Cassazione Civile, Ordinanza n. 20859/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva svolto negli anni 2010, 2011 e 2012 l'attività di medico convenzionato con il SSN/AUSL e, in aggiunta, la libera professione di medico del lavoro. Sosteneva di aver esercitato quest'ultima attività con beni strumentali minimi e con l'ausilio di una sola impiegata priva di qualifica specifica, addetta alla gestione dei pazienti, della clientela e della segreteria; perciò chiedeva il rimborso dell'IRAP versata, assumendo l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. L'Ufficio aveva negato il rimborso, valorizzando invece il coinvolgimento di un tecnico audiometrista, ritenuto indice di organizzazione autonoma. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR, in riforma, aveva ritenuto che le mansioni dell'audiometrista non fossero meramente esecutive perché non occasionali, professionali e rese da soggetto con partita IVA, e che il relativo apporto concorresse all'attività professionale del contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: (i) motivazione apparente per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva fondato la decisione su presupposti ritenuti inconferenti; (ii) violazione/falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, per non aver verificato in concreto se il contributo del collaboratore eccedesse la mera agevolazione dell'attività professionale e per avere fatto ricorso a presunzioni e automatismi privi di base logica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e congiuntamente esaminabili i due motivi. Ha ribadito che il presupposto IRAP per il lavoratore autonomo ricorre solo quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che non sia meramente esecutivo. Con specifico riferimento al medico del lavoro, ha affermato che l'ausilio di un tecnico audiometrista per acquisire indispensabili dati diagnostici non integra, di per sé, autonoma organizzazione, poiché l'elaborato del tecnico è strumentale all'acquisizione di un dato diagnostico usuale e non costituisce la prestazione professionale del medico. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro il diniego di rimborso IRAP. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta motivazione apparente della sentenza di appello
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, dedotta come violata per motivazione apparente
art. 2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
"presupposto per l'assoggettamento all'imposta è l'esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata"
la Corte ribadisce che l'IRAP colpisce l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, e per il professionista ciò richiede un quid pluris organizzativo rispetto alla mera attività personale
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato per affermare l'applicabilità dell'IRAP anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni
richiamato per individuare gli esercenti arti e professioni soggetti all'imposta
richiamato per la decisione della causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Ai fini IRAP, l'autonoma organizzazione non ricorre quando il professionista sia sì responsabile della propria attività, ma utilizzi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e lavoro altrui ridotto a mansioni meramente esecutive.
- L'impiego di un ausiliario o collaboratore non è di per sé sufficiente a integrare il presupposto impositivo: occorre verificare in concreto se il contributo altrui sia davvero organizzativo e non soltanto strumentale o agevolativo della prestazione professionale.
- Per i professionisti sanitari, gli strumenti e i dati diagnostici usualmente necessari all'esercizio della specializzazione non costituiscono automaticamente indice di autonoma organizzazione, perché possono essere semplicemente asserviti al know-how professionale.
- L'utilizzo di un tecnico per l'acquisizione di indispensabili dati diagnostici, quando l'attività del tecnico resta funzionale e strumentale alla prestazione del medico, non è sufficiente a fondare il presupposto IRAP.
- Quando i fatti già accertati consentono di escludere l'autonoma organizzazione, la Corte di cassazione può cassare la decisione e definire la causa nel merito senza rinvio.
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