Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 2 ottobre 2025 della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli all’esito del giudizio ordinario per violazione aggravata dei sigilli ex art. 349, comma 2, c.p. La pena era di sei mesi di reclusione, sospesa, ed euro 200 di multa; le attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti all’aggravante. La vicenda riguardava lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile sottoposto a sequestro e con sigilli apposti nel 2018; secondo la decisione di merito, i lavori erano stati proseguiti e completati nel 2021, mentre l’imputato era custode giudiziario. Primo motivo: dedotta violazione dell’art. 349 c.p. per erronea affermazione del dolo, assumendo che la SCIA presentata il 23 gennaio 2018 avesse consolidato il silenzio-assenso, che il provvedimento inibitorio del 26 febbraio 2018 fosse tardivo e che mancasse prova della sua notificazione; tali circostanze avrebbero ingenerato un legittimo affidamento. Secondo motivo: dedotto vizio di motivazione, omessa o apparente e illogica, sulla ricostruzione amministrativa, sull’errore sul fatto o sulla liceità della condotta e sulla sussistenza del dolo, nonché sulla richiesta assolutoria ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. Terzo motivo: dedotte violazione degli artt. 581, 546 e 598 c.p.p. e carenze motivazionali rispetto alle doglianze d’appello sulla cronologia di SCIA, silenzio-assenso, diffida e sopralluogo; sulla distinzione temporale tra l’ottemperanza iniziale all’ordine di non proseguire e i lavori ripresi nel 2021; e sul perimetro tecnico del sequestro. Quarto motivo: dedotte violazione degli artt. 133 e 175 c.p. e degli artt. 125 e 546 c.p.p., nonché carenze motivazionali sulla pena e sul diniego della non menzione della condanna. La pena era stata ritenuta dai giudici di merito prossima al minimo edittale dell’ipotesi non aggravata; il diniego della non menzione era stato giustificato con la gravità della violazione e il danno al bene protetto e al territorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso soltanto quanto al diniego del beneficio della non menzione e inammissibile nel resto. I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti: la motivazione di merito è stata giudicata congrua e logica nel ricostruire il sequestro, la prosecuzione dei lavori e la consapevole violazione dei sigilli. Per l’art. 349 c.p. è sufficiente il dolo generico, anche eventuale; le deduzioni sulla SCIA, sul silenzio-assenso e sulle ragioni della prosecuzione dei lavori non scalfivano l’accertamento, e il ricorso proponeva in sostanza una diversa lettura dei fatti già valutati nella doppia conforme. Le censure sulla pena sono state dichiarate inammissibili per genericità e comunque manifestamente infondate: la pena, prossima al minimo edittale dell’ipotesi non aggravata, e il bilanciamento delle attenuanti generiche con l’aggravante risultavano motivati in relazione alla gravità della violazione e alla natura vincolata della zona. È stato invece accolto il motivo relativo alla non menzione: il diniego non valutava adeguatamente la personalità dell’imputato e la concretezza della vicenda edilizio-amministrativa e non esplicitava il percorso logico seguito, pur essendo stata concessa la sospensione condizionale. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente a tale beneficio, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame; resta ferma la condanna penale e il trattamento sanzionatorio per il resto.
Norme richiamate
art. 349, comma 2, c.p.
in tema di violazione dei sigilli, l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 349 cod. pen. è integrato dal dolo generico, per cui è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente, senza che sia necessario il fine specifico di recare un "vulnus" alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata.
La violazione dei sigilli richiede dolo generico: è sufficiente la rappresentazione e volontà di violare i sigilli, senza uno specifico fine lesivo; il dolo può inoltre presentarsi nella forma eventuale.
art. 132 c.p.
La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
La determinazione della pena e degli aumenti o diminuzioni per circostanze è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto dei criteri legali.
art. 133 c.p.
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale
La motivazione sulla pena può essere sintetica se dà conto dell’impiego dei criteri dell’art. 133 c.p.; una spiegazione specifica e dettagliata è necessaria quando la pena è molto superiore alla media edittale. I parametri dell’articolo devono inoltre essere considerati per motivare il diniego della non menzione.
art. 175 c.p.
Peraltro la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato
Quando è concesso uno tra sospensione condizionale e non menzione, il giudice deve spiegare perché gli elementi favorevoli per il beneficio concesso non giustifichino anche l’altro, oppure indicare elementi contrari al beneficio negato. Il diniego della non menzione richiede una motivazione effettiva, riferita agli elementi rilevanti.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Il ricorso, che come anticipato scende palesemente nel merito, proponendo un'interpretazione alternativa dei fatti e prospettando il concetto di difetto di prova a fronte di una sentenza in "doppia conforme" di responsabilità, è poi estrinsecamente generico, in quanto reitera doglianze già prospettate in appello e alle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed esaustiva risposta.
La richiesta di assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione del merito quando la doppia conforme abbia risposto in modo adeguato alle doglianze.
Massime di principio
- La violazione dei sigilli è punibile a titolo di dolo generico: non occorre uno specifico fine di danneggiare la cosa sequestrata e il dolo può assumere forma eventuale. La mera allegazione di buona fede o di ragioni che avrebbero indotto a proseguire l’attività non esclude di per sé l’elemento soggettivo quando la consapevole violazione del vincolo risulti accertata.
- In cassazione non è ammissibile sostituire alla ricostruzione di fatto motivata dai giudici di merito una lettura alternativa delle prove e della vicenda, né reiterare doglianze d’appello alle quali la sentenza impugnata abbia fornito risposta congrua e logica.
- La valutazione della pena e del bilanciamento delle circostanze appartiene alla discrezionalità del giudice di merito; la censura sulla congruità non è ammissibile se mira a una nuova valutazione e la determinazione non è frutto di arbitrio o illogicità. La motivazione può essere sintetica, purché dia conto dei criteri legali utilizzati.
- Il diniego della non menzione deve essere motivato alla luce degli elementi rilevanti, compresi quelli attinenti alla personalità del condannato e alla concretezza del fatto. Se è concessa la sospensione condizionale ma negata la non menzione, occorre spiegare perché gli elementi favorevoli alla prima non giustifichino la seconda oppure indicare elementi contrari specifici.
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