Cassazione Penale, Sentenza n. 4139/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRevocata l'ordinanza n. 46138 del 04/10/2023 emessa dalla Seconda sezione della Corte di cassazione nei confronti di Amato Ciro; annullata senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21/02/2023 perché il reato si è estinto per morte dell'imputato. Dichiarata l'inesistenza giuridica del provvedimento emesso dopo il decesso e confermato che tale inesistenza deve essere dichiarata dal giudice che ha deliberato il provvedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ciro Amato aveva proposto ricorso per cassazione; tuttavia è deceduto il 25/07/2023 prima della decisione della Corte di cassazione (ordinanza 04/10/2023). La morte ha determinato la dissoluzione del rapporto processuale e l'inesistenza giuridica del provvedimento emesso dopo il decesso. Di conseguenza la precedente ordinanza della Seconda sezione (n. 46138/2023) è revocata e va annullata la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21/02/2023 per estinzione del reato per morte dell'imputato.
Norme richiamate
principio di estinzione del reato per morte dell'imputato
La morte dell'imputato dissolve il rapporto processuale e rende giuridicamente inesistenti i provvedimenti emessi successivamente al decesso; ne consegue l'annullamento senza rinvio delle sentenze definitive intervenute se il reato è estinto per morte.
giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023; Sez. 5, ord. n. 29494 del 07/05/2018; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010)
Sez. 1, n. 5837 del 08/11/2023, dep. 2024, Rv. 285789 – 01; Sez. 5, ord. n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 – 01; Sez. 1, n. 18692 del 10/6/2016, dep. 2017, Caffiero, Rv. 269865 – 01; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541 – 01
La giurisprudenza consolidata conferma che il giudice che ha pronunciato il provvedimento pronunciato dopo la morte del reo deve revocarlo per inesistenza e che l'annullamento della sentenza d'appello segue quando il decesso è intervenuto dopo la deliberazione della corte d'appello e prima della decisione di legittimità.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e dissolve il rapporto processuale, rendendo inesistenti i provvedimenti adottati dopo il decesso.
- Il giudice che ha emesso il provvedimento successivo al decesso deve revocarlo: non è compito del giudice dell'esecuzione dichiararne l'inesistenza, bensì del giudice che ha deliberato il provvedimento.
- Se il decesso interviene dopo la deliberazione di una corte d'appello ma prima della decisione della Corte di cassazione, la sentenza d'appello va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Nei procedimenti penali, va sempre verificata la sussistenza del soggetto processuale (imputato); l'eventuale sopravvenuta morte comporta la cessazione della pretesa punitiva e la chiusura del procedimento con effetti di annullamento delle decisioni definitive successive al decesso.
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