Cassazione Civile, Ordinanza n. 05661/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario animale)
La controversia
La controversia trae origine dall'aggressione di un cane di proprietà della ricorrente ai danni di un cane di minori dimensioni di proprietà della resistente; nell'episodio la resistente riferiva anche di essere stata morsa a una mano. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha condannato la proprietaria del cane aggressore al pagamento di somme a titolo di danni personali ed esborsi. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, denunciando violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 116 e 2697 c.p.c. e degli artt. 1176, 2043 e 2236 c.c., nonché degli artt. 41 e 42 c.p. I motivi, in sintesi, miravano a contestare la ricostruzione della responsabilità e il ragionamento presuntivo seguito dalla Corte territoriale; il quarto e il sesto motivo sono stati ritenuti manifestamente inammissibili per difetto di specificità, mentre gli altri si risolvevano in una diversa lettura dei fatti e delle inferenze probatorie compiute dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il quarto e il sesto motivo erano manifestamente inammissibili per difetto di specificità, il primo, il secondo, il terzo e il quinto si traducevano in una contestazione fattuale della ricostruzione compiuta dalla Corte d'appello e nella proposizione di una diversa inferenza probabilistica, senza una concreta e specifica deduzione della violazione dei criteri legali in tema di presunzioni. È stata quindi confermata la sentenza di appello che aveva accolto la domanda risarcitoria e condannato la ricorrente anche alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che la censura non attinge in modo specifico la violazione dei criteri di valutazione della prova.
La Corte osserva che il ricorso lo richiama solo genericamente, senza un'adeguata critica alla ripartizione dell'onere probatorio o alla struttura delle presunzioni.
Norma invocata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel merito.
Richiamato nei motivi, ma non costituisce il fulcro della decisione di legittimità, che si concentra sull'inammissibilità/infondatezza delle censure.
Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.
Invocato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.
Invocato nel ricorso tra le norme asseritamente violate.
art. 86 del d.P.R. n. 320 del 8/02/1954
È richiamato per il provvedimento amministrativo che impone l'osservazione del cane che ha morso persone, elemento valorizzato dalla Corte d'appello nella ricostruzione dei fatti.
La Corte rileva che nei motivi non è neppure specificamente richiamato, se non in via generica tramite l'art. 2697 c.c.; la critica non coglie quindi i paradigmi legali delle presunzioni.
Fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che ha reso la relativa dichiarazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, impone di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella adottata dal giudice di merito non è idonea a fondare la violazione di legge, se non indica in modo specifico quali criteri legali siano stati realmente disattesi.
- La doglianza relativa alla valutazione delle presunzioni deve confrontarsi specificamente con i paradigmi dell'art. 2729 c.c.; il richiamo generico all'onere della prova o ad altre norme non basta a rendere ammissibile la censura.
- È manifestamente inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, per la sua estrema sinteticità e genericità, non contenga una critica specifica e autosufficiente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una pluralità di elementi indiziari, il ricorrente deve attaccare puntualmente l'intero percorso logico inferenziale, non potendo limitarsi a contestazioni fattuali isolate.
- In sede di legittimità, la mera invocazione di norme sulla responsabilità o sulla valutazione della prova non è sufficiente se non è chiarito in che modo la loro applicazione sarebbe stata erronea rispetto alla concreta motivazione adottata dal giudice di merito.
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