Cassazione Civile, Ordinanza n. 14648/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo che una società aveva utilizzato in compensazione tramite modello F24. L'Ufficio contestava che il credito non fosse stato indicato nella dichiarazione dei redditi originaria relativa all'anno d'imposta 2011 e, per questo, recuperava l'importo a tassazione. La società pagava quanto richiesto e chiedeva poi il rimborso, presentando nel 2014 una dichiarazione integrativa in cui compilava il quadro RU con l'indicazione del credito. L'Agenzia negava il rimborso ritenendo tardiva la dichiarazione integrativa. La società otteneva ragione in primo e secondo grado, ma l'Agenzia ricorreva in cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.P.R. 322/1998, dell'art. 1 L. 296/2006 e dell'art. 5 d.m. n. 76/2008, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini del diritto al rimborso, l'intempestività della dichiarazione integrativa presentata oltre il termine utile.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Richiamando i principi delle Sezioni Unite sull'emendabilità della dichiarazione e la giurisprudenza specifica in materia di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, afferma che la dichiarazione integrativa tardiva non è idonea a emendare validamente la dichiarazione originaria, né a consentire la compensazione o il riconoscimento del credito omesso. Ritenendo che la società fosse decaduta dal beneficio per mancata tempestiva indicazione del credito nel quadro apposito, la Corte dichiara legittimo il diniego di rimborso. Cassa quindi la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società. Compensa integralmente le spese dei gradi di merito e pone a carico della società le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La dichiarazione integrativa può essere utilizzata per correggere errori od omissioni, ma entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; oltre tale termine non consente di recuperare validamente crediti omessi ai fini della compensazione o del rimborso.
Costituisce la base normativa del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo oggetto della controversia.
È richiamato come disciplina di attuazione rilevante per il credito di imposta per ricerca e sviluppo.
I termini di emenda delle dichiarazioni che possono determinare un danno per l'amministrazione non possono superare quelli stabiliti da questa norma.
È richiamato in relazione all'istanza di rimborso, ma la Corte precisa che essa non sana la decadenza maturata per la tardiva dichiarazione integrativa.
art. 13 d.lgs. 8 gennaio 2024 n. 1
La disciplina sopravvenuta non è applicabile retroattivamente alla fattispecie esaminata, perché la stessa norma ne limita l'applicazione ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 297/1999
È richiamato in via analogica per affermare la natura sostanzialmente coincidente della disciplina del credito e la conseguente operatività della decadenza per omessa indicazione tempestiva.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa è strumento di emenda della dichiarazione originaria, ma solo entro i termini previsti dalla legge; una presentazione tardiva non consente di far valere crediti d'imposta omessi nella dichiarazione iniziale.
- In materia di crediti d'imposta subordinati all'indicazione in apposito quadro della dichiarazione, l'omissione tempestiva può comportare decadenza dal beneficio, con conseguente legittimità del diniego di compensazione o rimborso.
- L'istanza di rimborso non elide la decadenza già maturata per mancata o tardiva indicazione del credito in dichiarazione, se la disciplina speciale richiede tale indicazione a pena di decadenza.
- Resta sempre salva la possibilità, in sede contenziosa, di contestare la pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto, ma ciò non equivale a sanare l'inosservanza dei termini previsti per l'emenda dichiarativa quando la norma applicabile prevede una specifica decadenza.
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