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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14405/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 nei confronti di due fratelli per l'anno d'imposta 2009, ritenendo non coerente il loro tenore di vita con i redditi dichiarati, soprattutto per l'acquisto di un complesso immobiliare dal padre per euro 800.000. I contribuenti avevano contestato gli atti sostenendo di avere adeguata capacità finanziaria e, in particolare, che la somma di euro 220.000 ciascuno non fosse stata effettivamente versata al venditore perché compensata con crediti reciproci verso il genitore in forza di una scrittura privata del 14 luglio 2009. L'Agenzia aveva resistito in appello e poi in cassazione deducendo, da un lato, omessa pronuncia o motivazione della sentenza d'appello sulla contestazione dell'ufficio circa la valenza probatoria del documento, e, dall'altro, violazione dell'art. 2704 c.c. perché il timbro postale su una sola pagina della scrittura non sarebbe stato idoneo ad attribuire data certa a un documento formato da fogli separati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia: la CTR aveva infatti affrontato, sia pure sinteticamente, la questione decisiva, accertando che la scrittura privata era composta da tre pagine su foglio unico e che il timbro postale conferiva data certa all'intero atto, rendendolo opponibile all'Amministrazione e idoneo a superare la presunzione posta a base dell'accertamento sintetico. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio di fatto sulla conformazione materiale del documento e sulla sua valutazione probatoria, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite, escludendo l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

    consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e indici di capacità contributiva; nel caso, l'onere di superare la presunzione è stato ritenuto assolto dai contribuenti tramite la documentazione sulla compensazione.

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio poiché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato le questioni decisive poste dall'appellante.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    parametro del motivo di nullità della sentenza dedotto dall'Agenzia; la Corte ha escluso il vizio processuale.

  • art. 2704 c.c.

    la data certa della scrittura privata non registrata può derivare da elementi idonei; nel caso il timbro postale è stato ritenuto efficace perché apposto su un unico corpus documentale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la censura celasse in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    non possono essere invocati per censurare la semplice valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la loro violazione è configurabile solo in ipotesi tipiche diverse dalla mera diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, escludendo che nel caso fosse deducibile un vizio motivazionale nei rigorosi confini attuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia o di nullità della sentenza richiede che il giudice di merito abbia effettivamente trascurato una domanda, eccezione o questione decisiva; non sussiste vizio se la motivazione, anche sintetica, consente di comprendere che la questione è stata esaminata e decisa.
  • La data certa di una scrittura privata non registrata può essere riconosciuta quando il segno esterno idoneo (ad esempio un timbro postale) riguardi l'intero documento, considerato come corpus unico, e non una sola parte autonoma e scindibile.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto o delle prove: la valutazione del materiale istruttorio resta riservata al giudice di merito, salvo i ristretti casi di sindacato motivazionale oggi ammessi.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a prove non acquisite o attribuisca a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non basta contestare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre.
  • Nel contenzioso da accertamento sintetico, la documentazione idonea a dimostrare la reale provenienza o la compensazione delle somme può superare le presunzioni dell'ufficio se risulta opponibile e riferibile all'intero rapporto/documento su cui si fonda la giustificazione economica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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