Cassazione Civile, Ordinanza n. 28576/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di liquidazione controllata aperta dal Tribunale e poi revocata dalla Corte d'Appello su reclamo del creditore. Il debitore aveva chiesto l'accesso alla procedura di sovraindebitamento rappresentando una situazione di incapienza e offrendo un piano di soddisfacimento dei creditori; la Corte territoriale ha però ritenuto la documentazione allegata al ricorso gravemente lacunosa, perché non menzionava circostanze rilevanti per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, in particolare la precedente alienazione di tutti gli immobili a un prezzo esiguo e il ruolo imprenditoriale svolto per anni dal debitore. Nel ricorso per cassazione il debitore ha dedotto, in sintesi: 1) violazione dell'art. 269 CCII, sostenendo che l'apertura della liquidazione controllata non è subordinata a un giudizio di meritevolezza né a controlli sostanziali analoghi a quelli richiesti per l'esdebitazione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2729 c.c. e 111 Cost., lamentando una lettura parziale e distorta delle prove; 3) violazione degli artt. 270 e 51 CCII, assumendo che il giudice non potesse esaminare nel merito la relazione dell'OCC; 4) erronea liquidazione delle spese ex DM n. 55/2014, per avere incluso la fase decisionale nonostante lo svolgimento del giudizio in forma semplificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, o in parte inammissibili, i motivi principali: il controllo del giudice sull'allegata relazione dell'OCC non è meramente formale, ma sostanziale, perché la completezza e attendibilità della documentazione e della relazione costituiscono presupposto di ammissibilità della liquidazione controllata; il giudice di merito può quindi verificare se la relazione rappresenti in modo adeguato la situazione economico-patrimoniale del debitore. È stata confermata la revoca dell'apertura della procedura, poiché la Corte d'Appello aveva accertato che il debitore aveva taciuto fatti rilevanti per la valutazione della propria condizione patrimoniale. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla valutazione delle prove, perché sollecitava una diversa ricostruzione dei fatti, e inammissibile anche il motivo sulle spese, ritenendosi corretta la liquidazione della fase decisionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La relazione dell'OCC, con indicazione della completezza e attendibilità della documentazione e della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, costituisce presupposto di ammissibilità della liquidazione controllata e deve essere oggetto di controllo sostanziale da parte del giudice.
Il tribunale dichiara l'apertura della liquidazione controllata solo verificati i presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII; il giudice deve quindi accertare effettivamente la sussistenza dei presupposti, non limitarsi a un controllo formale.
È richiamato quale presupposto da verificare ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, anche in relazione al requisito oggettivo dell'assoggettabilità alla procedura.
Le informazioni ricavabili dalla relazione e dal controllo giudiziale sono funzionali anche alle azioni volte a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio.
Richiamato solo per evidenziare che, alla data della domanda, poteva ancora essere esperita l'azione revocatoria da parte dei creditori.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché mascherava una richiesta di nuova valutazione del merito.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa lettura del materiale probatorio.
La deduzione sul ragionamento presuntivo è stata considerata una critica di merito e non una reale violazione di legge.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla valutazione delle prove, ma senza accoglimento.
La fase decisionale può essere liquidata quando vi siano difese scritte ulteriori rispetto agli atti introduttivi; la liquidazione operata dal giudice è stata ritenuta corretta.
Richiamato in relazione al deposito della memoria del ricorrente nel procedimento in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti connessi al rigetto del ricorso in punto di contributo unificato, sulla base del testo finale riportato.
Massime di principio
- Nella procedura di liquidazione controllata, la relazione dell'OCC non rileva come mero adempimento formale: il giudice deve verificarne concretamente completezza e attendibilità, poiché tali elementi costituiscono presupposto di ammissibilità della domanda.
- Il controllo del giudice sull'apertura della liquidazione controllata è sostanziale e funzionale alla tutela dei creditori, alla corretta ricostruzione dell'attivo e alla possibilità di svolgere utilmente le azioni recuperatorie o conservative previste dalla procedura.
- Il debitore che chiede l'accesso a una procedura concorsuale minore deve fornire una rappresentazione completa e trasparente della propria situazione patrimoniale e finanziaria; l'omissione di fatti rilevanti può incidere sull'ammissibilità della domanda, indipendentemente da un giudizio di meritevolezza in senso stretto.
- Le censure che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la fase decisionale può essere considerata quando nel giudizio vi siano state difese scritte ulteriori e repliche, anche se il procedimento si è svolto in modo snello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28522/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28524/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28525/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28526/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28527/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28528/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →