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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4142/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione dedotto contro la sentenza del GIP del 11/09/2024 che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato a Carnovale la pena di anni 2 mesi 11 giorni 10 di reclusione e euro 1.500 di multa. Il ricorrente deduce: 1) errata qualificazione giuridica del capo A) (sequestro di persona) che sarebbe stato assorbito dalla rapina contestata al capo B) (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); 2) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza per una diversa durata della pena concordata in udienza (iniziale richiesta indicava 16 giorni per la parte detentiva, la sentenza ha riportato 10 giorni); 3) illegittimità della pena pecuniaria per aver ridotto la multa in misura inferiore rispetto alla riduzione della pena detentiva per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Primo motivo (qualificazione): manifestamente infondato perché la privazione della libertà della persona offesa è iniziata prima della condotta predatoria e si è protratta dopo, quindi il sequestro di persona è autonomo rispetto alla rapina e la qualificazione del capo A) è corretta. Secondo motivo (correlazione richiesta-sentenza): infondato, la nuova richiesta formulata in udienza ha implicitamente sostituito la precedente errata e il giudice ha applicato la pena concordata in udienza. Terzo motivo (pena pecuniaria): infondato, la riduzione per le attenuanti generiche è "fino a un terzo" e può essere calcolata in misura inferiore; inoltre la determinazione faceva parte dell'accordo, per cui il ricorrente non può dolersene. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per la pretestuosità del secondo motivo è condannato a versare euro 5.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione sull'errata qualificazione giuridica ai soli errori manifesti, immediatamente evincibili dai capi di imputazione e dalla succinta motivazione; non consente censure fondate su valutazioni non immediate o opinabili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, quando le doglianze siano ritenute pretestuose, l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riconosce le circostanze attenuanti generiche con una riduzione della pena fino a un terzo; la riduzione non è necessariamente un terzo fisso e può essere calibrata, anche nella componente pecuniaria.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la trattazione in forma cartolare del ricorso (esame scritto senza udienza pubblica), modalità richiamata nel procedimento in esame.

Massime di principio

  • In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento/concordato), la Cassazione può censurare la qualificazione giuridica solo in presenza di un errore manifesto chiaramente emergente dai capi di imputazione e dalla motivazione.
  • Il reato di sequestro di persona è autonomo rispetto alla rapina quando la privazione della libertà precede e/o si prolunga oltre l'atto predatorio: se la violenza non si esaurisce come mezzo immediato della rapina, sussiste il sequestro autonomo.
  • La modifica in udienza di una richiesta concordata può implicitamente revocare una precedente istanza depositata; per evitare contestazioni è opportuno che qualsiasi variazione sia espressamente verbalizzata.
  • La riduzione per attenuanti generiche è 'fino a un terzo' e può comportare una diminuzione della pena (anche pecuniaria) in misura inferiore al massimo; se tale riduzione è frutto di accordo, non è sindacabile successivamente dal condannato.
  • Impugnazioni pretestuose o infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare realisticamente le prospettive di successo prima di proporre ricorso per cassazione.

Testo integrale

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