Sentenza n. 3519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione IV) n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione che disponeva la perdita del grado per rimozione e l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito senza grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio di primo grado aveva a oggetto la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, adottata a seguito della condanna penale irrevocabile per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. L'interessato aveva contestato la tardività dell'avvio del procedimento disciplinare rispetto alla definitività della condanna penale e la sproporzione tra l'addebito disciplinare e la sanzione espulsiva. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono state riproposte le medesime censure. Nel corso del giudizio d'appello è stato dichiarato il decesso dell'appellante; il Presidente della Sezione ha quindi disposto l'interruzione del processo, assegnando il termine per la prosecuzione o riassunzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi d'appello relativi alla tardività dell'avvio del procedimento disciplinare e alla proporzionalità della sanzione. A seguito dell'interruzione del giudizio, comunicata mediante PEC il 5 novembre 2025 con decorrenza dal 3 novembre 2025, nessuna parte ha compiuto atti di prosecuzione o riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. e richiamato dall'art. 79 c.p.a. Il giudice ha pertanto dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a. Le spese del grado sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Il processo si estingue nei casi previsti dalle disposizioni del codice di procedura civile e dalle altre disposizioni di legge.
L'omessa prosecuzione o riassunzione del giudizio nel termine previsto dopo l'interruzione comporta l'estinzione del processo.
La sospensione e l'interruzione del processo sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
Le regole del codice di procedura civile sull'interruzione si applicano al processo amministrativo in quanto compatibili.
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
Il termine trimestrale per la prosecuzione o riassunzione decorre dall'interruzione e, se inutilmente decorso, determina l'estinzione del giudizio.
art. 2141 Codice dell'ordinamento militare
iscrizione d'ufficio del medesimo nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito senza alcun grado
La norma è richiamata quale base normativa della conseguenza accessoria alla perdita del grado, ma non è stata interpretata dal giudice perché il giudizio è stato dichiarato estinto.
condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione
Le disposizioni sono richiamate come norme incriminatrici dei reati posti a fondamento del procedimento disciplinare, senza esame nel merito da parte del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l'interruzione è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili; il giudizio deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., decorrente dall'interruzione.
- Quando, dopo la comunicazione del provvedimento che dichiara l'interruzione del processo, non viene compiuto alcun atto di prosecuzione o riassunzione entro il termine trimestrale, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
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