Cassazione Penale, Sentenza n. 34134/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato è stato ritenuto responsabile della cessione, il 25 ottobre 2013, a un acquirente di un panetto di cocaina del peso lordo di circa 1.114 grammi, con contestazione della recidiva reiterata e infraquinquennale. Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 27 novembre 2024, lo ha condannato; la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 6 novembre 2025, ha confermato la decisione. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l’acquirente, dopo avere raggiunto con l’imputato la sua abitazione a bordo dei rispettivi veicoli, era stato fermato poco dopo e trovato in possesso del panetto occultato nel vano sottosella dello scooter. L’acquirente aveva dichiarato di aver ricevuto la cocaina dall’imputato per il prezzo concordato di 42.000 euro e di avergli in precedenza versato circa 20.000 euro per una fornitura precedente. Il ricorrente ha dedotto: (1) l’inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dall’acquirente al pubblico ministero, poiché questi si sarebbe sottratto al contraddittorio dopo che era stata ammessa la richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla sua escussione; ha sostenuto che il successivo consenso al rito abbreviato semplice fosse soltanto presa d’atto dell’impossibilità di assumere la prova e non rinuncia alla condizione; (2) in via subordinata, l’illegittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441 c.p.p., nella parte in cui non richiamano l’art. 513 c.p.p., per asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, comma 4, Cost.; (3) la violazione dell’art. 192, comma 3, c.p.p. e vizi motivazionali sulla valutazione della chiamata in correità, contestando l’idoneità individualizzante dei riscontri, la ricostruzione del trasferimento della cocaina, la divergenza tra il riferimento all’occultamento sotto il giubbotto e il rinvenimento nel vano sottosella, l’interpretazione della frase intercettata e la distinzione tra i pagamenti di 20.000 e 42.000 euro; (4) la violazione dell’art. 99, comma 4, c.p., perché la condanna per stupefacenti indicata come presupposto della recidiva sarebbe stata dichiarata estinta, in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, prima del nuovo fatto. La difesa ha inoltre richiamato la remota risalenza e la limitata rilevanza degli altri precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondati il primo e il secondo motivo: nel giudizio abbreviato non condizionato, scelto dall’imputato, le dichiarazioni legittimamente acquisite nel fascicolo del pubblico ministero sono utilizzabili, salvo inutilizzabilità derivanti da divieti probatori o da violazioni radicali dei diritti fondamentali. La rinuncia alla prova condizionante, seguita dalla richiesta e dall’accoglimento del rito abbreviato semplice, produce i suoi effetti tipici; le ragioni pratiche della scelta non introducono una causa atipica di inutilizzabilità. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: l’art. 513 c.p.p. appartiene al paradigma dibattimentale e non deve essere trasposto nel rito abbreviato secco. Il terzo motivo è stato rigettato: la motivazione di merito ha individuato riscontri individualizzanti nella continuità del monitoraggio GPS, nella convergenza e nella ravvicinata uscita dei veicoli dalla cascina, nel rinvenimento del panetto poco dopo e nel commento intercettato; ha anche fornito una spiegazione non manifestamente illogica dell’occultamento per fasi e dei diversi importi, mentre le censure sollecitavano una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione. Il quarto motivo è stato accolto: la Corte d’appello non ha risposto alla specifica questione se la condanna estinta dopo l’esito positivo dell’affidamento in prova potesse ancora essere computata ai fini della recidiva, limitandosi a richiamare il bilanciamento con le attenuanti generiche. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, limitatamente alla recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio, per nuovo esame. Nel resto il ricorso è stato rigettato ed è stata dichiarata irrevocabile la declaratoria di responsabilità.
Norme richiamate
art. 438, commi 5 e 5-bis, c.p.p.
È indubbio che la rinuncia alla prova condizionante equivale ad accettazione dell'abbreviato semplice; ciò che rileva, infatti, non è la ragione soggettiva o strategica che induce la difesa ad abbandonare la condizione, ma l'effetto processuale oggettivo della richiesta, poi accolta, di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato.
La rinuncia alla prova cui era subordinato il rito, quando seguita dalla richiesta e dall’accoglimento del rito abbreviato non condizionato, vale come accettazione di quest’ultimo indipendentemente dalle ragioni soggettive o strategiche della scelta; la mancanza di un formale rigetto della richiesta condizionata non neutralizza gli effetti del rito semplice.
art. 441 c.p.p.
