Cassazione Penale, Sentenza n. 4142/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto contro la sentenza del GIP del 11/09/2024 che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato a Carnovale la pena di anni 2 mesi 11 giorni 10 di reclusione e euro 1.500 di multa. Il ricorrente deduce: 1) errata qualificazione giuridica del capo A) (sequestro di persona) che sarebbe stato assorbito dalla rapina contestata al capo B) (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); 2) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza per una diversa durata della pena concordata in udienza (iniziale richiesta indicava 16 giorni per la parte detentiva, la sentenza ha riportato 10 giorni); 3) illegittimità della pena pecuniaria per aver ridotto la multa in misura inferiore rispetto alla riduzione della pena detentiva per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Primo motivo (qualificazione): manifestamente infondato perché la privazione della libertà della persona offesa è iniziata prima della condotta predatoria e si è protratta dopo, quindi il sequestro di persona è autonomo rispetto alla rapina e la qualificazione del capo A) è corretta. Secondo motivo (correlazione richiesta-sentenza): infondato, la nuova richiesta formulata in udienza ha implicitamente sostituito la precedente errata e il giudice ha applicato la pena concordata in udienza. Terzo motivo (pena pecuniaria): infondato, la riduzione per le attenuanti generiche è "fino a un terzo" e può essere calcolata in misura inferiore; inoltre la determinazione faceva parte dell'accordo, per cui il ricorrente non può dolersene. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per la pretestuosità del secondo motivo è condannato a versare euro 5.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione sull'errata qualificazione giuridica ai soli errori manifesti, immediatamente evincibili dai capi di imputazione e dalla succinta motivazione; non consente censure fondate su valutazioni non immediate o opinabili.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, quando le doglianze siano ritenute pretestuose, l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 62-bis cod. pen.
Riconosce le circostanze attenuanti generiche con una riduzione della pena fino a un terzo; la riduzione non è necessariamente un terzo fisso e può essere calibrata, anche nella componente pecuniaria.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede la trattazione in forma cartolare del ricorso (esame scritto senza udienza pubblica), modalità richiamata nel procedimento in esame.
Massime di principio
- In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento/concordato), la Cassazione può censurare la qualificazione giuridica solo in presenza di un errore manifesto chiaramente emergente dai capi di imputazione e dalla motivazione.
- Il reato di sequestro di persona è autonomo rispetto alla rapina quando la privazione della libertà precede e/o si prolunga oltre l'atto predatorio: se la violenza non si esaurisce come mezzo immediato della rapina, sussiste il sequestro autonomo.
- La modifica in udienza di una richiesta concordata può implicitamente revocare una precedente istanza depositata; per evitare contestazioni è opportuno che qualsiasi variazione sia espressamente verbalizzata.
- La riduzione per attenuanti generiche è 'fino a un terzo' e può comportare una diminuzione della pena (anche pecuniaria) in misura inferiore al massimo; se tale riduzione è frutto di accordo, non è sindacabile successivamente dal condannato.
- Impugnazioni pretestuose o infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare realisticamente le prospettive di successo prima di proporre ricorso per cassazione.
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