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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30833/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2013 e 2014 con cui l'Ufficio recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA, ritenendo che una documentazione extracontabile rinvenuta in verifica, qualificata come conferme d'ordine ma in realtà asseritamente riferibile a cessioni non fatturate, provasse ricavi non dichiarati. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che i documenti fossero preventivi non andati a buon fine e che ciò fosse dimostrato anche da dichiarazioni dei clienti e dal contenuto dei documenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse mal valutato le presunzioni e attribuito indebito rilievo a dichiarazioni di terzi inattendibili, anche perché rese da clienti in rapporto di cointeressenza con la società e non rappresentative del complesso delle operazioni; ha inoltre dedotto vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa adeguata ponderazione del materiale istruttorio. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato ulteriori elementi indiziari, tra cui presunti pagamenti di straordinari "fuori busta" emersi da file relativi al 2015 e riferiti anche a periodi precedenti, che avrebbero corroborato il quadro presuntivo dell'Ufficio e reso inattendibile la contabilità della contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui censurava la valutazione indiziaria della CTR, perché il giudice di merito non aveva fondato la decisione solo sulle dichiarazioni dei terzi, ma anche sull'analisi della documentazione extracontabile e sul suo contenuto, ricostruendo che si trattava di preventivi e non di conferme d'ordine; ha ritenuto invece inammissibili le doglianze che miravano a una nuova valutazione del merito e quelle formulate ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della CTR è stata considerata sufficiente: il giudice di appello non era tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni dell'Ufficio, essendo bastato esporre concisamente le ragioni della decisione e valorizzare gli elementi ritenuti decisivi. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il controricorso è risultato tardivo.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento induttivo in presenza di presunzioni; nella vicenda la Corte non ha escluso in astratto la valenza presuntiva degli elementi utilizzati dall'Ufficio, ma ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di merito compiuta dalla CTR sulla loro insufficienza.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono concorrere alla prova del fatto ignoto; la Corte ha ribadito che il giudice di merito può valorizzare la documentazione extracontabile e le dichiarazioni di terzi come elementi indiziari convergenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non ha ravvisato violazione, avendo la CTR valutato gli elementi offerti dalle parti nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge; la Corte ha respinto la censura perché diretta in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio ritenendo la motivazione della CTR sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile anche per l'operatività della doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. quando appello e primo grado abbiano deciso in fatto nello stesso modo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando espone, anche in forma concisa, le ragioni della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza della CTR non è stata ritenuta carente di motivazione secondo i requisiti del processo tributario.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sul difetto di motivazione, senza che la Corte ravvisasse violazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere concisa purché consenta di comprendere l'iter logico della decisione.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice di merito può desumere l'esistenza di ricavi non dichiarati dalla documentazione extracontabile e da dichiarazioni di terzi, purché valuti complessivamente gli indizi e spieghi il ragionamento inferenziale seguito.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: le censure che mirano a contrapporre una diversa lettura dei documenti o a contestare l'attendibilità dei testimoni di fatto si risolvono in critiche di merito, inammissibili.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito espone, anche sinteticamente, le ragioni della decisione e rende implicito il rigetto delle argomentazioni incompatibili con il decisum, senza necessità di confutazione analitica di ogni deduzione di parte.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base dei medesimi fatti e delle stesse prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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