Sentenza n. 1235/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento relativa a una cartella emessa per prelievi supplementari sulle consegne di latte delle campagne 2005/2006, 2007/2008 e 2008/2009, limitatamente all’importo di euro 147.027,61
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore solidale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento deducendo: 1) nullità o illegittimità per difetto di motivazione, poiché l’intimazione richiamava la cartella senza allegarla e senza indicare con sufficiente chiarezza la natura del credito e le campagne lattiere interessate; 2) illegittimità degli interessi, per omessa indicazione dei criteri di calcolo, del dies a quo e dei tassi applicati, nonché per contrasto con la disciplina eurounitaria; 3) prescrizione del capitale e degli interessi, prospettando termini quadriennale, quinquennale o decennale, e comunque impossibilità di procedere esecutivamente decorso il termine quinquennale dalla notifica della cartella; 4) contrasto della ridistribuzione delle quote latte inutilizzate con il diritto dell’Unione europea; 5) difetto di motivazione quanto alla possibile compensazione dei debiti per prelievo supplementare con contributi PAC dovuti alla società agricola. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell’udienza in ragione di una procedura di conciliazione prevista dall’art. 10-ter d.l. 69/2023, ma l’istanza era stata presentata dalla società e non risultava prossima a una definizione. Agea ha prodotto una relazione e documenti, utilizzabili nella fase di merito perché depositati nei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.; la mancata contestazione specifica del loro contenuto è stata valutata ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Quanto all’annata 2007/2008, l’imputazione del prelievo era stata annullata da una precedente sentenza del TAR Lazio, successiva all’emissione ma anteriore alla notifica dell’intimazione e alla proposizione del ricorso, sicché le censure relative a tale annata sono state ritenute inammissibili per carenza originaria di interesse.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando l’incertezza sia dell’esito sia dei tempi della procedura conciliativa e la mancanza di elementi che ne attestassero la prossima conclusione. Ha dichiarato inammissibili per carenza originaria di interesse le censure riferite all’annata 2007/2008, poiché il relativo prelievo era già stato annullato e Agea aveva riferito di essere impegnata nel ricalcolo e nello sgravio parziale della cartella. Ha dichiarato inammissibile anche la censura fondata sul contrasto con il diritto dell’Unione europea, perché diretta a rimettere in discussione imputazioni di prelievo ormai inoppugnabili: la violazione del diritto UE determina, di regola, annullabilità e non nullità del provvedimento amministrativo, con necessità di impugnazione nel termine decadenziale, salvo il diverso caso di norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto UE, non ricorrente nella fattispecie. Ha respinto la censura sul difetto di motivazione dell’intimazione, ritenendo sufficiente il riferimento alla cartella precedentemente notificata: l’intimazione è atto vincolato, conforme al modello ministeriale, e non richiede l’allegazione della cartella. Ha respinto la censura sugli interessi, poiché gli atti precedenti e la documentazione prodotta da Agea indicavano capitale, interessi e tassi, mentre il ricorrente non aveva formulato contestazioni specifiche sul conteggio. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto infondata la censura relativa al termine quinquennale per l’esecuzione, essendo intercorsi meno di cinque anni tra la notifica della cartella dell’8 ottobre 2021 e la notifica dell’intimazione del 15 luglio 2024. Per il capitale ha applicato il termine decennale: per l’annata 2005/2006, il termine è decorso dal passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio del 14 gennaio 2015; per l’annata 2008/2009, dalla definitività del decreto di perenzione del 14 dicembre 2017. In entrambi i casi il termine non era scaduto alla data dell’intimazione. Per gli interessi ha invece applicato il termine quinquennale, dichiarando prescritti quelli maturati fino al 15 luglio 2019. Ha ritenuto generica e comunque infondata la censura sulla compensazione con contributi PAC, poiché il ricorrente non aveva indicato quali contributi sarebbero stati indebitamente compensati e Agea aveva prodotto un dettaglio non contestato. In conclusione, ha annullato l’intimazione soltanto nella parte relativa agli interessi maturati fino al 15 luglio 2019 sui prelievi delle annate 2005/2006 e 2008/2009; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o respinto. Spese compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 10-ter d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023
definire in via transattiva ... le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009
La pendenza della procedura conciliativa non impone il rinvio dell’udienza quando il suo esito e i tempi di definizione siano incerti e non risulti imminente una conclusione positiva.
