Cassazione Penale, Sentenza n. 4145/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 12/1/2024: il ricorrente deduceva (1) omessa/insufficiente motivazione per non aver adeguatamente valutato la produzione documentale difensiva (comunicazioni del 27/3/2012 e 28/3/2012) rilevanti ai fini del profilo soggettivo e della natura della scrittura privata; (2) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., per avere la Corte negato la causa di esclusione della punibilità richiamando l""importo non irrisorio della somma evasa"" senza considerare la condotta posteriore al reato, in particolare l""integrale pagamento del debito erariale"", e senza tener conto della modifica legislativa operata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 e della giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (la Corte d'appello aveva correttamente valutato la scrittura privata, il cui contenuto manifesta la simulazione della donazione). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato nella parte in cui la Corte d'appello non ha valutato adeguatamente la condotta successiva (pagamento/adesione a definizione agevolata) alla luce delle modifiche normative e della giurisprudenza. Tuttavia, poiché il reato contestato (del 27/9/2013) si è estinto per prescrizione maturata l'11/6/2024 (tenuto conto di 258 giorni di sospensione), la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato che, se non vi fosse stata estinzione per prescrizione, sarebbe stato necessario annullare con rinvio per riesaminare la sussistenza dell"art. 131-bis.
Norme richiamate
art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma del reato tributario contestato (delitto previsto dal d.lgs. n.74/2000).
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; va valutata anche alla luce delle modifiche legislative del 2022 che consentono di considerare, nel giudizio complessivo sull'entità dell'offesa, le condotte successive al reato (es. pagamento integrale o parziale del debito).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (novella ad art. 131-bis)
Ha ampliato la rilevanza delle condotte susseguenti al reato nella valutazione della particolare tenuità, consentendo di valorizzare l'adempimento successivo ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno e dell'elemento soggettivo.
art. 133, comma 1, cod. pen.
Fornisce i parametri per la determinazione della gravità del reato e della pena; va utilizzato come riferimento nella valutazione complessiva dell'entità dell'offesa quando si valuta l'applicabilità dell'art. 131-bis.
art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000, come novellato dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
"ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"
La norma novellata indica indicatori da valutare in via prevalente nella verifica della non punibilità per particolare tenuità nei reati tributari, attribuendo particolare rilievo all'adempimento integrale o alla rateizzazione concordata.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
La Corte ha richiamato precedenti (tra cui Sez. 1, n. 30515/2023 Muftah e Sez. 4, n. 14073/2024 Campana) che affermano che le condotte successive al reato (es. pagamento integrale o adesione a rottamazione) possono essere valorizzate nella valutazione complessiva dell'entità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis, anche con riferimento a fatti anteriori alla novella.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di reati tributari, la valutazione della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis deve considerare anche le condotte successive al reato, in particolare l'integrale o parziale adempimento del debito e l'adesione a strumenti di definizione agevolata.
- L'entità dell'imposta evasa resta un elemento fondamentale, ma non esclusivo: il pagamento successivo può ridurre la percezione dell'entità del danno e influire sulla valutazione dell'elemento soggettivo.
- Documenti scritti che attestano esplicitamente la simulazione di atti (es. dichiarazioni contenute nella stessa scrittura privata) hanno forte valore probatorio e legittimano il rigetto delle argomentazioni difensive contrarie.
- Le modifiche legislative (d.lgs. n.150/2022 e l'aggiornamento di art.13 d.lgs. n.74/2000) vanno tenute in considerazione anche per fatti anteriori, secondo la giurisprudenza, nella valutazione della non punibilità per particolare tenuità.
- Se nel corso del procedimento il reato si estingue per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata; in assenza di estinzione, la decisione può essere annullata con rinvio per nuova valutazione dell'art. 131-bis.
- L'omessa valutazione di documenti non incide quando il giudice di merito fonda la sua decisione su elementi probatori oggettivi e chiari; per essere censurabile la mancata considerazione deve apparire decisiva e incongrua rispetto al quadro probatorio complessivo.
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