DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 395
Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada di cose e persone, definendo requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, procedure di iscrizione/licenza, controlli e sanzioni. Prevede esenzioni per alcuni veicoli e trasporti nazionali marginali e contiene norme transitorie applicabili soprattutto fino al 31 dicembre 2007 per l’autotrasporto merci conto terzi.
Accesso alla professione di trasportatore su strada
Accesso alla professione di trasportatore su strada
Il provvedimento disciplina in modo unitario l’accesso e la permanenza nell’attività di trasporto su strada di cose per conto terzi e di persone. La normativa individua i requisiti soggettivi e organizzativi dell’impresa, le modalità di direzione effettiva dell’attività, le procedure di controllo e le conseguenze della perdita dei requisiti.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica alle imprese che esercitano professionalmente il trasporto su strada:
- di cose per conto di terzi, mediante autoveicoli e fuori dall’ipotesi del trasporto in conto proprio;
- di persone, mediante autoveicoli destinati al trasporto di più di nove persone, autista compreso, con offerta al pubblico o a determinate categorie di utenti.
Ai fini del decreto, è impresa di trasporto su strada qualsiasi persona fisica o giuridica, anche senza scopo di lucro, nonché associazioni, gruppi di persone ed enti pubblici dotati di personalità giuridica, che svolgano tali attività. Viene inoltre definita la “residenza normale” come il luogo di dimora abituale per almeno 185 giorni l’anno, con criteri specifici in caso di interessi personali e professionali distribuiti tra più Stati membri.
Esenzioni
Le disposizioni non si applicano alle imprese che esercitano esclusivamente con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, salvo riduzione del limite con regolamento ministeriale. È inoltre prevista la possibilità di esonerare, con regolamento e previa consultazione della Commissione europea, le imprese che effettuano solo trasporti nazionali di debole incidenza sul mercato per natura della merce o brevità del percorso, con esonero dai requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, l’efficacia temporanea del regolamento può durare fino alla consultazione della Commissione e comunque non oltre sei mesi.
Direzione effettiva dell’attività
Le imprese devono comunicare all’autorità competente la persona che dirige in modo continuativo ed effettivo l’attività di trasporto. Tale persona deve possedere i requisiti di onorabilità e idoneità professionale. Può coincidere con:
- l’amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione;
- un socio illimitatamente responsabile;
- il titolare dell’impresa individuale o familiare, o il collaboratore dell’impresa familiare;
- un lavoratore subordinato cui siano state conferite espressamente le relative attribuzioni. La stessa persona può dirigere l’attività di una sola impresa.
Requisiti per l’esercizio e per l’iscrizione/abilitazione
Per il trasporto merci, le imprese devono essere iscritte all’albo degli autotrasportatori; per il trasporto persone devono ottenere la licenza o altro titolo abilitativo previsto. I requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale devono sussistere al momento della domanda e permanere per tutto il periodo di iscrizione o di possesso del titolo. Per gli autoveicoli supplementari, il requisito relativo alla disponibilità del veicolo deve sussistere al momento dell’immatricolazione o dell’aggiornamento del documento di circolazione, salvo trasferimenti di residenza.
Onorabilità
Il requisito dell’onorabilità deve sussistere in capo alla persona che dirige l’attività e, a seconda della forma giuridica, anche in capo all’amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione, ai soci illimitatamente responsabili o al titolare dell’impresa individuale o familiare. L’onorabilità viene meno in caso di specifiche situazioni penali, di prevenzione o amministrative, tra cui:
- dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;
- applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- pene accessorie interdittive;
- condanne definitive per determinati delitti contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, in materia di associazione mafiosa, stupefacenti, immigrazione, contrabbando, armi, circolazione stradale e altri reati indicati;
- sanzioni amministrative definitive per esercizio abusivo della professione o per reiterate sospensioni della patente;
- condanne per violazioni in materia previdenziale e assistenziale;
- dichiarazione di fallimento, salvo riabilitazione;
- informativa antimafia interdittiva. La perdita del requisito rileva di diritto e comporta la decadenza dalla funzione. Il requisito può essere riacquistato, tra l’altro, con la riabilitazione, con la cessazione delle misure di sicurezza/prevenzione o, per alcune sanzioni amministrative, dopo sei mesi.
Capacità finanziaria
La capacità finanziaria è ritenuta sussistente se l’impresa dispone di risorse almeno pari a:
- 50.000 euro per l’impresa che abbia un autoveicolo;
- 5.000 euro per ciascun autoveicolo supplementare. L’autorità valuta conti annuali, fondi disponibili, liquidità bancarie, possibilità di scoperti e prestiti, attivi, garanzie e costi d’esercizio. La prova può essere fornita con attestazione bancaria o equivalente secondo le modalità fissate dal regolamento attuativo. Le imprese devono comunicare tempestivamente ogni fatto che riduca o faccia venire meno la capacità finanziaria attestata.
