Cassazione Civile, Ordinanza n. 18944/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di un dipendente dell'amministrazione penitenziaria che aveva chiesto il pagamento di differenze retributive per avere svolto, per un lungo periodo, mansioni dirigenziali. Il Tribunale di Ravenna aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Bologna aveva confermato la decisione, ritenendo che nella quantificazione del dovuto dovesse includersi l'intero trattamento economico della qualifica dirigenziale, compresi gli emolumenti accessori, in applicazione dell'art. 36 Cost. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 36 Cost. e della contrattazione collettiva applicabile, sostenendo che la retribuzione di risultato e la componente variabile della retribuzione di posizione spettano solo se siano rispettate le condizioni previste dai contratti collettivi, in particolare la previa determinazione degli obiettivi e la loro positiva verifica, nonché la graduazione dell'incarico; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che tali voci erano state riconosciute senza prova dei relativi presupposti. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso richiamando il principio di non contestazione, ma la Corte ha escluso che tale principio potesse impedire la censura della quantificazione giuridica delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva riconosciuto la retribuzione di posizione variabile e la retribuzione di risultato senza accertare la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti dalla contrattazione collettiva vigente. In particolare, ha richiamato il principio secondo cui la componente variabile della retribuzione di posizione richiede un provvedimento di graduazione dell'incarico, mentre la retribuzione di risultato presuppone la valutazione positiva dell'amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati. Ha inoltre ribadito che, ove l'amministrazione non attivi le procedure contrattualmente dovute, il dipendente può eventualmente agire in via risarcitoria, con prova del danno da perdita di chance, ma non può ottenere automaticamente la corrispondente voce retributiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Il principio di adeguatezza della retribuzione non consente di riconoscere automaticamente emolumenti accessori se la loro attribuzione è subordinata dalla contrattazione collettiva a specifici presupposti costitutivi.
La parte che pretende il trattamento accessorio deve provare la sussistenza dei presupposti previsti per la sua erogazione; il giudice non può riconoscerlo in mancanza di tale prova.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Il dipendente adibito a mansioni dirigenziali ha diritto al trattamento economico spettante alla funzione ricoperta, ma sempre entro i limiti e alle condizioni previste dalla disciplina collettiva applicabile.
È stata utilizzata come base formale per censurare la violazione di norme di diritto nella ricostruzione della debenza delle voci retributive.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata a seguito della proposta del relatore.
La Corte richiama un precedente conforme per ribadire i principi sulla componente variabile della retribuzione di posizione e sulla retribuzione di risultato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che non sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo alle differenze retributive per mansioni superiori, il riconoscimento delle componenti accessorie del trattamento economico non è automatico, ma richiede la prova di tutti i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva per ciascuna voce rivendicata.
- La retribuzione di posizione parte variabile presuppone un atto di graduazione dell'incarico; in mancanza di tale atto, la relativa componente non può essere liquidata nemmeno in via proporzionale o in base alla sola complessità dell'incarico.
- La retribuzione di risultato non spetta per il solo svolgimento di funzioni superiori, essendo subordinata alla previa fissazione degli obiettivi e alla positiva valutazione del loro raggiungimento da parte dell'amministrazione.
- Se l'amministrazione omette di attivare procedure dovute dalla contrattazione collettiva, il dipendente non ottiene per ciò solo la voce retributiva omessa, ma può far valere una pretesa risarcitoria, subordinata alla prova del danno da perdita di chance.
- Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di verificare la correttezza giuridica dei conteggi e della disciplina applicabile, poiché esso opera sui fatti e non sulla qualificazione giuridica delle somme dovute.
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