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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4143/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Oristano del 22/05/2024 che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei saldi di quattro conti correnti riconducibili al Pinna fino alla concorrenza di euro 973.991,03 (con sequestro per equivalente in caso di incapienza). Il ricorrente deduce: omissione o carenza di motivazione in ordine al periculum in mora (art. 627, comma 3 c.p.p.); violazioni e difetto di motivazione su questioni già trattate (art. 27 c.p.p., art. 321 c.p.p., art. 324 c.p.p., art. 322 c.p.p.); errata quantificazione del "prezzo del reato" computando fatture emesse dalle società Essepi ed Erregi e senza considerare detrazioni fiscali (Iva, Ires, Inarcassa); violazione del principio "ne bis in idem" e contestazioni sulla possibilità per il P.M. di richiedere un nuovo sequestro dopo la declaratoria di inefficacia del precedente vincolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente colmato la lacuna motivazionale richiesta dalla Corte di Cassazione valutando compiutamente il periculum in mora (argomentando su: fungibilità dei saldi, esistenza di un conto estero con movimenti e dichiarazioni testimoniali che indicavano pagamenti ancora dovuti). Ha confermato che nella quantificazione del prezzo del reato erano state correttamente escluse le somme destinate all'Erario (IVA, nonché Ires e contributi Inarcassa) ove già decurtate nei precedenti provvedimenti; ha inoltre dichiarato inammissibili alcuni motivi perché già oggetto di decisione della Corte di Cassazione (giudicato interno ai sensi dell'art. 628 c.p.p.). Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3 c.p.p.

    Obbligo per il giudice di rinvio di valutare la sussistenza in concreto del periculum in mora; la Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo dal Tribunale del riesame fornendo motivazione circostanziata.

  • art. 606, comma 1 c.p.p. (lett. b, c, e)

    Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione); la Corte ha esaminato la rilevanza e l'ammissibilità di tali censure e le ha respinte o dichiarate inammissibili se già decise.

  • art. 322 c.p.p.

    Regola sulla quantificazione del prezzo del reato e sulla confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione effettuata dal Tribunale del riesame, con le decurtazioni per somme spettanti all'Erario.

  • art. 324 c.p.p.

    Principi di motivazione dei provvedimenti cautelari; utilizzata dalla Corte per verificare che il riesame avesse motivato la scelta cautelare.

  • art. 321 e art. 425, comma 2 c.p.p.

    Riferimenti ai presupposti per l'adozione di misure cautelari reali e alla normativa sulla recidiva/valutazioni prognostiche; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla valutazione prognostica operate dal riesame e ha richiamato il divieto di riesaminare questioni già decise dalla Cassazione.

  • art. 27 c.p.p.

    Norme sul procedimento e sulle formalità di rinnovo del provvedimento; la Corte ha escluso che le censure connesse fossero rilevanti o non già decise.

  • art. 99 e art. 157 c.p.

    Riferimenti al codice penale citati nella doglianza sul "ne bis in idem" e sulle aggravanti; la Corte non ha accolto la violazione lamentata, ritenendo le questioni precluse ove già decise.

  • art. 628, comma 2 c.p.p.

    "la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza della disposizione dell'art. 627 comma 3"

    Principio di limitazione delle impugnazioni contro la sentenza del giudice di rinvio: non è consentito rimettere in discussione i punti già decisi dalla Corte di Cassazione. La Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibili censure già trattate.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna del ricorrente.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    Norme procedurali relative alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e alla possibile richiesta di trattazione orale; richiamate per descrivere la modalità del rito adottato.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma eccezionale richiamata per la requisitoria scritta del P.G.; citata in relazione al procedimento davanti alla Corte.

Massime di principio

  • Se la Corte di Cassazione annulla e rinvia per carenza motivazionale su un punto (es. periculum in mora), il giudice di rinvio deve motivare specificamente tale punto: la motivazione deve essere concreta e riferita alle risultanze processuali (es. fungibilità dei beni, trasferimenti all'estero, dichiarazioni testimoniali).
  • I provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca devono quantificare il "prezzo del reato" tenendo conto delle somme effettivamente destinabili alla confisca; vanno escluse le somme chiaramente destinate all'Erario (IVA, imposte e contributi) ove già rilevate e decurtate.
  • Non è possibile rimettere in discussione davanti al giudice di rinvio i punti già definitivamente decisi dalla Corte di Cassazione: tali doglianze sono inammissibili per giudicato interno ai sensi dell'art. 628 c.p.p.
  • La dichiarazione di inefficacia di un precedente vincolo non priva automaticamente il P.M. della possibilità di richiedere un nuovo sequestro, ma ogni nuova richiesta deve essere valutata sul piano della sussistenza dei presupposti cautelari e della novità degli elementi; tuttavia le questioni già decise dalla Corte sono precluse.
  • Elementi fattuali come l'esistenza di conti esteri, trasferimenti di denaro fuori dal territorio nazionale o indizi di occultamento costituiscono argomentazioni rilevanti per dimostrare il pericolo di dispersione (periculum in mora) e giustificare misure cautelari reali.

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