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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13155/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento emessa per IRPEF e IVA degli anni 1991 e 1992, nonché per IRPEF e ILOR del 1992, derivanti da liquidazione automatizzata delle dichiarazioni ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La lite si collocava nel contesto della disciplina agevolativa per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province siciliane interessate. In primo grado il ricorso era stato accolto; l'Ufficio aveva appellato, ma la CTR aveva respinto l'appello confermando la decisione. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un solo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 138, comma 1, l. n. 388/2000 e dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto decaduto il potere di riscossione dell'Amministrazione, ancorandolo alle sole somme versate in sede di rateizzazione, mentre secondo la ricorrente la disciplina speciale avrebbe prorogato il termine per la notifica della cartella sino al 31 dicembre 2007.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha chiarito che l'art. 138, comma 1, l. n. 388/2000 non proroga il termine per l'emissione dell'atto impositivo, ma consente solo ai contribuenti colpiti dal sisma di regolarizzare la posizione fiscale entro il 15 dicembre 2002; il termine decadenziale previsto dal comma 3 riguarda esclusivamente la riscossione delle somme insolute dovute a seguito della regolarizzazione richiesta dal comma 1, non può quindi rivivere crediti per i quali l'Amministrazione fosse già decaduta dall'azione di riscossione alla data del 15 dicembre 2002. Poiché la cartella era stata notificata il 19 ottobre 2006, la decisione di merito che aveva escluso la legittimità della riscossione è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 138, comma 1, L. n. 388/2000

    consente ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990 di regolarizzare la posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 entro il 15 dicembre 2002, ma non proroga il termine di emissione dell'atto impositivo

  • art. 138, comma 3, L. n. 388/2000

    prevede un termine decadenziale riferito all'azione di riscossione delle somme insolute dovute a seguito della regolarizzazione richiesta dal comma 1, e non alla notifica della cartella in sé

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa proroga del termine di riscossione, ma ritenuto non idoneo a far rivivere posizioni già decadute

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base della liquidazione automatizzata della dichiarazione ai fini delle imposte dirette

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base della liquidazione automatizzata della dichiarazione ai fini IVA

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    rubrica del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale consente la regolarizzazione fiscale entro un termine determinato, tale previsione non comporta automaticamente la proroga del termine per l'emissione dell'atto impositivo, se la norma non lo dice espressamente.
  • Il termine decadenziale collegato alla riscossione di somme dovute in base a una regolarizzazione agevolata opera solo per le somme ancora azionabili in relazione a quella regolarizzazione e non può riattivare crediti tributari già decaduti.
  • In materia tributaria, la proroga dei termini di riscossione o di regolarizzazione va interpretata restrittivamente: non è ammessa un'interpretazione estensiva tale da far rivivere poteri impositivi o di riscossione già consumati.
  • Se la cartella di pagamento è notificata quando l'Amministrazione è già decaduta dal potere di riscossione, la successiva disciplina agevolativa non sana la decadenza pregressa né legittima l'azione esecutiva successiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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