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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41670/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. 1) Nullità della sentenza per illegittima riapertura del dibattimento dopo l'assunzione della prova testimoniale dell'udienza del 23.9.2022, deducendo violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p., per mutamento della composizione del giudice e la conseguente (a suo dire) necessità di rinnovare integralmente il dibattimento; 2) Errata valutazione del materiale probatorio e omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi Bianco Raffaele e Bianco Carmine (che avevano riferito che le opere di edificazione erano iniziate fine agosto 2019 e già ultimate a fine settembre 2019), nonché rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in ordine al tempus commissi delicti e, in subordine, maturazione della prescrizione dei reati contestati.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite: se muta la composizione del giudice il dibattimento va rinnovato, ma le attività svolte anteriormente possono essere utilizzate con lettura ex art. 511 c.p.p. quando la ripetizione non sia richiesta, non ammessa o non più possibile, e il consenso delle parti non è decisivo rispetto alle nullità assolute. Nel caso di specie il Tribunale aveva legittimamente disposto la rinnovazione con il consenso delle parti all'utilizzabilità dell'istruttoria già svolta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio sulla valutazione della prova e sul rigetto della rinnovazione istruttoria, ricordando che la rinnovazione in appello è eccezionale e ammessa solo se indispensabile o per tutela del diritto alla prova; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la non necessità di integrazioni. Quanto alla prescrizione, la Corte ha richiamato il principio per cui i reati di costruzione abusiva e gli illeciti paesaggistici sono di natura permanente e cessano con l'ultimazione dei lavori o con il sequestro che priva della disponibilità dell'opera; nel caso i lavori non erano ultimati al momento del sequestro del 14.01.2020, per cui da quella data ha avuto inizio il termine prescrizionale quinquennale che non si era esaurito al primo grado e che è stato sospeso dalla sentenza di primo grado (01/02/2023) alla luce delle modifiche legislative intervenute (legge n.3/2019 e legge n.134/2021). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. per ricorso inammissibile privo di assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

    La mutazione della composizione del giudice impone, in linea di principio, la rinnovazione del dibattimento; la violazione di tale principio determina nullità assoluta, salvo che si tratti di atti anteriori al dibattimento. Tuttavia le prove già assunte possono essere utilizzate con lettura ex art. 511 quando la ripetizione non sia richiesta, ammessa o più possibile.

  • art. 511, cod. proc. pen.

    Consente la lettura in giudizio delle dichiarazioni rese precedentemente dai testimoni; può essere utilizzata anche quando l'istruzione dibattimentale è stata svolta dinanzi a giudice diversamente composto e la ripetizione non ha avuto luogo per le ragioni indicate.

  • D.P.R. n. 380/2001 (artt. 44 lett. c), 93, 94, 95)

    Le fattispecie edilizie contestate (omessa denuncia/inizio lavori senza autorizzazione, ecc.) rientrano nella disciplina che, se la condotta si protrae nel tempo, ha natura permanente fino all'ultimazione dei lavori o alla cessazione della condotta.

  • d.lgs. 42/2004 (art. 181)

    La violazione della normativa paesaggistica realizzata mediante opere durevoli è reato permanente: la consumazione si protrae fino all'esaurimento dell'attività illecita o alla cessazione della condotta (es. sequestro).

  • Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (modifiche artt. 158, 159, 160 c.p.)

    «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; ... per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione». «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado ... fino alla data di esecutività della sentenza ...»

    Ha ridefinito il decorso della prescrizione per i reati permanenti e previsto la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino all'esecutività della sentenza, con efficacia dal 1/1/2020 per le parti qui rilevanti.

  • Legge 27 settembre 2021, n. 134 (art. 2, introd. art. 161-bis e art. 344-bis c.p.p.)

    Ha introdotto l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini nei gradi di impugnazione e ha stabilito che la prescrizione cessa con la pronunzia della sentenza di primo grado; ha inoltre precisato effetti transitori per procedimenti sorti entro il 31/12/2024 (termine più lungo per l'appello e la cassazione).

  • art. 158, 159, 160 cod. pen. (richiamati nel testo)

    Norme sul decorso, sospensione e cessazione della prescrizione: con le recenti leggi citate, sono state modificate le modalità di decorso e sospensione della prescrizione, con effetti particolari per reati permanenti e per la sospensione collegata alla sentenza di primo grado.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di ricorso per cassazione inammissibile, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se muta la composizione del giudice, in linea di principio il dibattimento va rinnovato; tuttavia le prove già assunte possono essere utilizzate con lettura ex art. 511 c.p.p. quando la ripetizione non è stata richiesta, non è stata ammessa o non è più possibile.
  • Il consenso delle parti non è risolutivo rispetto alle nullità assolute previste dall'ordinamento: la mancata osservanza delle norme sull'immutabilità del giudice può determinare nullità che deve essere rilevata d'ufficio.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: il giudice d'appello la dispone solo se indispensabile per garantire il diritto alla prova o se la decisione non può essere resa con gli atti già acquisiti; il rigetto può essere motivato implicitamente quando il quadro probatorio è già completo e convincente.
  • I reati edilizi e paesaggistici realizzati mediante opere durevoli hanno natura permanente: la prescrizione decorre dal giorno in cui la condotta cessa (ultimazione dei lavori o sequestro che sottrae la disponibilità dell'opera).
  • Per valutare la prescrizione occorre individuare con precisione la data di cessazione della condotta illecita (ultimazione lavori o sequestro) e applicare il regime legislativo vigente alla data del fatto (attenzione alle modifiche operative dal 1/1/2020 e agli interventi successivi che hanno introdotto improcedibilità).
  • In casi simili verificare sempre: a) data di inizio e di eventuale ultimazione dei lavori; b) data del sequestro; c) data della sentenza di primo grado; d) quale regime normativo sulla prescrizione si applica (in base alla data del fatto).
  • Quando si impugna per cassazione motivi relativi alla prova e alla rinnovazione istruttoria, è necessario dimostrare concretamente la specifica indispensabilità dell'integrazione probatoria o la violazione del diritto alla prova non dipendente da inerzia colpevole.

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