Idoneità professionale ed esame
L’idoneità professionale è posseduta dalla persona che dirige l’attività e consiste nella conoscenza delle materie indicate nell’allegato I, accertata con esame. Per le imprese che operano esclusivamente in ambito nazionale è possibile sostenere un esame limitato agli argomenti del trasporto nazionale. In alternativa, l’idoneità si considera sussistente per chi dimostri almeno cinque anni di esperienza pratica, continuativa e attuale nella direzione dell’attività, per imprese stabilite nell’UE o nello Spazio economico europeo, e superi una prova di controllo. L’esperienza è continuativa se senza interruzioni superiori a sei mesi; è attuale se l’attività è in corso o cessata/interrotta da non più di sei mesi alla data della domanda. Sono previste anche regole specifiche per il riconoscimento e un esame supplementare per taluni titolari di attestati esteri con residenza normale in Italia.
Struttura dell’esame e rilascio dell’attestato
L’esame comprende:
- 60 domande a risposta multipla;
- una esercitazione su caso pratico. La durata di ciascuna prova è di due ore. L’esame si considera superato con punteggi minimi differenti a seconda che si tratti del percorso ordinario o dell’esperienza pratica. Superato l’esame, l’autorità rilascia l’attestato di idoneità professionale per trasporto nazionale e internazionale, oppure solo nazionale se l’esame è stato sostenuto in forma limitata. Il Ministero tiene un elenco delle persone abilitate, consultabile anche telematicamente.
Proseguimento provvisorio dell’attività e perdita dei requisiti
In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica o perdita/diminuzione della capacità di agire della persona che dirige l’attività, e in assenza di altro soggetto idoneo, è consentito il proseguimento provvisorio della direzione, purché permanga l’onorabilità. La comunicazione va effettuata entro 30 giorni. Il regime provvisorio dura un anno e può essere prorogato di massimo sei mesi se l’autorità ritiene che gli adempimenti necessari saranno eseguiti entro tale termine. La perdita dell’onorabilità, della capacità finanziaria o dell’idoneità professionale comporta obblighi di comunicazione e, se il requisito non viene reintegrato nei termini, la cancellazione dall’albo o la revoca del titolo.
Partecipazione al procedimento e garanzie procedimentali
Nei procedimenti di cancellazione dall’albo o revoca dei titoli previsti per la perdita dei requisiti, l’autorità assegna all’impresa un termine di 30 giorni per l’esercizio dei diritti partecipativi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo. Su richiesta, può essere disposta anche l’audizione personale.
Riconoscimento reciproco con altri Stati UE/SEE
Sono riconosciuti:
- gli atti esteri utili a dimostrare l’onorabilità;
- le attestazioni estere sulla capacità finanziaria;
- gli attestati esteri di idoneità professionale secondo determinate condizioni temporali e normative. Gli atti devono essere prodotti entro sei mesi dal rilascio, nei casi previsti. Sono anche previste comunicazioni alle autorità degli altri Stati membri delle sanzioni e misure applicate per fatti commessi nell’esercizio dell’attività.
Verifiche periodiche e regime transitorio
Le autorità verificano periodicamente, almeno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti. Sono previste modalità di adeguamento per le imprese autorizzate in specifici periodi storici e per quelle precedentemente esentate. Per l’autotrasporto di cose per conto terzi, la disciplina transitoria ha previsto proroghe e, dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2007, l’obbligo di possedere i requisiti, essere iscritti all’albo e dimostrare l’acquisizione, per cessione d’azienda, di imprese di autotrasporto o dell’intero parco veicolare di altra impresa cessante. Fino all’entrata in vigore del regolamento attuativo continuavano ad applicarsi precedenti decreti ministeriali.
Sanzioni e abrogazioni
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata comunicazione di eventi rilevanti riguardanti esercizio provvisorio, perdita dei requisiti e altre ipotesi specifiche. Il decreto prevede inoltre l’abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 298/1974 e del decreto legislativo n. 84/1998 a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.
Valutazione di attualità
La disciplina contiene ancora regole di sistema sull’accesso alla professione di trasportatore su strada, ma una parte rilevante delle disposizioni transitorie è ormai superata, in particolare quelle con termine al 31 dicembre 2007. Il testo resta utile soprattutto come base storica e per la ricostruzione dei requisiti professionali e dei principi generali, mentre varie previsioni operative risultano oggi da verificare alla luce della normativa successiva.
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