Cassazione Civile, Ordinanza n. 35131/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva inviato una comunicazione di irregolarità in relazione alla dichiarazione modello Unico 2007, per il recupero a tassazione dell'IVA esposta, poiché nella dichiarazione risultava barrata la casella di adeguamento agli studi di settore. La società non aveva regolarizzato la posizione e le era stata notificata cartella di pagamento. In giudizio la contribuente aveva sostenuto che l'indicazione dell'adeguamento fosse frutto di mero errore materiale. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2 D.P.R. n. 195 del 1999 e degli artt. 1428 e 1431 c.c., sostenendo che la scelta di adeguarsi agli studi di settore non ha natura meramente dichiarativa ma negoziale, sicché non è soggetta al principio di emendabilità della dichiarazione e, in ogni caso, l'errore doveva essere allegato e provato, oltre che riconoscibile. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., censurando la CTR per aver valorizzato il mancato adeguamento dei soci, circostanza ritenuta non pertinente rispetto alla dichiarazione della società.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. La Corte ha affermato che l'opzione di adeguamento agli studi di settore, espressa mediante compilazione dell'apposita casella della dichiarazione, ha natura di atto negoziale incidente sulla base imponibile e sull'entità del tributo; di conseguenza non si applica il principio generale di emendabilità delle dichiarazioni fiscali nella parte in cui riguarda la manifestazione di volontà, ma la disciplina dei vizi della volontà, con necessità per il contribuente di allegare e provare l'errore in modo specifico, nonché la sua riconoscibilità/conoscibilità da parte dell'Amministrazione. Poiché tale dimostrazione non era stata adeguatamente fornita, la decisione di merito è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
la disposizione viene richiamata come base normativa dell'opzione di adeguamento agli studi di settore, la cui esercitazione richiede una precisa manifestazione di volontà nel modulo dichiarativo.
richiamato per affermare che l'errore, per rilevare, deve essere essenziale e giuridicamente apprezzabile secondo la disciplina dei vizi della volontà.
richiamato per il requisito della riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro soggetto, applicato alla fattispecie dell'opzione dichiarativa.
la Corte lo richiama per estendere agli atti unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale, in quanto compatibili, la disciplina dei vizi della volontà.
la dichiarazione di opzione viene ricondotta alla disciplina generale dei vizi della volontà, ove si tratti di atto negoziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con il secondo motivo.
Massime di principio
- L'opzione espressa dal contribuente nella dichiarazione fiscale per beneficiare di un regime o adeguamento che incide sulla base imponibile non costituisce una mera dichiarazione di scienza, ma un atto a contenuto negoziale.
- Quando la legge subordina un beneficio fiscale a una specifica manifestazione di volontà resa tramite compilazione del modulo dichiarativo, l'errore relativo a tale opzione non è emendabile secondo la regola generale delle dichiarazioni di scienza, ma ricade nella disciplina dei vizi della volontà.
- Il contribuente che contesti in giudizio l'efficacia dell'opzione dichiarata deve allegare e provare in modo specifico l'errore asseritamente commesso; non è sufficiente una deduzione generica.
- Perché l'errore sulla manifestazione di volontà possa incidere sull'atto, deve risultare anche la sua riconoscibilità o conoscibilità da parte dell'Amministrazione, secondo i principi generali in tema di vizi del consenso applicati agli atti unilaterali patrimoniali.
- Il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale opera per gli errori che investono il contenuto dichiarativo in senso proprio, ma non per quelli che riguardano l'esercizio di un'opzione negoziale prevista dalla legge.
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