Cassazione Penale, Sentenza n. 4137/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva respinto la istanza di dissequestro della carta Unicredit MyOn. Lamentava violazione della procedura prevista per il sequestro probatorio: trattandosi di sequestro eseguito con decreto del Pubblico Ministero (23/07/2024), la richiesta di dissequestro doveva essere decisa dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 263, comma 4, cod. proc. pen.; in caso di rigetto il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione al GIP ai sensi dell'art. 263, comma 5, con decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. Invece il PM si limitò a esprimere parere contrario e trasmettere gli atti al GIP (richiamando la procedura prevista per il sequestro preventivo ex art. 321, comma 3), e il GIP decise "de plano" senza seguire la sequenza procedurale prevista per il sequestro probatorio, determinando un vizio di incompetenza funzionale e una nullità procedurale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato. Ha rilevato che il titolo genetico del vincolo era un sequestro probatorio e non preventivo, per cui la competenza a decidere in prima battuta sulla richiesta di dissequestro spettava al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 263, comma 4; in caso di rigetto l'opposizione al GIP sarebbe dovuta seguire le forme dell'art. 263, comma 5 e la decisione del GIP avrebbe dovuto avvenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per le determinazioni relative all'istanza di dissequestro della carta Unicredit MyOn.
Norme richiamate
art. 263 cod. proc. pen.
Per il sequestro probatorio l'istanza di dissequestro va decisa in primo luogo dal Pubblico Ministero (comma 4); se il PM la respinge, l'indagato può proporre opposizione al GIP (comma 5), il quale deve decidere secondo la procedura di cui all'art. 127 (camera di consiglio). La mancata osservanza di questa sequenza configura incompetenza funzionale del giudice che decide de plano.
art. 321 cod. proc. pen.
La norma disciplina il procedimento relativo al sequestro preventivo (parere del PM e trasmissione al GIP). È stata erroneamente richiamata per un sequestro di natura probatoria: il procedimento da seguire per il dissequestro probatorio è quello di cui all'art. 263, non quello dell'art. 321.
art. 127 cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice decide in camera di consiglio nelle ipotesi previste (fra cui la decisione sull'opposizione ex art. 263, comma 5). Nel caso in esame il GIP avrebbe dovuto fissare la camera di consiglio e non decidere de plano.
Massime di principio
- Se il vincolo sui beni origina da un decreto del Pubblico Ministero (sequestro probatorio), la prima decisione sulla richiesta di dissequestro spetta al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 263, comma 4; solo in caso di rigetto è esperibile opposizione al GIP ai sensi del comma 5.
- La procedura prevista per il sequestro preventivo (art. 321, comma 3) non è applicabile al sequestro probatorio; confondere le due procedure può comportare incompetenza funzionale e annullamento del provvedimento.
- Quando l'opposizione al rigetto del dissequestro è devoluta al GIP ex art. 263, comma 5, il giudice deve decidere in camera di consiglio secondo l'art. 127; decisioni "de plano" possono essere viziate e suscettibili di annullamento.
- La decisione del GIP in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, è impugnabile con ricorso per cassazione e non con l'appello cautelare (giurisprudenza costante).
- In presenza di omissioni procedurali rilevanti (es. PM non ha deciso quando doveva), il rimedio più probabile è l'annullamento del provvedimento e la rimessione degli atti all'organo competente per la corretta valutazione dell'istanza.
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