Cassazione Civile, Ordinanza n. 06698/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito complessivo netto di un contribuente per gli anni 2007 e 2008, applicando il cd. vecchio redditometro fondato sugli indici di capacità contributiva previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con annullamento dell'accertamento per il 2007 e rideterminazione del reddito imponibile per il 2008. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. Quanto al 2007, sostiene che la CTR abbia applicato erroneamente la disciplina del nuovo redditometro introdotta dal D.L. 78/2010, operante solo per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta dal 2009 in poi, e che abbia inoltre confrontato dati non omogenei, prendendo a base il reddito dichiarato al lordo degli oneri detraibili anziché il reddito netto dichiarato. Quanto al 2008, l'Ufficio contesta che la CTR abbia accolto parzialmente l'appello del contribuente pur in assenza di prova documentale idonea sulla provenienza non reddituale delle somme utilizzate per il mantenimento dei beni-indice nella disponibilità del contribuente, tra cui un'autovettura e un immobile acquistato e intestato alla moglie priva di reddito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori al 2009 continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 nella formulazione anteriore alle modifiche del 2010; quindi, per il 2007, la CTR ha errato sia nell'applicare la soglia propria del nuovo redditometro, sia nel confrontare il reddito sintetico con un reddito dichiarato al lordo degli oneri detraibili, anziché con il reddito netto dichiarato. Per il 2008, la Corte ha ribadito che il contribuente, per superare la presunzione legale di capacità contributiva, deve fornire prova documentale non solo dell'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche della loro entità e durata del possesso, in modo da rendere plausibile che siano stati impiegati per sostenere la spesa. Poiché la sentenza impugnata non contiene accertamenti su tali profili, è stato ravvisato anche sotto questo profilo un errore di diritto. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973
commi 4, 5 e 6; modifica del D.L. n. 78 del 2010 con efficacia per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto
Per gli anni d'imposta anteriori al 2009 si applica la versione previgente dell'art. 38; il nuovo redditometro introdotto nel 2010 vale solo per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta successivi al 2009. Nel regime previgente, l'accertamento sintetico richiede il raffronto tra reddito complessivo netto accertato e reddito netto dichiarato, e il contribuente può superare la presunzione solo con prova documentale dei redditi esenti o soggetti a ritenuta, della loro entità e della durata del possesso.
Richiamato come norma sulla distribuzione dell'onere della prova; nel redditometro l'onere di dimostrare la provenienza non reddituale delle somme grava sul contribuente nei limiti stabiliti dall'art. 38 D.P.R. 600/1973.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
È stato disposto il rinvio al giudice di merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la cassazione con rinvio nel processo tributario.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Nel sistema del redditometro previgente alle modifiche del 2010, gli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori al 2009 sono disciplinati dall'art. 38 D.P.R. 600/1973 nel testo originario, non dalla disciplina del nuovo redditometro.
- Ai fini della verifica dello scostamento richiesto per l'accertamento sintetico, il confronto va operato tra dati omogenei: reddito complessivo netto accertato e reddito netto dichiarato, non con un reddito dichiarato al lordo degli oneri detraibili.
- La presunzione legale di capacità contributiva derivante dal redditometro è superabile dal contribuente solo mediante prova documentale idonea circa l'esistenza, l'entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
- Non è sufficiente allegare in modo generico la disponibilità di ulteriori redditi: occorre una documentazione che renda oggettivamente plausibile che tali somme abbiano potuto essere impiegate per le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.
- Una volta accertata la ricorrenza degli specifici indicatori di capacità contributiva, il giudice tributario non può disconoscere il valore presuntivo attribuito dalla legge agli indici redditometrici, ma deve valutare soltanto la prova contraria offerta dal contribuente.
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