Cassazione Penale, Sentenza n. 34141/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 3 ottobre 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 5 marzo 2024, all’esito del giudizio ordinario, alla pena di un anno di reclusione per il reato di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 del d.lgs. 74/2000. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accertamento del dolo specifico di evasione. Ha lamentato che non fossero state considerate, ai fini del dolo e della buona fede, l’asserita inesigibilità di un credito di 680.000 euro nei confronti di due soggetti, accertata secondo il ricorrente da una sentenza del Tribunale di Trani del 2018, e la notifica, il 28 dicembre 2012, di un precetto del giorno precedente, fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 18 dicembre 2012, che l’imputato aveva imputato a sopravvenienza passiva. Ha chiesto l’annullamento con o senza rinvio, prospettando in quest’ultimo caso la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla mancata considerazione delle poste indicate dal ricorrente non risultava tra i motivi d’appello, secondo il riepilogo contenuto nella sentenza impugnata; la difesa non aveva contestato tale riepilogo né allegato elementi idonei a dimostrare che la doglianza fosse stata già proposta. Il motivo è stato quindi ritenuto nuovo e tardivo in cassazione. La Corte ha inoltre osservato che le conformi decisioni di merito avevano positivamente accertato gli elementi oggettivo e soggettivo del reato, compreso il dolo, valorizzando la totale omissione delle dichiarazioni annuali ai fini IRES e IVA, la consapevolezza della produzione di redditi imponibili e dell’obbligo dichiarativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la sua colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
La Corte ha escluso ogni rilevanza ai fini dell'accertamento del dolo e della buona fede dell'imputato di circostanze che su tanto incidevano inequivocabilmente, e, specificamente, 1)dell'inesigibilità -accertata con sentenza del Tribunale di Trani del 2018 allegata all'atto di appello- del credito di euro 680.000 nei confronti dei coniugi Finannore-Grado; 2)della notifica, del 28 dicembre 2012, dell'atto di precetto del precedente 27 dicembre 2012, scaturente da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Trani il 18 dicembre 2012, imputato a sopravvenienza passiva dal Di Mantova.
La Corte non ha deciso nel merito la rilevanza delle poste indicate, perché la relativa censura è stata proposta per la prima volta in cassazione; ha comunque richiamato l’accertamento conforme dei giudici di merito sugli elementi oggettivo e soggettivo del reato.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso, che ha per oggetto la mancata considerazione della inesigibilità delle poste che l'imputato ha ritenuto tali, consta di due pagine intere in cui si riportano pronunce di questa Corte; la motivazione della corte di merito impugnata; censura, infine, la mancata motivazione sul dolo, specifico, di evasione.
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce una doglianza non proposta in appello e il ricorrente non contesta specificamente il riepilogo dei motivi d’appello riportato nella sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue l’obbligo del ricorrente di sostenere le spese del procedimento.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità;
La norma è richiamata quale base delle conclusioni scritte del Procuratore generale; la sentenza non ne enuncia un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una violazione o una censura non proposta in appello quando il riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata non la menzioni e il ricorrente non contesti specificamente tale riepilogo né offra elementi che dimostrino il contrario.
- La mancata devoluzione di una questione al giudice d’appello impedisce di introdurla per la prima volta in cassazione, poiché il giudice di legittimità non può annullare la decisione per un difetto di motivazione relativo a un punto sottratto alla cognizione del giudice di secondo grado.
- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali; può inoltre essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non vi siano ragioni per ritenere che l’impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34134/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34137/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34142/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34143/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34144/2026 del 23/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →