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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22924/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (liquidatore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento omologata dal Tribunale di Milano, nella quale era previsto il coinvolgimento, ai fini della liquidazione, della quota indivisa di un immobile e della partecipazione totalitaria del debitore in una società poi fallita, proprietaria della restante parte del bene. Il liquidatore, su autorizzazione del giudice delegato, ha avviato una procedura competitiva per la vendita della partecipazione societaria; l’unica offerta è pervenuta da una società aggiudicataria. Parallelamente, nella successiva procedura di liquidazione del patrimonio, è stata disposta la vendita in lotto unico dell’immobile del debitore; il debitore ha sostenuto che l’abitazione fosse prima casa e che dovesse operare la sospensione ex art. 54-ter d.l. 18/2020. Nel primo ricorso per cassazione il debitore ha dedotto sei motivi: difetto motivazionale per asserita inconciliabilità delle affermazioni sui poteri del gestore/liquidatore rispetto alla partecipazione; travisamento della prova sulla pretesa offerta di acquisto dell’intero immobile per euro 22.000.000,00; omesso esame del fatto che il contraddittorio sulla vendita non sarebbe stato instaurato; nullità per violazione dell’art. 101 l. fall. per mancanza di contraddittorio sulla gara; omesso esame sul fatto che il piano dell’accordo non sarebbe stato attuato; violazione dell’art. 13, commi 1 e 2, l. n. 3/2012 per avere ritenuto legittimo l’invito al trasferimento della partecipazione senza previa comunicazione dei provvedimenti autorizzativi. Nel secondo ricorso ha dedotto: violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale dichiarato inammissibile un motivo che non sarebbe stato proposto; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non dedotti/provati i gravi motivi per sospendere la vendita ex art. 108 l. fall.; nullità degli atti compiuti nel periodo di sospensione ex art. 54-ter d.l. 18/2020, assumendo che la procedura fosse soggetta a quella sospensione.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto ammissibile, in via generale, il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. contro i decreti pronunciati sul reclamo in materia di vendita dei beni nella fase esecutiva della procedura, ma ha respinto tutte le censure. In particolare: il primo motivo del primo ricorso è stato reputato infondato perché il Tribunale aveva logicamente valorizzato la pubblicità della vendita, la comunicazione via PEC, l’acquiescenza del debitore e soprattutto il fatto che l’accordo consentiva la vendita unitaria solo entro 12 mesi dall’omologa, essendo poi possibile una cessione frazionata; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a denunciare un travisamento della prova, non scrutinabile in cassazione; i motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi, non essendo dimostrato alcun concreto pregiudizio; il quinto è stato ritenuto infondato perché il Tribunale non aveva omesso di considerare il mancato avvio del piano, ma ne aveva interpretato l’attuazione nel senso della vendita della partecipazione; il sesto è stato inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicate con precisione le norme asseritamente violate. Quanto al secondo ricorso, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse; il secondo è stato rigettato perché l’art. 54-ter d.l. 18/2020 è norma eccezionale, riferita alle esecuzioni immobiliari individuali, non estensibile alle procedure di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento; il terzo è stato dichiarato inammissibile anche perché il ricorrente non aveva allegato che la vendita fosse avvenuta nel periodo di sospensione e perché, comunque, la disciplina invocata non si applica analogicamente alla procedura in questione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per descrivere la difesa personale dell’avvocato ricorrente, senza specifiche statuizioni interpretative

  • art. 111, comma 7, Cost.

    consente il ricorso per cassazione avverso provvedimenti del tribunale dotati di decisorietà e definitività emessi sul reclamo in tema di vendita dei beni nella fase esecutiva della procedura

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    non consente di sindacare il travisamento della prova o il riesame del merito, riservati al giudice di merito

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    impone specificità del motivo di ricorso; occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata

  • art. 101 l. fall.

    richiamato come parametro di censura sulla previa instaurazione del contraddittorio nella procedura di vendita

  • art. 108 l. fall.

    invocato per la sospensione della vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, ma la Corte rileva che non risultava proposta alcuna specifica istanza e che comunque il motivo non era fondato

  • art. 112 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non aveva interesse a dolersi della declaratoria di inammissibilità di un motivo non proposto

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l’apprezzamento delle prove, ma la censura è stata respinta

  • art. 2929 c.c.

    richiamato nella censura contro la validità degli atti compiuti durante il periodo di sospensione

  • art. 54-ter d.l. n. 18/2020

    sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare ... che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore

    norma eccezionale riferita alle procedure esecutive individuali immobiliari; non è estensibile in via analogica alla liquidazione del patrimonio nella procedura di sovraindebitamento

  • L. n. 27/2020

    norma di conversione del d.l. n. 18/2020 richiamata per la sospensione emergenziale

  • art. 13, commi 1 e 2, L. n. 3/2012

    attribuisce al liquidatore il potere esclusivo di disporre dei beni da liquidare; la Corte richiama tale assetto per escludere la fondatezza della censura

  • art. 14 quater L. n. 3/2012

    richiamato per la conversione della procedura in liquidazione del patrimonio

  • art. 54 ter d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020

    non applicabile alla procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento per il suo tenore letterale e la sua eccezionalità

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere un riesame del merito o per denunciare il semplice travisamento della prova: l’apprezzamento dei documenti e dei fatti storici appartiene al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; è inammissibile la censura che isoli un passaggio della motivazione senza misurarsi con gli ulteriori e autonomi argomenti decisivi posti a fondamento della statuizione.
  • La denuncia di violazione di legge richiede specificità: il ricorrente deve indicare la norma asseritamente violata, illustrarne il contenuto precettivo e spiegare in che modo la decisione se ne sia discostata.
  • Nelle procedure di sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio, il liquidatore può disporre dei beni secondo il perimetro e le modalità autorizzate dagli organi della procedura; la mancata comunicazione di singoli atti può non determinare nullità se non si traduce in un concreto pregiudizio difensivo.
  • Le norme emergenziali che sospendono le procedure esecutive immobiliari hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica a procedure diverse, come la liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, salvo espresso richiamo normativo.
  • Ai fini dell’ammissibilità del motivo, è necessario un interesse concreto all’impugnazione: non è censurabile una statuizione che dichiari inammissibile un motivo mai proposto dalla parte stessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamentoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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