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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29988/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al Giudice di pace, di un decreto prefettizio di espulsione e del connesso provvedimento di allontanamento del Questore, entrambi emessi nella stessa data. Il ricorrente, cittadino albanese, deduceva che i provvedimenti erano illegittimi perché privi di adeguata motivazione e perché non tenevano conto della sua lunga permanenza in Italia, del matrimonio con cittadina italiana e del nucleo familiare radicato nel territorio. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione ritenendo sussistente una marcata pericolosità sociale, desunta da precedenti e condotte delittuose, e reputando prevalente l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico rispetto alle ragioni familiari. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice non avesse motivato sulla dedotta illegittimità del decreto di espulsione per difetto di motivazione ex art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998; con il secondo lamentava violazione della disciplina sulle misure di prevenzione e sulla pericolosità sociale, assumendo che il giudice di merito si fosse limitato a recepire il giudizio del Prefetto senza verificare in concreto la sussistenza, l’attualità e l’inquadramento del ricorrente nelle categorie previste dalla normativa richiamata, oltre a non considerare correttamente i suoi legami familiari e personali in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato in modo completo il contenuto del motivo di opposizione dedotto in primo grado, impedendo alla Corte di verificare se la questione fosse stata effettivamente devoluta al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché la censura non indicava puntualmente di essere stata sollevata davanti al primo giudice e, comunque, il richiamo all’art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 è stato reputato inconferente, trattandosi di espulsione disposta ai sensi della diversa ipotesi di cui alla lett. c) del medesimo articolo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma che individua i vizi denunciabili con il ricorso per cassazione; le censure sono state esaminate come doglianze di nullità e di violazione di legge, ma dichiarate inammissibili per carenze di autosufficienza e specificità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la censura di nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione richiede che il ricorrente riporti compiutamente le questioni dedotte in precedenza, così da consentire il controllo di novità della censura.

  • art. 13, comma 3, d.lgs. 286/1998

    è la disposizione invocata per contestare la motivazione del decreto di espulsione; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    la disposizione è ritenuta non pertinente nel caso concreto, perché si applica alle espulsioni disposte ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2, mentre l’espulsione era stata disposta ai sensi della lettera c).

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    non è stato applicato perché dagli atti il processo risultava esente.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato ai fini della trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato ai fini della trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 1 l. 1423/1956

    richiamato dal ricorrente come base della contestazione sulla pericolosità sociale, ma la Corte non entra nel merito della disciplina per ragioni processuali.

  • art. 2 l. 327/1988

    richiamato dal ricorrente quale norma sostitutiva della precedente disciplina sulle misure di prevenzione.

  • art. 1 l. 575/1965

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina antimafia e delle misure di prevenzione.

  • art. 13 l. 646/1982

    richiamato dal ricorrente nel richiamo alla disciplina delle misure di prevenzione.

  • d.lgs. 159/2011

    richiamato come testo unico delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, evocato dal ricorrente per contestare la valutazione di pericolosità sociale.

  • art. 116 d.lgs. 159/2011

    richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina delle misure di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che denunci il difetto di motivazione della sentenza o dell’ordinanza di merito è inammissibile se non consente alla Corte di verificare, attraverso la riproduzione puntuale degli atti e delle deduzioni precedenti, che la questione sia stata effettivamente proposta al giudice di merito.
  • Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di riportare integralmente il contenuto delle contestazioni svolte nei precedenti gradi quando l’ammissibilità del motivo dipende dalla verifica della loro effettiva deduzione in primo grado.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a evocare norme astrattamente pertinenti senza indicare in modo preciso come e dove la questione sia stata devoluta al giudice di merito e senza misurarsi con la ratio della decisione impugnata.
  • In tema di espulsione dello straniero, non è utilmente invocabile una disposizione che regoli una diversa ipotesi normativa rispetto a quella concretamente applicata dall’autorità amministrativa.
  • La valutazione del ricorso per cassazione resta preclusa nel merito quando le doglianze non rispettano i requisiti di specificità e autosufficienza, anche se il ricorrente prospetta questioni sostanzialmente rilevanti come i legami familiari o la pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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