Cassazione Civile, Ordinanza n. 04214/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorreva per cassazione contro la decisione del Tribunale che aveva confermato il rigetto dell’opposizione al verbale di accertamento per accesso in zona a traffico limitato senza autorizzazione. Nel merito, la ricorrente sosteneva che il veicolo, al momento dell’accesso, fosse al servizio di una persona con disabilità munita di regolare permesso e che fosse esposto il relativo contrassegno; denunciava inoltre violazione o falsa applicazione delle norme del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, nonché omesso esame di un fatto decisivo. La Corte, però, non è entrata nel merito del motivo perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto senza procura speciale valida per il giudizio di legittimità, essendo stata utilizzata una procura rilasciata per i precedenti gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale, rilevando che per il ricorso per cassazione la procura deve essere successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata e specificamente riferita al giudizio di legittimità. Ha quindi condannato il difensore che aveva agito senza valida procura al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti della parte resistente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come censura per omesso esame di un fatto decisivo, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso
artt. 36 e 38 D.Lgs. n. 285/1992
richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione in tema di circolazione stradale e accesso in ZTL
art. 11, comma 4, d.P.R. 19 settembre 1996, n. 610
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle autorizzazioni per l’accesso in ZTL
art. 381 Regolamento di attuazione del Codice della strada
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’esenzione/deroga per veicoli al servizio di persone disabili
artt. 11 e 12 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
richiamati dalla ricorrente in relazione ai benefici e alle agevolazioni per persone con disabilità
la Corte richiama Sezioni Unite per affermare che non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto
r.d.l. n. 1578/1933
richiamato per evidenziare che l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è riservata agli avvocati iscritti nell’apposito albo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura alle liti deve essere speciale, successiva alla decisione impugnata e munita di un riferimento specifico al ricorso da proporre; la procura rilasciata per i gradi di merito non è idonea.
- La mancanza della procura speciale nel ricorso per cassazione determina inammissibilità del ricorso e non è sanabile tramite il meccanismo di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c.
- Quando l’impugnazione è proposta dal difensore senza effettivo conferimento della procura per quella fase di giudizio, le spese possono essere poste a suo carico, poiché l’attività processuale non produce effetti in capo alla parte rappresentata.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione comporta altresì, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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