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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34142/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il Tribunale di Modena, con sentenza del 14 gennaio 2026, aveva dichiarato l’imputato responsabile della contravvenzione prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 139 del 2006, per avere, quale legale rappresentante della società di amministrazione e amministratore pro tempore del condominio «Bellinzona», edificio residenziale con altezza antincendio superiore a 24 metri, omesso di presentare la SCIA antincendio e di richiedere il certificato di prevenzione incendi. Con un unico motivo articolato, l’imputato ha dedotto violazione degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 139 del 2006 e vizi della motivazione per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova. Ha sostenuto, anzitutto, che la SCIA potesse essere presentata soltanto dopo l’esecuzione degli interventi di adeguamento e l’acquisizione delle certificazioni, e che il Tribunale non avesse valutato le deposizioni dei consulenti tecnici sul carattere conclusivo della segnalazione. Ha contestato, inoltre, che l’amministratore potesse eseguire autonomamente le opere di manutenzione straordinaria senza deliberazione assembleare, richiamando l’art. 1135 c.c., l’assenza di urgenza e l’elevato costo dei lavori. Infine, ha denunciato l’omessa valutazione delle iniziative intraprese, dei verbali assembleari, delle prove testimoniali e degli elaborati tecnici: alcuni interventi erano stati completati e altri avviati, mentre i ritardi sarebbero dipesi dall’opposizione dei condomini, dalle difficoltà di approvazione delle spese, da problemi esecutivi e dalla pandemia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato con rinvio la sentenza al Tribunale competente per un nuovo giudizio. Ha chiarito che la SCIA antincendio interviene dopo l’esecuzione delle opere e l’acquisizione della documentazione attestante la conformità; la sua omissione, pertanto, non consente da sola di affermare la responsabilità dell’amministratore. La deliberazione negativa dell’assemblea non lo esonera automaticamente dal dovere di attivarsi, ma il giudice deve verificare i poteri giuridici e materiali concretamente esercitabili, le iniziative effettivamente intraprese per promuovere i lavori e superare l’inerzia condominiale, e l’incidenza delle opere non ultimate sulla possibilità di presentare la SCIA. L’omissione di tale verifica impedisce anche di accertare l’elemento soggettivo: occorre stabilire se l’adempimento fosse concretamente esigibile e se il mancato deposito fosse riconducibile a una scelta colpevole, tenendo conto degli elementi istruttori indicati dalla difesa. Il nuovo giudizio dovrà applicare tali criteri.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    A tal fine il titolare dell'attività si avvale ordinariamente di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 139 del 2006, incaricato di effettuare i rilievi necessari e di predisporre la documentazione tecnica.

    La disposizione è richiamata per individuare il professionista antincendio che supporta il titolare nella verifica e nella predisposizione della documentazione tecnica; non è il fondamento autonomo dell’obbligo penalmente sanzionato.

  • art. 20 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    In tale contesto si inserisce l'art. 20 del d.lgs. n. 139 del 2006, che sanziona il titolare dell'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi il quale ometta di presentare la SCIA antincendio o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

    La contravvenzione sanziona l’omessa presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo da parte del titolare dell’attività, ma la responsabilità non si desume automaticamente dall’omissione: richiede di verificare la concreta possibilità di adempiere e la colpevolezza della condotta.

  • art. 3 d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

    Per le attività appartenenti alle categorie B e C l'art. 3 del d.P.R. n. 151 del 2011 prevede la preventiva valutazione del progetto da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che può approvarlo, formulare prescrizioni o richiedere integrazioni; tale fase non è invece prevista per le attività di categoria A.

    La disposizione colloca la valutazione preventiva del progetto nella fase di progettazione per le attività di categoria B e C, distinguendola dal successivo completamento delle opere e dalla presentazione della SCIA.

  • art. 4 d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

    Solo successivamente interviene la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del medesimo d.P.R., che deve essere corredata dall'asseverazione del professionista antincendio e dalla documentazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti.

    La SCIA è un adempimento conclusivo, successivo all’esecuzione delle opere necessarie e corredato dall’asseverazione e dalla documentazione di conformità; la concreta possibilità di presentarla va valutata considerando lo stato degli interventi.

  • art. 1135 c.c.

    Più precisamente, la decisione impugnata risulta carente nella parte in cui non esamina il rapporto tra i poteri concretamente esercitabili dall'amministratore, anche alla luce della disciplina dettata dall'art. 1135 cod. civ. in tema di opere di manutenzione straordinaria, lo stato effettivo dell'immobile e la reale possibilità di adempiere all'obbligo amministrativo contestato;

    Nel valutare la responsabilità dell’amministratore occorre considerare la disciplina delle opere straordinarie e verificare quali poteri avesse concretamente per realizzarle o promuoverle; la decisione non afferma che la necessità di una delibera assembleare esoneri automaticamente dall’obbligo di attivarsi.

Massime di principio

  • L’omessa presentazione della SCIA antincendio non basta, da sola, a fondare la responsabilità penale dell’amministratore quando la segnalazione presuppone il completamento degli interventi e la disponibilità della documentazione di conformità; il giudice deve accertare se, nelle circostanze concrete, l’adempimento fosse possibile.
  • La deliberazione negativa dell’assemblea condominiale non esonera automaticamente l’amministratore dagli obblighi di prevenzione incendi: occorre verificare quali iniziative concretamente esigibili abbia intrapreso per promuovere i lavori, sollecitare le deliberazioni necessarie e attivare gli strumenti consentiti dall’ordinamento.
  • Per affermare la colpevolezza in una contravvenzione omissiva, il giudice deve accertare non solo l’esistenza dell’obbligo giuridico, ma anche la concreta possibilità di adempiervi mediante i poteri e gli strumenti disponibili al soggetto obbligato; il giudizio deve considerare le cause del mancato completamento degli interventi e le iniziative effettivamente assunte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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