Cassazione Civile, Ordinanza n. 22390/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società cooperativa aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento, contestando l'integrale esclusione del credito insinuato per euro 81.624,28. Il tribunale aveva ammesso solo una parte del credito in chirografo e, per un ulteriore importo, con riserva, ritenendo la documentazione insufficiente e parte delle somme già pagate o compensate; aveva inoltre negato il privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. perché non risultava la natura di cooperativa a mutualità prevalente. In cassazione la cooperativa ha dedotto: (1) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per motivazione apparente e mancato esame della documentazione prodotta a prova del credito; (2) violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi in tema di saldo fatture e compensazioni, sostenendo anche che la curatela aveva inizialmente riconosciuto il credito; (3) violazione dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c. e dell'art. 2512 c.c. per il diniego del privilegio, assumendo che nel costo del personale dovessero computarsi anche i soci lavoratori e che il lavoro dei soci fosse prevalente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: la motivazione del decreto impugnato non era apparente né incomprensibile, perché il tribunale aveva richiamato documenti specifici; inoltre, la doglianza sui documenti prodotti era carente di autosufficienza e, comunque, il vizio motivazionale deve risultare dal testo del provvedimento. È stata anche esclusa ogni rilevanza del preteso iniziale mancato contrasto della curatela, poiché in verifica del passivo il giudice può rilevare d'ufficio ogni questione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il privilegio per le cooperative di produzione e lavoro presuppone che il credito sia effettivamente correlato al lavoro dei soci e che tale apporto sia prevalente rispetto a quello dei dipendenti non soci; il tribunale aveva accertato in fatto la prevalenza del lavoro dei dipendenti, accertamento non sindacabile in cassazione. È stata quindi rigettata la domanda di cassazione, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La censura non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione di merito se la motivazione del giudice è effettiva e comprensibile.
Non consente di trasformare in sede di legittimità contestazioni sul merito della valutazione probatoria.
La nullità per vizio di motivazione ricorre solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale radicale, non per mera insufficienza.
Dopo la riforma è denunciabile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, risultante dal testo della sentenza.
art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.
I documenti rilevanti devono essere specificamente indicati nell'opposizione allo stato passivo, a pena di decadenza.
Il privilegio per le cooperative di produzione e lavoro spetta solo se il credito è correlato al lavoro dei soci e l'apporto di questi è prevalente rispetto a quello dei dipendenti non soci.
Rileva per la qualificazione della cooperativa ai fini del riconoscimento del privilegio invocato.
In cassazione non possono essere introdotti documenti nuovi estranei alle eccezioni di nullità della sentenza o di ammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorre il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c. restringendo l'ambito del sindacato sulla motivazione.
Conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, cioè mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile; non basta denunciare una motivazione insufficiente o non condivisa.
- La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiama documenti specifici e dal rinvio sia comunque ricostruibile con chiarezza il percorso argomentativo del giudice.
- Chi lamenta in cassazione l'erronea valutazione di documenti deve rispettare l'onere di specifica indicazione e riproduzione del materiale rilevante, affinché la Corte possa verificarne la decisività senza esplorare autonomamente gli atti.
- Nel procedimento di verifica del passivo il mancato contrasto della curatela non comporta automaticamente l'ammissione del credito, potendo il giudice sollevare d'ufficio questioni e controlli sulla sussistenza del credito e sulle prove.
- Il privilegio spettante alle cooperative di produzione e lavoro richiede sia la correlazione del credito all'attività dei soci, sia la prevalenza dell'apporto lavorativo dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci; l'accertamento di tale prevalenza è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione.
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