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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27226/2025 del 11/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (liquidazione)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione tardiva al passivo di un credito di una cooperativa di produzione e lavoro, riferito a forniture rese anni prima, per il quale veniva chiesto il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. La cooperativa sosteneva di aver superato la revisione cooperativa prevista dal d.lgs. n. 220/2002 e richiamata dall’art. 82, comma 3-bis, del d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013, deducendo che ciò bastasse a far presumere la natura mutualistica prevalente e quindi il privilegio, senza ulteriori verifiche. Il Tribunale aveva invece ritenuto ammissibile la domanda tardiva, ma aveva negato il privilegio perché il credito risultava connesso a vendite di carburante e non emergeva la necessaria correlazione con il lavoro dei soci, né la prevalenza dell’apporto lavorativo dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci. Con il ricorso per cassazione la cooperativa deduceva: violazione dell’art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013 per avere il Tribunale richiesto requisiti ulteriori rispetto al superamento della revisione; falsa applicazione della stessa norma per non avere riconosciuto un’inversione dell’onere della prova; violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per non avere attribuito alla revisione positiva valore di presunzione di mutualità; violazione degli artt. 2751-bis n. 5 e 2731 c.c., nonché degli artt. 84, 229 e 116 c.p.c., rispetto ai requisiti del privilegio e alla valutazione delle ammissioni della parte. La liquidazione coatta resisteva e proponeva ricorso incidentale per contestare l’ammissibilità dell’insinuazione tardiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi tre motivi non colpissero la ratio decidendi effettiva del decreto impugnato, perché il Tribunale aveva fondato il rigetto non sul solo mancato superamento di una revisione, ma sull’assenza dei presupposti sostanziali del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., ossia la pertinenza del credito al lavoro dei soci e la prevalenza di tale apporto rispetto al lavoro dei non soci. La Corte ha precisato che l’art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013 introduce una presunzione relativa utilizzabile solo nel concordato preventivo e non nel procedimento di verifica del passivo; fuori da tale ambito, il superamento della revisione non genera alcuna presunzione, né assoluta né relativa, e resta a carico del creditore dimostrare i requisiti del privilegio. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato che la censura non era autosufficiente, perché non indicava dove la ricorrente avesse effettivamente contestato l’ammissione, resa dal Tribunale, della non riconducibilità del credito al lavoro dei soci. Il ricorso incidentale della liquidazione è stato dichiarato assorbito, in quanto condizionato all’eventuale accoglimento del principale. La Corte ha condannato la ricorrente principale alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l. fall.

    domanda di ammissione al passivo ex art. 101 l. fall.

    richiamato come base procedurale per l’insinuazione tardiva al passivo.

  • art. 2751-bis, n. 5, c.c.

    privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5, c.c.

    il privilegio per le cooperative di produzione e lavoro richiede la pertinenza del credito al lavoro dei soci e la prevalenza dell’apporto dei soci su quello dei dipendenti non soci.

  • art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013

    al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro... il privilegio ... è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220

    non modifica la disciplina sostanziale del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c.; introduce una presunzione relativa spendibile nel concordato preventivo, ma non fuori da tale procedura.

  • d.lgs. n. 220/2002

    revisione di cui al d.lgs. 220/2002

    la revisione cooperativa è richiamata dalla norma speciale come indice della natura cooperativa, ma non basta da sola a fondare il privilegio fuori dal concordato preventivo.

  • art. 2513 c.c.

    prevalenza ex art. 2513 c.c. del lavoro dei soci

    richiamato come dato documentale prodotto dalla cooperativa, ma non ritenuto sufficiente a superare la mancanza di prova sui requisiti richiesti per il privilegio.

  • art. 2697 c.c.

    Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.

    invocato per sostenere l’inversione dell’onere probatorio, ma la Corte afferma che l’onere di provare i requisiti del privilegio resta a carico del creditore.

  • art. 116 c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione ... 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; non emerge una diversa regola di giudizio favorevole alla tesi della presunzione automatica.

  • art. 2731 c.c.

    Violazione o falsa applicazione ... 2731 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alle ammissioni della parte; la Corte rileva che la censura non attacca in modo autosufficiente la ratio decisoria.

  • art. 84 c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione ... 84 ... c.p.c.

    citato nel quarto motivo senza che dalla decisione emerga un autonomo principio applicato su tale norma.

  • art. 229 c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione ... 229 c.p.c.

    citato nel quarto motivo senza un autonomo rilievo decisorio esplicitato.

  • art. 98 l. fall.

    ricorso incidentale ... in relazione all’art. 98 l. fall.

    richiamato per contestare l’ammissibilità dell’opposizione allo stato passivo; il motivo incidentale è stato dichiarato assorbito perché condizionato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento

    norma applicata per l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • Il privilegio previsto per i crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. non deriva automaticamente dalla natura cooperativa dell’ente, ma presuppone comunque la prova della concreta pertinenza del credito al lavoro dei soci e della prevalenza dell’apporto lavorativo dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci.
  • L’art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013 non introduce una presunzione generale e incondizionata di spettanza del privilegio: la sua efficacia presuntiva è circoscritta al concordato preventivo e non si estende, di regola, alla verifica del passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa.
  • Fuori dall’ambito procedurale espressamente considerato dalla norma speciale, il superamento della revisione cooperativa non sposta l’onere della prova in capo alla procedura concorsuale, ma resta a carico del creditore dimostrare tutti i presupposti sostanziali del privilegio.
  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva del provvedimento impugnato: una censura che aggredisca un argomento solo apparente o secondario è inammissibile se non intercetta la vera base logica della decisione.
  • La censura di violazione dell’onere della prova o del regime probatorio deve essere specifica e autosufficiente, indicando dove e come la questione sia stata effettivamente contestata nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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