2022, ai fini della tutela reintegratoria attenuata è sufficiente l'accertamento della semplice insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, senza la necessità di verificare una 'manifesta' insussistenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione della scrittura privata e degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica o incongrua; non è sufficiente proporre una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
  • La condizione sospensiva apposta a un accordo non può dirsi avverata ex art. 1359 c.c. se non sia provato che essa fosse posta nell'esclusivo interesse della parte che se ne avvantaggerebbe e che la sua mancata verificazione sia imputabile alla parte interessata alla realizzazione della condizione.
  • In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare non solo le ragioni inerenti all'organizzazione produttiva, ma anche l'effettiva impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni compatibili presenti nell'organizzazione aziendale.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non può essere usata per chiedere una rivalutazione del merito istruttorio.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede che il fatto storico non sia stato affatto considerato; non basta lamentare la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori. In presenza di doppia conforme, la censura è ulteriormente preclusa.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, St. lav. nella parte relativa alla parola 'manifesta', la tutela reintegratoria attenuata nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo può fondarsi sull'accertamento della semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullità

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