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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2024, n. 1

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Normativa italiana24G00007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce, in più fasi dal 2024 al 2025, misure di semplificazione fiscale: dichiarazioni precompilate e semplificate più ampie, minori adempimenti per forfettari e sostituti, nuovi termini per versamenti e dichiarazioni, sospensione di invii in agosto e dicembre, utilizzo di PagoPA e procedure telematiche per vari adempimenti. Alcune disposizioni sono sperimentali o con decorrenze differite.

Semplificazione degli adempimenti tributari e dichiarativi

Semplificazione degli adempimenti tributari

Il decreto interviene in modo organico su dichiarazioni, versamenti, precompilata, ISA e servizi digitali dell’Agenzia delle entrate, con l’obiettivo di ridurre gli oneri compilativi e ampliare l’uso di procedure telematiche. Diverse misure decorrono dal 2024 o dal 2025 e alcune sono introdotte in via sperimentale.

Dichiarazione dei redditi precompilata e modello semplificato

A partire dal 2024 l’Agenzia delle entrate rende disponibili, in via sperimentale, dati e informazioni già in suo possesso in forma analitica, così da consentire al contribuente di confermarli o modificarli. Per i lavoratori dipendenti e pensionati tali dati sono accessibili direttamente in un’area riservata del sito dell’Agenzia con percorso guidato; i dati confermati o modificati confluiscono automaticamente nella dichiarazione presentabile telematicamente.

La precompilata è estesa, sempre dal 2024 e in via sperimentale, anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli tradizionalmente inclusi. L’Agenzia deve rendere disponibile la dichiarazione precompilata entro il 30 aprile di ciascun anno per i redditi dell’anno precedente. I dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi continuano a seguire la disciplina propria della precompilata.

Il modello di dichiarazione semplificato viene ampliato, dal 2024, anche a persone fisiche non titolari di partita IVA con redditi diversi da quelli originariamente previsti; le tipologie reddituali ammesse sono individuate progressivamente con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

Soggetti delegati e accesso ai dati

Le informazioni utili alla compilazione possono essere rese disponibili progressivamente anche tramite i soggetti delegati già previsti dalla disciplina sulla dichiarazione precompilata. Il provvedimento direttoriale che disciplina le modalità tecniche deve essere adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Con un modello unico il contribuente può delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione; la delega deve indicare in modo puntuale i servizi delegati e scade il 31 dicembre del quarto anno successivo al conferimento, salvo revoca.

Adempimenti dei sostituti e dei committenti verso forfettari e regime di vantaggio

Dal periodo d’imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti in regime forfettario o nel regime fiscale di vantaggio sono esonerati dagli adempimenti di certificazione previsti per tali compensi. La semplificazione riguarda quindi i dati da trasmettere in relazione a tali percipienti.

Deposito contabile e cessazione dell’incarico del depositario

Se il contribuente ha affidato a terzi la tenuta e conservazione dei libri e documenti e non comunica la cessazione dell’incarico entro il termine previsto, il depositario deve avvisarlo con PEC o raccomandata e, decorso il termine, comunicare la cessazione all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni. Dal momento dell’invio di tale comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Un provvedimento direttoriale deve approvare il modello e le modalità telematiche entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

La revisione degli ISA deve tener conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici, per rappresentare correttamente i comparti economici e aggiornarsi alle evoluzioni delle classificazioni Ateco.

Per semplificare l’adempimento, l’Agenzia deve mettere a disposizione dei contribuenti o degli intermediari le informazioni in proprio possesso utili ai fini degli ISA, anche tramite reti telematiche e nuove tecnologie. I provvedimenti di approvazione dei modelli ISA devono definire i dati su cui si fonda l’analisi per la revisione e prevedere l’eliminazione delle informazioni non indispensabili, con sviluppo di dati precompilati.

I programmi informatici di ausilio alla compilazione degli ISA sono resi disponibili entro aprile per il 2024 e, dal 2025, entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Versamenti, rateazioni e soglie minime

I versamenti rateali delle imposte devono essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese; per le somme dovute a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 la nuova disciplina si applica a decorrere dal relativo versamento.

La soglia minima per differire i versamenti periodici IVA e delle ritenute è elevata a 100 euro. Se l’importo non supera tale soglia, il versamento può essere rinviato a quello del mese o periodo successivo, comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno; per le ritenute il versamento relativo a dicembre resta comunque dovuto entro il 16 del mese successivo. Le nuove regole si applicano alle liquidazioni periodiche del 2024 e ai compensi corrisposti da gennaio 2024.

Sospensione degli invii in determinati periodi

Dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospende l’invio di comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali, alla liquidazione delle imposte su redditi a tassazione separata e agli inviti all’adempimento.

Termini di presentazione delle dichiarazioni

Dal 2 maggio 2024 i termini per alcune dichiarazioni vengono anticipati: il termine generale del 30 novembre diventa 31 ottobre e il termine dell’undicesimo mese diventa il decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Per i periodi d’imposta precedenti, se il termine scade dopo il 2 maggio 2024, restano fermi i termini previgenti.

Dal 15 aprile 2025 il sistema viene ulteriormente riallineato: le persone fisiche presentano la dichiarazione tra 15 aprile e 30 giugno tramite Poste o tra 15 aprile e 31 ottobre telematicamente; società e associazioni presentano tra 15 aprile e 31 ottobre telematicamente; i soggetti IRES presentano dal 15 aprile o entro il decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Spese sanitarie e Sistema Tessera Sanitaria

A partire dai dati relativi al 2025, l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie diventa annuale, con termine fissato da decreto del MEF.

Crediti d’imposta e visto di conformità

La mancata indicazione in dichiarazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio, se il credito spetta; resta però ferma la disciplina speciale per gli aiuti di Stato e de minimis. La regola si applica alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Viene anche innalzata la soglia per l’esonero dal visto di conformità: fino a 70.000 euro annui per la compensazione dei crediti IVA e fino a 50.000 euro annui per imposte dirette e IRAP; per i rimborsi IVA l’esonero dal visto o dalla garanzia vale fino a 70.000 euro annui.

Pagamenti e addebito in conto

Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, il contribuente o l’intermediario può disporre preventivamente l’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato, per scadenze future.

I versamenti F24 possono essere effettuati anche tramite gli strumenti di pagamento della piattaforma PagoPA; le modalità operative sono demandate a provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.

Semplificazioni ulteriori su IVA, corrispettivi e trasferimenti immobiliari

Le dichiarazioni IVA, redditi e altri modelli vengono semplificati anche con l’eliminazione di alcune informazioni non più necessarie, mentre per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri anonimi è ammesso l’uso di soluzioni software integrate con il pagamento elettronico.

Per i trasferimenti immobiliari, gli adempimenti tecnici relativi ai frazionamenti possono essere svolti telematicamente dall’Agenzia delle entrate tramite deposito nel Portale dei Comuni, con avviso al comune competente via PEC nella fase iniziale.

Regime finanziario e decorrenza

Gli oneri indicati per l’esclusione dalla decadenza sui crediti d’imposta sono coperti mediante riduzione del fondo previsto dalla legge di delega fiscale. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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