Cassazione Civile, Ordinanza n. 41964/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La curatela impugnava il decreto del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo e aveva ammesso, su domanda tardiva dell’agente della riscossione, un credito per sanzioni tributarie pari a euro 66.383,70. Il ricorso per cassazione articolava due censure: con la prima si denunciava la violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e dell’art. 2752 c.c., sostenendo che la natura afflittiva e personale della sanzione impedirebbe di farne ricadere il peso sui creditori concorsuali del fallito e che, comunque, la disciplina del privilegio non dovrebbe operare nel fallimento o per fatti anteriori alla novella del 2011; con la seconda si deduceva la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. per avere il tribunale condannato la curatela alle spese senza compensarle, nonostante la pretesa novità della questione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura principale, affermando che le sanzioni tributarie irrogate per violazioni commesse prima del fallimento restano crediti dell’imprenditore fallito, soggetti alle regole del concorso e assistiti, ai fini della graduazione, dal privilegio ex art. 2752 c.c.; il fallimento non trasferisce il peso della sanzione sui creditori concorsuali né rende la sanzione esigibile solo quando il fallito torni in bonis. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2752 c.c. Quanto alle spese, ha dichiarato inammissibile la doglianza, osservando che la condanna segue la soccombenza e che il giudice non ha l’obbligo di motivare il mancato ricorso alla compensazione facoltativa. La curatela è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
privilegio generale sui beni mobili del debitore
si applica anche ai crediti per sanzioni tributarie e rileva ai fini della graduazione nel concorso, senza trasformare la sanzione in un debito dei creditori concorsuali
il debitore risponde delle obbligazioni sanzionatorie con l’intero proprio patrimonio
richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura personale delle sanzioni tributarie
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’imputazione personale della sanzione
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’imputazione personale della sanzione
art. 3 Cost.
richiamato come parametro della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2752 c.c.
art. 25 Cost.
richiamato come parametro della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2752 c.c.
art. 27, primo comma, Cost.
richiamato come parametro della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2752 c.c.
il credito per sanzioni tributarie, nel fallimento, va fatto valere secondo le regole del concorso
la soccombenza è la regola ordinaria per la liquidazione delle spese
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la compensazione delle spese è facoltativa e richiede motivazione solo se disposta
la successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti di Equitalia non determina interruzione del processo
art. 1, comma 1, d.l. n. 193 del 2016
ha disposto la cancellazione officiosa e l’estinzione delle società del gruppo Equitalia
art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016
ha previsto la successione a titolo universale di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti delle società del gruppo Equitalia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie irrogate per violazioni commesse prima del fallimento restano debiti del soggetto che ha commesso l’illecito e, nel concorso, vanno accertate e soddisfatte secondo le regole della procedura, senza traslazione del relativo peso sui creditori concorsuali.
- Il privilegio previsto dall’art. 2752 c.c. per i crediti per sanzioni tributarie opera come regola di graduazione nel riparto concorsuale e non è incompatibile con la natura afflittiva della sanzione.
- La tesi secondo cui, durante il fallimento, la sanzione tributaria sarebbe esigibile solo quando il debitore torni in bonis è infondata, perché il fallimento non estingue la soggettività tributaria del debitore né paralizza la pretesa sanzionatoria.
- Nel giudizio di legittimità, la condanna alle spese segue la soccombenza; il giudice non ha l’obbligo di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione.
- La successione di un ente pubblico nell’attività di riscossione, prevista per legge, non determina necessariamente interruzione del processo quando vi sia continuità del munus publicum e subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi.
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