Cassazione Civile, Ordinanza n. 01134/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto indicato come rappresentante fiscale in Italia di una società non residente, in relazione a una serie di operazioni ritenute inesistenti per un importo complessivo di euro 1.033.966, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, ritenendo provata l’inesistenza delle operazioni sulla base di plurimi indizi, la responsabilità del rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e la regolarità del PVC e dell’avviso. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dal testo della decisione emerge che l’Agenzia delle Entrate ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso, notificato due giorni oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.; la Corte ha esaminato tale eccezione come assorbente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine semestrale di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza e, nel caso esaminato, la notifica del ricorso avvenuta due giorni dopo la scadenza rende l’impugnazione tardiva e quindi inammissibile.
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato dalla CTR per affermare la responsabilità solidale del rappresentante fiscale in relazione agli obblighi IVA derivanti dalle operazioni territorialmente rilevanti in Italia.
art. 205 direttiva (UE) 2006/112
È richiamato dalla CTR come base di diritto unionale della responsabilità del rappresentante fiscale in materia IVA.
È richiamato dalla CTR per delimitare la responsabilità solidale del rappresentante fiscale alle operazioni poste in essere in Italia.
È richiamato dalla CTR per escludere la deducibilità dei costi in mancanza di prova certa e precisa fornita dal contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’impugnazione per cassazione è inammissibile se la notifica del ricorso avviene oltre il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., dovendosi verificare con precisione la data di deposito della sentenza e quella della notifica.
- Quando il giudice di merito assorbe questioni di merito e l’impugnazione è tardiva, la Corte di cassazione decide preliminarmente sull’ammissibilità senza esaminare i motivi.
- La condanna alle spese segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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