Cassazione Penale, Sentenza n. 34137/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte resistente)
La controversia
Il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 23 gennaio 2019, sostituita il 26 agosto 2019 con gli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa; era stato assolto dalla Corte d'appello di Torino il 19 luglio 2021 con la formula «perché il fatto non sussiste». La Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 14 gennaio 2026, aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ravvisando una colpa grave ostativa nella frequentazione consapevole e assidua di un soggetto ritenuto inserito in ambienti mafiosi, nel ricorso a quest'ultimo per ottenere un intervento in una vicenda di minacce e in condotte ritenute idonee a proiettare un'apparenza di contiguità al sodalizio. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione avesse fondato il diniego su elementi soggettivi già considerati nella fase cautelare e su condotte materiali escluse dalla sentenza assolutoria; ha contestato che la mera frequentazione di un esercizio pubblico potesse integrare colpa grave e ha richiamato i rigorosi presupposti della connivenza passiva. Con l'ulteriore censura ha dedotto che la misura era stata disposta sulla base degli stessi elementi poi diversamente valutati nel merito, senza che fosse individuata una condotta causalmente efficiente; ha contestato inoltre l'uso delle spiegazioni rese e del silenzio difensivo, la ritenuta consapevolezza del ruolo del terzo e dell'esistenza dell'associazione, nonché la valorizzazione di episodi che l'assoluzione avrebbe escluso o attribuito all'iniziativa autonoma del terzo. Ha infine lamentato l'assenza di motivazione sulla protrazione della misura, indicata nel ricorso in 909 giorni, e sul mancato superamento delle istanze cautelari difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha chiarito che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto a quello sulla responsabilità penale e richiede una valutazione ex ante volta a stabilire se una condotta dolosa o gravemente colposa abbia causalmente ingenerato la falsa apparenza di un illecito, non se essa integri un reato. Ha ritenuto che l'assoluzione non avesse dichiarato inesistenti i comportamenti storicamente accertati, ma li avesse giudicati insufficienti a integrare l'elemento oggettivo del concorso esterno; tali comportamenti potevano quindi essere autonomamente valutati ai fini della colpa grave. Ha escluso che il diniego fosse fondato sulla mera presenza nel locale o sul silenzio dell'interessato, valorizzando invece la relazione attiva e di reciproco affidamento con il terzo e il ricorso a quest'ultimo per ottenere un intervento. Ha inoltre rilevato che non risultava accertata, con decisione irrevocabile, l'originaria insussistenza delle condizioni cautelari per una mera diversa valutazione degli stessi elementi; che la menzione non decisiva della scarsa persuasività delle spiegazioni non alterava il fondamento autonomo della decisione; e che la ricostruzione di una condotta protratta nel tempo giustificava anche la permanenza del vincolo, non essendo stato indicato un fatto sopravvenuto interruttivo del nesso causale.
Norme richiamate
Deve rilevarsi come la condizione ostativa scolpita nell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. risponda a una logica differente rispetto a quella che presiede all'accertamento della responsabilità penale.
La condizione ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione si accerta con un giudizio autonomo rispetto alla responsabilità penale: rileva se l'interessato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia per dolo o colpa grave.
Invero, la doglianza deve essere scrutinata anche sotto il profilo dell'ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.; nondimeno, anche in tale prospettiva, la stessa trova un ostacolo insuperabile nel principio secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, onde accertare la ricorrenza di un'ipotesi di ingiustizia formale per insussistenza, ab origine, delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, non deve sostituire la propria valutazione a quella contenuta nella decisione irrevocabile, ma è tenuto a valutare se la decisione nella quale risulti accertata l'originaria insussistenza delle condizioni di applicabilità del vincolo sia stata adottata in base agli stessi elementi illo tempore nella disponibilità del giudice della cautela, unicamente in ragione di una loro diversa valutazione.
Per riconoscere l'ingiustizia formale occorre che una decisione irrevocabile abbia accertato l'originaria insussistenza delle condizioni cautelari sulla base degli stessi elementi già disponibili al giudice della cautela, diversamente valutati; il giudice della riparazione non può sostituire una propria valutazione a quella contenuta nella decisione irrevocabile.
Entro siffatta prospettiva, il giudizio sull'an debeatur impone di vagliare, con apprezzamento ex ante e secondo un percorso logico-motivazionale del tutto autonomo da quello seguito nel processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, non già per stabilire se la condotta integri gli estremi di un reato, ma unicamente per accertare se essa abbia costituito il presupposto idoneo a ingenerare, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della propria configurabilità come illecito penale.
Nel giudizio riparatorio il giudice valuta ex ante, autonomamente dal processo di merito, se la condotta abbia creato la falsa apparenza di un illecito e abbia causalmente contribuito alla detenzione; non deve stabilire se la condotta costituisca reato.
L'obiezione trasla impropriamente sul terreno riparatorio categorie proprie del giudizio cautelare e di quello di cognizione.
La valutazione della colpa grave ai fini della riparazione non coincide con l'accertamento degli elementi costitutivi del concorso esterno in associazione mafiosa; condotte storicamente accertate, pur ritenute insufficienti a integrare il reato, possono essere considerate nel giudizio riparatorio.
Massime di principio
- Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto all'accertamento della responsabilità penale e richiede una valutazione ex ante della condotta, diretta a verificare se dolo o colpa grave abbiano contribuito causalmente a ingenerare la falsa apparenza di un illecito e quindi l'adozione della misura.
- L'assoluzione perché il fatto non sussiste non impedisce, di per sé, di riconoscere una colpa grave ostativa alla riparazione: possono essere rivalutati, secondo il parametro riparatorio, comportamenti storicamente verificatisi e non negati dalla decisione assolutoria, anche se giudicati insufficienti a integrare gli elementi del reato.
- La mera frequentazione di un esercizio pubblico non basta, da sola, a fondare la colpa grave ostativa; possono invece assumere rilievo rapporti attivi e consapevoli con soggetti coinvolti in ambienti criminali, quando richieste, favori e reciproco affidamento siano idonei a proiettare all'esterno un'apparenza di contiguità causalmente rilevante per la misura.
- La condotta attiva e relazionale con soggetti criminalmente connotati è distinta dalla mera connivenza passiva: la valutazione riparatoria può fondarsi sulla capacità del comportamento di ingenerare un'apparenza di coinvolgimento illecito, senza che debbano ricorrere i presupposti della responsabilità penale per partecipazione al reato altrui.
- L'ingiustizia formale per originaria insussistenza delle condizioni cautelari richiede un accertamento irrevocabile fondato sugli stessi elementi già disponibili al giudice della cautela e su una loro diversa valutazione; non è sufficiente la sola assoluzione né può il giudice della riparazione sostituire la propria valutazione a quella della decisione irrevocabile.
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non può fondare il diniego della riparazione; la valutazione eventualmente negativa delle spiegazioni difensive non vizia la decisione quando il suo fondamento autonomo risiede in condotte extraprocessuali causalmente rilevanti.
- Una condotta gravemente imprudente protratta nel tempo può sorreggere, secondo il criterio della causalità adeguata, non soltanto l'adozione della misura cautelare ma anche il suo mantenimento, salvo l'indicazione di un fatto sopravvenuto idoneo a interrompere il nesso causale.
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