Sentenza del 30/06/2016 n. 13406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi chiedevano il rimborso di 19.521,00 euro versati dal de cuius come imposta sostitutiva per la rivalutazione fiscale di un terreno, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 448/2001. Sostenevano che, dopo il decesso e il trasferimento del terreno per successione, il beneficio della rivalutazione fosse venuto meno, poiché gli eredi avrebbero determinato l'eventuale plusvalenza sulla base del valore dichiarato in successione e non di quello risultante dalla perizia giurata. Deducevano inoltre l'assenza di una base normativa per negare il rimborso, la revocabilità della scelta prima della vendita e una possibile doppia imposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi e confermato il diniego di rimborso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'imposta sostitutiva è volontaria e che la procedura si perfeziona con la perizia giurata e il versamento dell'imposta, anche mediante la prima rata. Tale scelta costituisce un atto unilaterale dichiarativo ormai efficace e non revocabile unilateralmente. Il successivo decesso del contribuente non elimina la causa giuridica del pagamento: rende eventualmente inutilizzabile il beneficio per un evento successivo e imprevedibile, ma non trasforma il versamento in un pagamento indebito. Gli eredi sono stati inoltre condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500,00 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze [...] può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore [...] determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva.
La rivalutazione fiscale dei terreni è una facoltà volontaria, perfezionata dalla perizia giurata e dal versamento dell'imposta sostitutiva entro i termini previsti. Una volta esercitata, la scelta non è revocabile unilateralmente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 81 e 82
Le disposizioni individuano le plusvalenze e i criteri ordinari per determinarle; l'art. 7 della legge n. 448/2001 consente, in alternativa, di utilizzare il valore rivalutato risultante dalla perizia, subordinatamente al pagamento dell'imposta sostitutiva.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
La disciplina del rimborso dei versamenti tributari non consente la restituzione quando il pagamento era originariamente dovuto e valido e la sua utilità è venuta meno soltanto a causa di un evento successivo, come il decesso del contribuente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 163
Il divieto di doppia imposizione non è stato ritenuto applicabile, poiché il mancato utilizzo del beneficio fiscale dopo il decesso non rende indebito il precedente versamento dell'imposta sostitutiva.
Codice civile, artt. 1324 e 1334 e seguenti
La scelta del contribuente, manifestata mediante perizia e pagamento dell'imposta, è stata qualificata come atto unilaterale dichiarativo produttivo di effetti e non revocabile unilateralmente dopo la conoscenza da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Le opzioni fiscali volontarie che producono un beneficio futuro possono diventare definitive quando la legge subordina il loro perfezionamento a specifici adempimenti, come una perizia e il pagamento dell'imposta.
- Il successivo mancato utilizzo del beneficio, anche per morte del contribuente, non comporta automaticamente il diritto al rimborso se il pagamento era valido al momento in cui è stato effettuato.
- Per ottenere il rimborso di un tributo non è sufficiente dimostrare che l'operazione sia divenuta economicamente inutile: occorre individuare un pagamento originariamente non dovuto, indebito o eseguito in errore.
- Il decesso del contribuente non revoca automaticamente le scelte fiscali già perfezionate e non consente agli eredi di sciogliersi unilateralmente dagli effetti dell'opzione esercitata dal de cuius.
- L'eventuale doppia imposizione deve riguardare lo stesso presupposto impositivo in senso giuridico; il semplice mancato riconoscimento, agli eredi, di un beneficio fiscale precedentemente scelto non determina necessariamente una violazione del divieto di doppia imposizione.
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