Cassazione Civile, Ordinanza n. 05067/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva ottenuto un contributo pubblico per la realizzazione di un investimento industriale ai sensi della normativa sulle agevolazioni per il Mezzogiorno. A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, era emerso che nella documentazione finale di spesa erano state rese dichiarazioni non corrispondenti al vero, in particolare sull’avvenuta installazione di alcuni stampi e sulla corrispondenza di taluni beni indicati in fattura. Il Ministero aveva quindi disposto la revoca del beneficio e la decadenza dal contributo già erogato. In appello la società aveva chiesto di far valere la disciplina civilistica dell’inadempimento e della risoluzione, sostenendo che dovesse valutarsi la gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., e che, in ogni caso, la revoca dovesse essere solo parziale e proporzionata alla parte di contributo relativa alle irregolarità riscontrate. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: violazione dell’art. 1455 c.c.; violazione dell’art. 1, comma 1-bis, l. n. 241/1990; violazione dell’art. 11, comma 3, d.P.R. n. 403/1998 e dei principi in tema di decadenza per dichiarazione non veritiera; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; violazione del D.M. n. 527/1995 per mancata applicazione della revoca parziale prevista dal regolamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la sentenza d’appello nel qualificare la revoca/decadenza come atto vincolato, fondato sulla non veridicità della dichiarazione resa dal beneficiario, non assimilabile alla risoluzione contrattuale e non soggetto a valutazione di gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. Né era possibile un sindacato giudiziale di proporzionalità o una riduzione parziale del beneficio, poiché la decadenza discende direttamente dalla legge in presenza del mendacio. Ha inoltre escluso che la disciplina del D.M. n. 527/1995 sulla revoca parziale potesse prevalere o derogare alla norma generale sulla decadenza per dichiarazione non veritiera, poiché il regolamento non disciplinava quella specifica ipotesi. Spese poste a carico della ricorrente e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La gravità dell’inadempimento rileva nella risoluzione contrattuale, ma non è applicabile alla decadenza/revoca di benefici pubblici fondata su dichiarazione non veritiera, che è fattispecie vincolata e non negoziale.
art. 1, comma 1-bis, l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per sostenere la natura paritetica del rapporto, ma ritenuto non idoneo a trasformare la disciplina pubblicistica delle agevolazioni in un rapporto soggetto alle regole della risoluzione contrattuale.
art. 11, comma 3, d.P.R. n. 403/1998
"qualora dal controllo di cui al comma l emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"
La norma impone la decadenza automatica dai benefici in caso di dichiarazione non veritiera; non richiede valutazione della gravità del fatto né dell’elemento soggettivo.
"qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"
Disposizione speculare all’art. 11, comma 3, d.P.R. n. 403/1998: la non veridicità del dichiarato comporta la decadenza dal beneficio, quale effetto oggettivo e vincolato.
Attribuisce alle amministrazioni il potere/dovere di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, anche successivamente all’erogazione dei benefici.
Disciplina le ipotesi di revoca, totale o parziale, delle agevolazioni; nel caso esaminato non si applicava alla fattispecie di decadenza per dichiarazione non veritiera accertata ai sensi della disciplina generale.
Prevede la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni del beneficiario circa l’acquisto e l’installazione dei beni agevolati.
Regola l’accertamento della realizzazione del programma e il ricalcolo delle agevolazioni per la concessione definitiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revoca o decadenza da agevolazioni pubbliche fondata sulla non veridicità delle dichiarazioni del beneficiario è una fattispecie pubblicistica vincolata: una volta accertato il mendacio, l’amministrazione deve disporre la perdita del beneficio senza margini di graduazione discrezionale.
- In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la verifica giudiziale non si svolge secondo i criteri civilistici della risoluzione per inadempimento; non trova quindi applicazione l’art. 1455 c.c. sulla gravità dell’inadempimento.
- La decadenza dai benefici derivante da dichiarazione non veritiera prescinde dall’elemento soggettivo e dalla colpevolezza del dichiarante: rileva il dato oggettivo della non corrispondenza tra dichiarato e reale.
- Non è ammissibile una riduzione solo parziale del beneficio per ragioni di proporzionalità quando la norma applicabile preveda la decadenza quale effetto legale della dichiarazione mendace; eventuali regimi di revoca parziale operano solo se espressamente previsti per ipotesi diverse.
- Le norme speciali del regolamento di attuazione sulle revoche delle agevolazioni non derogano alla disciplina generale sulla decadenza per dichiarazioni non veritiere, se non regolano espressamente tale specifica fattispecie.
- Nei procedimenti di erogazione di contributi pubblici il principio di autoresponsabilità impone al beneficiario di rispondere delle inesattezze o falsità contenute nella documentazione prodotta per ottenere o conservare il vantaggio economico.
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