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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4168/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione sostenendo la depenalizzazione del fatto di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. a seguito del d.lgs. n. 8/2016: secondo la novella il fatto non è più penalmente rilevante salvo che non ricorra la recidiva nel biennio. Nella specie la recidiva nel biennio non risultava contestata né provata; inoltre la difesa ha dedotto che, ai fini dell'integrazione della recidiva, non è sufficiente la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma occorre un accertamento definitivo, onere probatorio a carico del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già riconosciuto la recidiva nel biennio; però la questione sulla prova della recidiva non era stata dedotta in appello, sicché la censura in cassazione è soggetta a inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod.proc.pen. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Norma contestata per il reato di guida senza patente; la corte ha valutato la rilevanza penale alla luce della successiva depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016 e dell'eventuale esclusione solo in presenza di recidiva nel biennio.

  • art. 4, legge 18 aprile 1975 n. 110

    Richiamata nella sentenza di merito come norma relativa al fatto ascritto (reato concorrente o connesso); la cassazione non ha modificato la valutazione sostanziale su tale norma.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 (norme di depenalizzazione, art. 5 richiamato)

    Ha depenalizzato alcune fattispecie relative alla guida senza patente, salvo l'ipotesi di recidiva nel biennio: la decisione distingue tra mera contestazione dell'illecito depenalizzato e accertamento definitivo necessario per integrare la recidiva.

  • art. 2, comma 2, cod. pen.

    Invocato dal ricorrente come principio di diritto rilevante in tema di depenalizzazione e applicazione delle norme penali nel tempo; la corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto la censura inammissibile per ragioni processuali.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale motivo di ricorso (violazione di legge); la cassazione ha valutato l'inammissibilità procedurale del motivo dedotto.

  • art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.

    Fondamentale per la decisione: stabilisce l'inammissibilità in cassazione delle questioni non dedotte in sede di appello; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione sulla mancata prova della recidiva non era stata oggetto di motivo di appello.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Rv. 285318

    Precedente richiamato per il principio secondo cui, ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio rispetto a fatti depenalizzati, non basta la contestazione ma serve un accertamento definitivo; il PM è tenuto a dimostrarlo.

Massime di principio

  • Dopo la depenalizzazione di una fattispecie, la responsabilità penale può sussistere solo se ricorrono condizioni espressamente escluse dalla depenalizzazione (es. recidiva nel biennio): occorre verificare sempre se tali condizioni sono state contestate e provate in modo definitivo.
  • Per integrare la recidiva nel biennio non è sufficiente la mera contestazione dell'illecito depenalizzato: è necessario un accertamento definitivo (condanna o altro giudicato conclusivo) e l'onere della prova grava sul pubblico ministero.
  • In Cassazione non sono ammissibili censuri che non siano state sollevate in appello: questioni nuove di fatto o di diritto non dedotte in appello possono comportare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
  • Chi impugna per depenalizzazione deve controllare la documentazione delle eventuali precedenti sentenze definitive che provino la recidiva e, se mancano, sollevare la questione già in appello per poterla poi portare in cassazione.
  • È utile, prima di proporre ricorso per cassazione in materia di depenalizzazione, valutare attentamente se il motivo si fonda su vizi procedurali (che possono essere fermati per mancata deduzione in appello) o su errori di diritto concretamente affrontati nei gradi precedenti.

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