Cassazione Civile, Ordinanza n. 33609/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per Irpeg, Irap e Iva relative all'annualità 2001 nei confronti di un'associazione culturale e di altri soggetti collegati all'accertamento. La CTP aveva annullato la cartella ritenendo non notificato l'avviso di accertamento presupposto. In appello la CTR aveva rigettato il gravame dell'Agenzia, ma non per la ragione posta dal primo giudice: aveva rilevato che l'avviso di accertamento prodromico era stato annullato con altra sentenza e che quindi mancavano i presupposti per la riscossione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., art. 14 d.P.R. 600/1973 e art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva attribuito efficacia di giudicato a una sentenza non ancora definitiva e aveva erroneamente ritenuto che essa facesse stato nel giudizio sulla cartella; (2) violazione dell'art. 295 c.p.c. in combinato con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, deducendo che, se la CTR aveva reputato pregiudiziale il giudizio sull'avviso di accertamento, avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa della sua definizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha osservato che la sentenza della CTR di Catania richiamata come presupposto del preteso giudicato era stata a sua volta impugnata in cassazione e, soprattutto, che con ordinanza successiva questa Corte aveva accertato la carenza di legittimazione passiva dell'associazione e dichiarato inammissibile l'appello del contribuente, rendendo definitiva la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario contro l'avviso di accertamento. Ne consegue che l'avviso presupposto doveva considerarsi sostanzialmente confermato e che la CTR aveva errato nel ritenere che la sentenza del 2015 potesse fare stato nel giudizio sulla cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che una sentenza non ancora coperta da giudicato potesse fare stato nel giudizio sulla cartella.
Richiamato in tema di giudicato formale, la cui sussistenza era stata erroneamente ravvisata dalla CTR.
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'avviso di accertamento presupposto e alla sua efficacia nel rapporto tributario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma di raccordo processuale del contenzioso tributario con il codice di procedura civile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del vizio processuale dedotto con il secondo motivo.
Richiamato per sostenere che, se vi era pregiudizialità tra i giudizi, la CTR avrebbe dovuto sospendere il processo.
Massime di principio
- Una sentenza richiamata come presupposto decisivo in un giudizio successivo può essere utilizzata solo se è effettivamente passata in giudicato; in difetto, non può fondare l'annullamento o la conferma di un atto impositivo o di riscossione.
- Nel giudizio sulla cartella di pagamento è necessario verificare il rapporto tra atto presupposto e atto consequenziale: se l'avviso di accertamento presupposto non è definitivamente caducato, la cartella non può essere annullata per il solo richiamo a una decisione non ancora stabile.
- Se il giudice ritiene che l'esito di altro processo sia pregiudiziale rispetto alla causa pendente, deve valutare l'eventuale sospensione del giudizio anziché attribuire anticipatamente efficacia definitiva a un provvedimento non consolidato.
- La definitività del processo presupposto incide sulla sorte del giudizio consequenziale: la formazione o meno del giudicato sull'avviso di accertamento è decisiva per stabilire la validità della cartella emessa in sua esecuzione.
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