Cassazione Civile, Ordinanza n. 19878/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo dell’INPS relativo a omessi versamenti contributivi per il periodo gennaio 2016-giugno 2017 in relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione di commesse provenienti da una società committente. La Corte d’appello, riformando il Tribunale, ha qualificato il rapporto tra la committente e l’impresa esecutrice come appalto di servizi, pur essendo stato formalmente denominato contratto d’opera, rilevando che l’impresa appaltatrice aveva una propria organizzazione imprenditoriale e occupava una pluralità di lavoratori. Ha quindi applicato la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 per i contributi non versati dalla debitrice principale. La società committente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2222 e 1655 e ss. c.c. e dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, sostenendo che il rapporto dovesse essere qualificato come contratto d’opera e non come appalto; con il secondo ha denunciato violazione di norme di diritto per il mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 in relazione agli artt. 24 e 41 Cost., assumendo che la norma scaricherebbe indebitamente sui committenti la responsabilità dell’inadempimento contributivo dell’utilizzatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata sia sulla qualificazione del contratto come appalto di servizi sia sulla ratio e sulla costituzionalità dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, norma finalizzata a tutelare i lavoratori dai rischi del decentramento produttivo. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come contratto d'opera, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rapporto fosse appalto di servizi; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ritenendo il motivo inammissibile perché volto a rivalutare i fatti.
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
Norma sulla responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi nell'appalto; la Corte ne ribadisce la ratio di tutela dei lavoratori nei processi di decentramento produttivo e non ravvisa profili di illegittimità costituzionale nel caso esaminato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte osserva che, pur formalmente rubricati come violazione di legge, i motivi erano sostanzialmente diretti a una nuova valutazione del merito, quindi inammissibili.
art. 24 Cost.
Invocato nel motivo di legittimità costituzionale; la Corte non accoglie la doglianza e richiama la finalità di tutela dei lavoratori della disciplina censurata.
art. 41 Cost.
Invocato nel motivo di legittimità costituzionale; la Corte esclude l'illegittimità dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 valorizzandone la funzione di protezione dei lavoratori.
Richiamato per il termine riservato al deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
- La qualificazione del contratto come appalto o contratto d'opera è questione che, se risolta dal giudice di merito con adeguata motivazione sulla base degli elementi fattuali acquisiti, non può essere sovvertita in sede di legittimità mediante una censura meramente assertiva di violazione di norme codicistiche.
- La responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 si giustifica quale strumento di tutela dei lavoratori impiegati in processi di decentramento produttivo e non risulta, per ciò solo, incompatibile con gli artt. 24 e 41 Cost.
- Quando la decisione impugnata contiene un accertamento di fatto coerente e motivato sulla natura del rapporto e sulla sussistenza dei presupposti della responsabilità solidale, il ricorso che si limiti a contestare tale ricostruzione non supera il vaglio di ammissibilità.
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