Cassazione Civile, Ordinanza n. 12240/2026 del 01/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego ministeriale di riattribuire una quota individuale di cattura del tonno rosso, originariamente collegata a un motopeschereccio e a una società poi coinvolta in vicende di sequestro e dissequestro dei beni. La società ricorrente aveva acquistato il ramo d'azienda relativo alla pesca e allevamento del tonno rosso e chiedeva la restituzione della licenza e la riattribuzione della quota di 68,419 tonnellate, oltre al nulla osta per costruire una nuova imbarcazione in sostituzione di quella demolita e ad ulteriori autorizzazioni connesse all'attività di pesca. Il Ministero aveva negato la riattribuzione, valorizzando in particolare il precedente rilascio del solo nulla osta per la nuova unità, la mancata impugnazione di provvedimenti successivi di riparto delle quote nazionali e il comportamento complessivo della dante causa, ritenuto incompatibile con la persistenza del diritto alla quota. Dopo il rigetto del ricorso al TAR e dell'appello al Consiglio di Stato, la società proponeva ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., deducendo, in sostanza, eccesso di potere giurisdizionale e rifiuto di giurisdizione: sosteneva che il Consiglio di Stato si fosse limitato a una ricostruzione dei fatti senza decidere sul merito, che non potesse ravvisarsi acquiescenza o rinuncia alla quota, e che fosse errata l'affermazione secondo cui la quota sarebbe rientrata nella disponibilità dello Stato dal 2009.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che i motivi dedotti mirassero in realtà a contestare il modo in cui il Consiglio di Stato aveva valutato i fatti e interpretato le norme, cioè un presunto errore interno di giudizio, non un vero sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione. Ha quindi affermato che il sindacato ex art. 111, comma 8, Cost. non consente di riesaminare il merito né la correttezza dell'interpretazione delle norme sostanziali o processuali, neppure quando si deduca un contrasto con il diritto dell'Unione o con principi convenzionali. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente di censurare errori interni di giudizio o di interpretazione.
delimita il controllo della Corte di cassazione ai soli vizi di giurisdizione, escludendo il sindacato sul cattivo esercizio della giurisdizione.
richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 111 Cost. per sostenere il superamento dei limiti della giurisdizione.
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a trasformare in motivo di giurisdizione censure che attengono al merito o al vizio di motivazione.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficiente che l'amministrazione dia conto sinteticamente delle osservazioni del privato nel provvedimento finale.
artt. 3 e 13, comma 1, lettera c), D.M. 26 luglio 1995
richiamati per giustificare il rilascio del nulla osta alla costruzione di una nuova imbarcazione, con implicito rigetto della richiesta di restituzione della quota di cattura.
art. 4, comma 6, d.lgs. n. 490/1994
richiamato nel contesto della revoca dell'ammissione al premio di arresto definitivo a seguito di certificazione antimafia negativa.
art. 42 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere una lesione patrimoniale, ma non ritenuto idoneo a fondare un motivo inerente alla giurisdizione.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che l'eventuale erronea applicazione di norme convenzionali o UE da parte del Consiglio di Stato non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale denunciabile in cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato ricorre solo quando il giudice speciale invada la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure quando neghi in astratto la propria giurisdizione; non basta una decisione ritenuta erronea nel merito.
- La censura che contesti la ricostruzione dei fatti, la qualificazione dell'atto amministrativo, l'apprezzamento delle prove o l'interpretazione delle norme sostanziali e processuali integra un errore interno di giudizio, non un vizio di giurisdizione.
- Anche la pretesa violazione del diritto dell'Unione europea o di principi convenzionali da parte del Consiglio di Stato non è, di per sé, motivo inerente alla giurisdizione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost.
- Nel processo amministrativo, l'amministrazione può assolvere l'onere motivazionale anche richiamando sinteticamente le osservazioni presentate dal privato ex art. 10-bis l. 241/1990, purché il provvedimento finale esponga complessivamente le ragioni del diniego.
- Quando un atto amministrativo è sorretto da più rationes decidendi autonome, la sopravvivenza di una sola ragione giustificatrice legittima è sufficiente a reggere il provvedimento e a determinare il rigetto delle censure dirette contro le altre rationes.
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