Il giudizio abbreviato è un rito speciale a struttura cartolare, definito "allo stato degli atti", nel quale l'imputato, a fronte del beneficio della diminuente di pena, accetta che la decisione sia assunta sulla base degli atti di indagine e di quelli eventualmente integrati nei limiti consentiti dagli artt. 438, comma 5, e 441 cod.proc.pen.
Nel rito abbreviato la decisione si fonda sugli atti già acquisiti e su quelli eventualmente integrati entro i limiti previsti dalla legge; la scelta del rito comporta una conformazione del contraddittorio diversa da quella dibattimentale, senza eliminare le garanzie contro l’utilizzo di prove vietate o acquisite in violazione radicale dei diritti fondamentali.
art. 513 c.p.p.
In secondo luogo, l'art. 513 cod.proc.pen. è norma collocata nel segmento dibattimentale e presuppone un contesto di oralità e immediatezza, nel quale l'utilizzazione di dichiarazioni pregresse è ammessa in via eccezionale e secondo presupposti tassativi, calibrati sul contraddittorio tipico del dibattimento.
La disciplina dibattimentale dell’utilizzazione delle dichiarazioni pregresse non si estende automaticamente al giudizio abbreviato non condizionato, che è fondato sulla decisione allo stato degli atti e costituisce un diverso modello processuale.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Le Sezioni Unite hanno precisato che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.
La valutazione della chiamata in correità richiede l’esame della credibilità del dichiarante e dell’attendibilità del racconto, insieme alla verifica di riscontri esterni individualizzanti. Non è imposta una rigida sequenza temporale tra tali verifiche; i riscontri devono riferirsi specificamente alla condotta attribuita all’imputato e confermare la ricostruzione del fatto.
art. 99, comma 4, c.p.
Incidentalmente, si evidenzia la rilevanza della questione, atteso che l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva.
Una condanna i cui effetti penali siano estinti per il positivo esito dell’affidamento in prova al servizio sociale non può essere valorizzata ai fini della recidiva. Il giudice deve quindi verificare la perdurante computabilità del precedente specificamente contestato e motivare sulla sussistenza della recidiva e sulle conseguenze per il bilanciamento e la pena.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Incidentalmente, si evidenzia la rilevanza della questione, atteso che l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva.
L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente estinzione degli effetti penali della condanna, impedisce di considerare quella condanna ai fini della recidiva.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato non condizionato, le dichiarazioni legittimamente formate nelle indagini preliminari e confluite nel fascicolo del pubblico ministero sono utilizzabili, salvo che ricorra un divieto probatorio o una violazione radicale dei diritti fondamentali. La sottrazione del dichiarante al contraddittorio non determina, di per sé, l’inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni nel rito.
- La richiesta e l’accettazione del giudizio abbreviato non condizionato producono gli effetti propri della decisione allo stato degli atti anche quando la difesa vi sia pervenuta per l’impossibilità pratica di assumere la prova condizionante; non è deducibile come motivo di ricorso la mancata assunzione della prova alla quale l’imputato ha rinunciato scegliendo il rito semplice.
- Le regole dibattimentali sull’utilizzazione delle dichiarazioni pregresse non sono automaticamente applicabili al giudizio abbreviato non condizionato: i due riti rispondono a differenti paradigmi probatori e la scelta del rito abbreviato comporta una conformazione del contraddittorio diversa da quella dibattimentale.
- Per fondare una condanna sulla chiamata in correità occorre verificare la credibilità del dichiarante, l’attendibilità del racconto e la presenza di riscontri estrinseci individualizzanti, riferiti alla condotta specificamente attribuita all’imputato. La legge non impone una sequenza rigida tra queste verifiche.
- Nel giudizio di cassazione, la valutazione delle conversazioni intercettate e la ricostruzione delle emergenze probatorie appartengono al giudice di merito; sono sindacabili nei limiti del vizio motivazionale consentito, ma non possono essere sostituite da una diversa lettura dei fatti in assenza di manifesta illogicità o di una specifica contraddizione con gli atti.
- Quando è dedotta l’estinzione degli effetti penali di una condanna per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, il giudice deve esaminare se quel precedente sia ancora computabile ai fini della recidiva. L’omessa risposta su tale questione, se decisiva per la qualificazione della recidiva, il bilanciamento delle circostanze e la pena, integra un deficit motivazionale che impone l’annullamento con rinvio sul relativo punto.
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