Cassazione Civile, Ordinanza n. 00201/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una precedente vicenda espropriativa/occupativa riguardante un terreno di proprietà privata, per la quale il Comune era stato condannato al risarcimento dei danni e al pagamento degli accessori sulla somma liquidata in sede di legittimità. In esecuzione di quel titolo, le creditrici hanno notificato un atto di precetto per una somma residua che ritenevano ancora dovuta. Il Comune ha proposto opposizione a precetto e, contestualmente, domanda di ripetizione dell'indebito, sostenendo di aver già pagato più del dovuto per errore di calcolo. Il Tribunale ha dapprima dichiarato illegittimo il precetto e poi ha respinto la ripetizione dell'indebito, determinando una somma ancora dovuta alle creditrici. In appello, le creditrici hanno anche proposto appello incidentale. La Corte d'appello ha però dichiarato cessata la materia del contendere, valorizzando la notifica di un secondo precetto come rinuncia implicita al primo, senza esaminare nel merito la domanda di ripetizione dell'indebito del Comune né i motivi incidentali delle creditrici. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia sulla domanda restitutoria; indebita applicazione del notorio giudiziale; violazione del giudicato interno; omessa pronuncia e motivazione apparente sulle spese di primo e secondo grado. Le resistenti hanno a loro volta proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale, in particolare sull'eccezione di giudicato e sui criteri di imputazione dei pagamenti e di quantificazione del dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, ritenendo erronea la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha affermato che la notifica di un nuovo precetto può valere come rinuncia implicita al precedente precetto, ma non può travolgere automaticamente la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal debitore esecutato, la quale resta autonoma e richiede una decisione di merito. Sono stati dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale delle creditrici. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come norma di ricorso per censurare violazioni di legge e motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte ribadisce che il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e non può omettere la decisione sulla domanda di ripetizione dell'indebito.
È citato dal ricorrente nel dedurre la violazione delle norme sull'cumulo o proposizione di domande nel processo.
È citato dal ricorrente nel medesimo motivo, senza che nella decisione ne sia sviluppata una specifica interpretazione autonoma.
È richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ne fonda la decisione nel merito.
È richiamato nel terzo motivo come parametro del giudicato, ma il motivo è assorbito.
È richiamato nel terzo motivo in tema di giudicato interno, ma resta assorbito.
È richiamato in tema di spese di lite e soccombenza.
È richiamato in tema di compensazione delle spese; la censura resta assorbita.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È evocato per dedurre motivazione apparente della sentenza sulle spese.
È richiamato, insieme all'art. 132 c.p.c., per la censura di motivazione apparente.
È la base della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal Comune; la Corte riconosce che tale domanda non è travolta dalla rinuncia implicita al precetto.
È richiamato in tema di procura speciale al difensore del ricorrente per cassazione.
art. 369, comma 2, n. 3 c.p.c.
È richiamato in relazione al deposito della procura speciale nel giudizio di cassazione.
È richiamato per dichiarare tardivo il controricorso al ricorso incidentale.
È richiamato in relazione all'opposizione all'esecuzione/precetto e alla regola sulla sospensione feriale dei termini.
È richiamato con riferimento ai termini processuali nelle opposizioni esecutive.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
È richiamato per affermare che nei giudizi ex artt. 615 e 617 c.p.c. non opera la sospensione feriale dei termini.
art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
È richiamato per affermare che il Sindaco è il soggetto legittimato a rappresentare in giudizio il Comune.
È richiamato per collegare la legittimazione processuale dell'ente alla procura alle liti.
Massime di principio
- La notificazione di un nuovo atto di precetto può integrare rinuncia implicita al precedente precetto, ma tale effetto non si estende automaticamente a domande autonome proposte dal debitore nell'opposizione, come la ripetizione dell'indebito.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti; essa non è pronunciabile quando una parte continui a chiedere l'accertamento dell'inesistenza o della diversa misura del credito e, soprattutto, proponga una domanda restitutoria.
- Nel giudizio di opposizione a precetto, il giudice deve decidere anche sulle domande riconvenzionali o autonome ritualmente introdotte, se non sono state espressamente assorbite da una causa estintiva valida e riferibile anche a tali domande.
- L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- In materia di spese di lite e di ricorso per cassazione, le censure restano assorbite quando la cassazione investe la decisione di merito che le presuppone.
- Nei giudizi di opposizione esecutiva non opera la sospensione feriale dei termini, con conseguente possibile tardività del controricorso depositato oltre il termine ordinario.
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