Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00654/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'erogazione, in tre tranche, di un contributo regionale complessivo di euro 120.000 per la realizzazione di nuove unità turistico-ricettive mediante ristrutturazione di immobili rurali ubicati in area PIM. Successivamente la Regione ha adottato un provvedimento di ritiro del finanziamento, ritenendo che mancassero originariamente i presupposti per la concessione del beneficio, in particolare perché i richiedenti, al momento della domanda, non avevano la piena proprietà e disponibilità degli immobili e perché l'attività di agriturismo svolta da uno di essi non corrispondeva ai requisiti del bando. La Regione ha inoltre chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite. I giudici di merito hanno respinto la domanda dei beneficiari contro il provvedimento regionale e hanno accolto parzialmente la riconvenzionale, condannandoli alla restituzione di euro 34.705,90 oltre interessi legali, ritenendo solo parzialmente prescritto il credito restitutorio. Con il ricorso per cassazione i beneficiari hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 981 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di essere comunque legittimati alla domanda perché uno di essi era titolare dell'attività turistico-ricettiva e gli usufruttuari avevano prestato consenso alle opere e al vincolo di destinazione; 2) violazione dei principi in tema di autotutela della PA e degli artt. 21-nonies L. 241/1990, sostenendo l'illegittimità della revoca intervenuta a notevole distanza di tempo; 3) violazione dell'art. 2946 c.c., contestando il dies a quo della prescrizione, che a loro dire avrebbe dovuto decorrere dalla concessione del beneficio e non dai singoli pagamenti; 4) violazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alla malafede e alla decorrenza degli interessi, negando di aver agito in mala fede e sostenendo di aver semplicemente prodotto la documentazione richiesta dalla Regione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, tendevano a un riesame del merito e, inoltre, mancavano di autosufficienza per non riportare il contenuto rilevante del bando; ha anche rilevato che la questione della titolarità dell'attività agrituristica era stata comunque esaminata dai giudici di merito e risolta nel senso che non corrispondeva all'attività richiesta dal bando. Il secondo motivo è stato inoltre ritenuto inconferente per il richiamo a una disciplina dell'autotutela non applicabile ratione temporis e perché i giudici di merito avevano escluso la buona fede dei richiedenti con accertamento di fatto insindacabile. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: in presenza di difetto originario della causa solvendi, gli interessi sulla somma indebitamente versata decorrono dalla data del pagamento, non già dal momento della concessione del beneficio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle condotte dei ricorrenti, già ritenuti in mala fede dai giudici di merito. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 981 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'usufruttuario non avrebbe potuto modificare la destinazione economica del bene; la Corte non accoglie la censura perché la questione è reputata inconferente rispetto alla ratio della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte rileva che la doglianza tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e non denunciava correttamente un fatto decisivo omesso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato per violazione di legge in relazione all'autotutela amministrativa; la Corte lo ritiene inconferente e comunque riferito a una disciplina non applicabile ratione temporis.

  • art. 21-nonies L. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della revoca tardiva; la Corte osserva che la norma richiamata non era vigente ratione temporis e che comunque la buona fede dei richiedenti era stata esclusa in fatto.

  • art. 2946 c.c.

    La Corte ribadisce che, in caso di difetto originario della causa solvendi, la prescrizione decorre dai singoli pagamenti eseguiti, non dalla precedente concessione del beneficio.

  • art. 2033 c.c.

    Applicato alla ripetizione dell'indebito: in caso di mancanza originaria del titolo, il diritto alla restituzione sorge al momento del pagamento e gli interessi decorrono da tale data; inoltre la mala fede del percettore giustifica la decorrenza degli interessi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o omesso esame di fatto, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie o dei fatti già accertati dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede la precisa indicazione del fatto storico, del suo rilievo decisivo e del modo in cui esso sia stato oggetto di discussione nei gradi di merito; non è sufficiente proporre una diversa lettura del quadro fattuale.
  • La censura fondata su un bando o su una disciplina amministrativa deve confrontarsi specificamente con il contenuto testuale rilevante dell'atto, che deve essere riportato o indicato in modo autosufficiente quando sia decisivo per la soluzione della controversia.
  • In materia di ripetizione di somme erogate senza titolo originario, il difetto della causa solvendi fa decorrere la prescrizione e gli interessi dalla data dei singoli pagamenti, non dalla data della precedente concessione del beneficio.
  • Il richiamo a una disciplina sopravvenuta o non vigente ratione temporis non può fondare validamente la doglianza di legittimità, soprattutto quando l'accertamento di fatto sulla mala fede o sulla consapevolezza del percettore sia stato già compiuto in modo congruamente motivato dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.