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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04214/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorreva per cassazione contro la decisione del Tribunale che aveva confermato il rigetto dell’opposizione al verbale di accertamento per accesso in zona a traffico limitato senza autorizzazione. Nel merito, la ricorrente sosteneva che il veicolo, al momento dell’accesso, fosse al servizio di una persona con disabilità munita di regolare permesso e che fosse esposto il relativo contrassegno; denunciava inoltre violazione o falsa applicazione delle norme del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, nonché omesso esame di un fatto decisivo. La Corte, però, non è entrata nel merito del motivo perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto senza procura speciale valida per il giudizio di legittimità, essendo stata utilizzata una procura rilasciata per i precedenti gradi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale, rilevando che per il ricorso per cassazione la procura deve essere successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata e specificamente riferita al giudizio di legittimità. Ha quindi condannato il difensore che aveva agito senza valida procura al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti della parte resistente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura alle liti deve essere speciale, successiva alla decisione impugnata e munita di un riferimento specifico al ricorso da proporre; la procura rilasciata per i gradi di merito non è idonea.
  • La mancanza della procura speciale nel ricorso per cassazione determina inammissibilità del ricorso e non è sanabile tramite il meccanismo di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c.
  • Quando l’impugnazione è proposta dal difensore senza effettivo conferimento della procura per quella fase di giudizio, le spese possono essere poste a suo carico, poiché l’attività processuale non produce effetti in capo alla parte rappresentata.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione comporta altresì, se dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenzaLitisconsorzio necessario

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