La mancata contestazione specifica del contenuto della relazione e dei documenti prodotti dall’amministrazione rileva nella valutazione dei fatti rappresentati.
La documentazione depositata entro i termini previsti per la fase di merito è utilizzabile, anche se tardiva rispetto ai termini propri della fase cautelare.
art. 8-quinquies d.l. 5/2009, convertito in l. 33/2009
Disciplina le intimazioni di pagamento relative ai prelievi supplementari nel settore lattiero-caseario e consente di portare a esecuzione le imputazioni divenute esigibili.
Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; il contrasto con il diritto dell’Unione europea determina normalmente annullabilità per violazione di legge, non nullità, salvo che riguardi la stessa norma interna attributiva del potere in quanto incompatibile con il diritto UE.
art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. 602/1973
Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica ... di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni
L’intimazione di pagamento è un atto vincolato, redatto secondo modello ministeriale; è sufficiente l’indicazione degli estremi della cartella già notificata e non è necessaria la sua allegazione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio motivazionale non comporta l’annullamento dell’atto vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il capitale relativo ai prelievi supplementari è soggetto alla prescrizione decennale, trattandosi di credito non avente natura periodica.
Gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
La costituzione in giudizio dell’amministrazione, che chieda il rigetto dell’impugnazione del credito, può interrompere la prescrizione.
art. 2945, commi 1, 2 e 3, c.c.
Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo
Nel giudizio amministrativo promosso dal debitore contro un atto impositivo, la perenzione non determina, a danno dell’amministrazione convenuta, la perdita dell’effetto interruttivo-sospensivo permanente: il termine riprende a decorrere dalla definitività del provvedimento che dichiara la perenzione.
Quando il credito è accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione applicabile alla riscossione è decennale.
La mancata contestazione specifica della documentazione amministrativa prodotta in giudizio può concorrere alla formazione della prova dei fatti rappresentati.
Massime di principio
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea determina, di regola, un vizio di annullabilità per violazione di legge e non una causa di nullità; pertanto il provvedimento deve essere impugnato nel termine decadenziale, salvo che l’incompatibilità riguardi la stessa norma interna attributiva del potere, in quanto disapplicabile per contrasto con il diritto UE.
- La sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’incompatibilità di una disciplina nazionale non consente, di per sé, di rimettere in discussione un provvedimento amministrativo divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione, in ragione del principio di certezza dei rapporti giuridici e dell’autonomia processuale degli Stati membri.
- L’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 d.P.R. 602/1973 è un atto vincolato: è sufficiente il riferimento specifico alla cartella di pagamento previamente notificata e non è necessaria l’allegazione della cartella né una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione del credito risultante dal ruolo.
- Per i crediti relativi ai prelievi supplementari nel settore lattiero-caseario, il capitale è soggetto al termine decennale di prescrizione, mentre gli interessi sono soggetti al termine quinquennale; la contestazione della notificazione della cartella impone all’amministrazione di provare tale notificazione quando essa sia invocata quale atto interruttivo della prescrizione.
- La costituzione dell’amministrazione nel giudizio promosso dal debitore contro il credito interrompe la prescrizione e, durante la pendenza del giudizio, opera l’effetto sospensivo previsto dall’art. 2945, comma 2, c.c. Se il giudizio amministrativo si estingue per perenzione su inerzia del ricorrente-debitore, l’effetto interruttivo-sospensivo non si perde a danno dell’amministrazione: il nuovo termine decorre dalla definitività del provvedimento di perenzione.
- La documentazione depositata tardivamente rispetto alla fase cautelare ma entro i termini stabiliti per il giudizio di merito è utilizzabile ai fini della decisione; la mancata contestazione specifica del suo contenuto da parte della parte interessata può rilevare ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
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