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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20842/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava che, senza sua preventiva informazione e consenso, la quota del fondo comune azionario "Banco di Sicilia Orizzonte Crescita" di sua proprietà era stata incorporata (fusa) nel 2009 in un diverso fondo a natura obbligazionaria "Pioneer Target Equilibrio", provocandogli una perdita patrimoniale. Denunciava inadempimento degli obblighi informativi, illecito contrattuale ed extracontrattuale, conflitto di interessi (per il controllo delle SGR da parte di Capitalia/Unicredit) e l'illegittimità dell'operazione di incorporazione che, secondo lui, avrebbe dovuto essere preceduta da comunicazione personale e possibilità di rimborso o conversione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Nigro. La Corte territoriale (Corte d'Appello di Catania) aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il difetto di legittimazione passiva di Unicredit, ritenendo che l'operazione di fusione fosse stata deliberata e attuata dalla SGR (Pioneer Investment Management SGR p.A.), soggetto giuridico distinto dalla banca collocatrice. In Cassazione il ricorrente non ha specificamente contrastato la ratio decidendi della sentenza impugnata e non ha indicato in modo concreto i documenti o i fatti la cui omissione avrebbe inciso decisivamente sulla decisione: perciò i motivi sono stati ritenuti inammissibili per carenza di specificità e per tentativo di rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e a eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), art. 21

    Il ricorrente sosteneva che i precetti informativi e di comportamento del TUF fossero riferibili ad Unicredit in quanto promotore/intermediario del fondo. La Corte, invece, ha ritenuto che la vicenda della fusione fosse stata decisa ed attuata dalla SGR (società di gestione del risparmio) e che, pertanto, la responsabilità informativa in ordine all’incorporazione dovesse essere ricondotta alla SGR e non automaticamente alla banca collocatrice.

  • Codice di procedura civile, art. 75

    Richiamato dal ricorrente nella censura; il riferimento compare nella ricostruzione dei motivi ma non emerso un'applicazione diretta che abbia mutato l'esito. In generale l'art. 75 riguarda gli atti da compiersi per il deposito degli atti in giudizio e il loro valore probatorio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha rilevato che il motivo non ha indicato specificamente la contraddizione rispetto alla ratio della sentenza di merito e pertanto è inammissibile per mancata specificità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Norma invocata per vizio di motivazione; la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale" e che non può trasformarsi in rivalutazione del merito; pertanto l'assenza di contraddittorietà o di motivazione meramente apparente rende il motivo inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Richiede specificità nell'indicare quale fatto o documento omesso sia decisivo e come e quando sia stato dedotto in sede di merito; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia soddisfatto tali requisiti rendendo la censura inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    Richiamato in massima parte per ricordare che motivi non conformi ai canoni di specificità possono essere considerati nulli o non motivati, con conseguente inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Previsione sulla memoria del ricorrente; il ricorrente ha depositato memoria senza invertire l'esito dell'inammissibilità.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la declaratoria di inammissibilità.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha modificato il regime del contributo unificato; richiamata rispetto all'applicazione dell'art. 13 DPR n.115/2002 per la liquidazione degli oneri a carico del ricorrente.

  • Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    Novellazione applicabile ratione temporis all'art. 360 c.p.c.; la Corte ne prende atto nel richiamare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Massime di principio

  • La legittimazione passiva per vicende di fondi comuni può ricadere sulla SGR che delibera e attua operazioni sui fondi (fusione/incorporazione), e non automaticamente sulla banca che ha collocato le quote: è fondamentale distinguere il ruolo giuridico svolto da ciascun soggetto (collocatore/intermediario vs. società di gestione).
  • In sede di cassazione è essenziale la specificità del motivo: non basta riproporre in termini generici che la decisione è errata; occorre indicare esplicitamente la contraddizione con la ratio decidendi della sentenza impugnata o provare omissioni documentali chiaramente decisive.
  • L'omesso esame di un documento da parte del giudice di merito è censurabile in Cassazione solo se il documento, se preso in considerazione, avrebbe senz'altro determinato una decisione diversa (non basta la mera probabilità); il ricorrente deve spiegare perché e in che modo il documento è decisivo.
  • Il sindacato della Suprema Corte sulla motivazione è limitato: può rilevare solo motivazioni meramente apparenti, contraddittorie o inconciliabili; contestazioni che mirano a rivalutare il materiale probatorio sono inammissibili.
  • Chi agisce in giudizio dopo operazioni societarie o di gestione collettiva deve documentare con precisione le notifiche o comunicazioni ricevute (o la loro mancanza) e collegare causalmente tali omissioni al danno subito per fondare responsabilità dell'intermediario o della SGR.

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