Cassazione Penale, Sentenza n. 34242/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
Il G.U.P. del Tribunale di Mantova, con sentenza del 23 luglio 2025 emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a un imputato la pena di 5 anni di reclusione ed euro 28.500 di multa e a una coimputata la pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione ed euro 18.858 di multa. Le imputazioni riguardavano l’ipotesi di maltrattamenti aggravati, contestata a entrambi in concorso omissivo, plurimi episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, contestati in parte a entrambi e in parte al solo imputato, nonché, per quest’ultimo, la detenzione illegale di armi e la ricettazione. I fatti erano indicati come commessi in un luogo omesso nel testo e altrove, fino all’agosto 2024. La coimputata ha dedotto un unico motivo, lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. L’altro imputato ha proposto quattro motivi: difformità tra l’accordo di patteggiamento, che prevedeva euro 19.000 di multa, e il dispositivo della sentenza, che ne indicava euro 28.500; erronea qualificazione giuridica dei fatti; mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; difetto di motivazione e sproporzione della pena. La Corte ha ritenuto inammissibili il ricorso della coimputata e il secondo, terzo e quarto motivo dell’altro imputato, perché estranei ai limiti di impugnazione previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comunque formulati come censure motivazionali non deducibili, anche quanto alla qualificazione giuridica. Ha invece rilevato che il dispositivo riportava erroneamente la multa di euro 28.500, mentre la motivazione contestuale e l’accordo attestavano l’importo corretto di euro 19.000.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della coimputata, condannandola alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha ritenuto tale somma dovuta, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità. Quanto all’altro imputato, ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla qualificazione giuridica, al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla motivazione della pena. Ha accolto la doglianza relativa alla difformità tra accordo e dispositivo limitatamente alla correzione materiale: ai sensi dell’art. 619 c.p.p., ha rettificato il dispositivo stabilendo che la multa è pari a euro 19.000, anziché euro 28.500. Il ricorso di quest’ultimo è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
norma che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie, essendo stati dedotti, peraltro in maniera generica, vizi motivazionali non deducibili in questa sede, e ciò anche rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti.
Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono ammissibili censure motivazionali estranee a tali ipotesi, neppure se formulate come contestazioni della qualificazione giuridica.
A tale discrasia può porsi rimedio in questa sede ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., dovendosi richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017, Rv. 269604), secondo cui, in tema di patteggiamento, è consentito alla Corte di cassazione provvedere direttamente alla rettifica della pena erroneamente riportata nel dispositivo dal giudice di merito, quando essa non sia coincidente con quella risultante dall’accordo intercorso tra le parti.
La Cassazione può correggere direttamente il dispositivo della sentenza di patteggiamento quando la pena pecuniaria indicata vi diverge da quella concordata dalle parti e correttamente riportata in motivazione.
La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che invocavano il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., poiché non rientravano nei motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La disposizione è richiamata nell’avvertenza finale sull’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; non fonda la decisione sui ricorsi.
Norma indicata nel capo d’imputazione relativo ai maltrattamenti contestati in forma omissiva; la Corte non ne esamina l’applicazione.
Norma indicata nel capo d’imputazione relativo al concorso di persone; la Corte non ne esamina l’applicazione.
Norma relativa al reato contestato di maltrattamenti aggravati; la Corte non ne tratta il merito.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norma indicata per i plurimi episodi di reato in materia di stupefacenti contestati; la Corte non ne esamina la configurabilità.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma indicata per ulteriori episodi in materia di stupefacenti contestati al solo imputato; la Corte non ne esamina la configurabilità.
Norma indicata per i reati contestati al solo imputato in materia di armi; la Corte non ne tratta il merito.
Norma indicata per il reato di ricettazione contestato al solo imputato; la Corte non ne tratta il merito.
Massime di principio
- L’impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non vi rientrano censure motivazionali generiche, nemmeno quando siano presentate come contestazioni della qualificazione giuridica del fatto.
- Quando il dispositivo di una sentenza di patteggiamento indica una pena pecuniaria diversa da quella risultante dall’accordo tra le parti, e quest’ultima è correttamente riportata in motivazione, la Cassazione può rettificare direttamente il dispositivo ai sensi dell’art. 619 c.p.p.
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