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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42979/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Affinita: censura della responsabilità penale per tre episodi di cessione di stupefacenti per insufficienza probatoria (in contrasto con precedente annullamento cautelare per carenza di gravità indiziaria), richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis cod. pen. per modesta gravità e stato di incensuratezza e richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. Martone e Quartara: (i) deducono che la rinuncia parziale ai motivi di appello (depositata con procura speciale) era limitata al capo 1 e contestano che la Corte di appello si sia pronunciata oltre la rinuncia; (ii) censurano la quantificazione dell'aumento per continuazione (tre mesi per ciascun reato satellite) senza motivazione; (iii) Quartara chiede inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo illogico il diverso trattamento rispetto a Martone.

La decisione

Per Martone Cesare: ricorso dichiarato manifestamente infondato e inammissibile; confermata la sentenza di merito, condanna impregnata; condanna al pagamento delle spese processuali e 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Per Quartara Salvatore: ricorso parzialmente fondato: annullamento limitato alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto; dichiarata irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale sugli altri punti; per il resto il ricorso inammissibile. Per Affinita Giorgio: ricorso fondato: annullata la sentenza impugnata nei suoi confronti e rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio in ordine alla penale responsabilità (con gli altri motivi assorbiti).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Fattispecie relativa a cessioni di stupefacenti; utilizzata per la qualificazione dei reati e per la determinazione dell'aumento in caso di continuazione (reati satellite di pena contenuta).

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    Norma sull'associazione finalizzata allo spaccio (delitto associativo) contestata al capo 1 e rilevante per la gravità delle posizioni degli imputati.

  • codice penale, art. 81

    Regole sulla continuazione e sulle forme di concorso; richiamato per la quantificazione della pena in relazione alla continuazione e ai reati satelliti.

  • codice penale, art. 131‑bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e modesta gravità: richiesta da Affinita e valutata dalla Corte di merito (rigetto censurato in ricorso).

  • codice penale, art. 132

    Principi di determinazione della pena e discrezionalità del giudice: richiamato in relazione alle operazioni di riduzione e alla valutazione delle circostanze.

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1

    Norma processuale usata per la sintesi dei motivi di ricorso nella relazione di legittimità.

  • codice di procedura penale, art. 624

    Norma richiamata in relazione agli effetti dell'annullamento e alla declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità per i capi non annullati.

Massime di principio

  • La rinuncia parziale ai motivi di appello (anche se solo su alcuni capi) determina il passaggio in giudicato limitato ai capi oggetto di rinuncia e preclude alla Cassazione di censurare quei profili; le questioni rinunciate non possono essere rilevate d'ufficio in sede di legittimità.
  • Se la Cassazione, in sede cautelare, ha già rilevato carenze della gravità indiziaria, il giudice di merito che in seguito condanna sulla base degli stessi elementi probatori deve motivare in modo adeguato e specifico il superamento di quei rilievi; una motivazione succinta o generica può determinare annullamento con rinvio.
  • La quantificazione di incrementi di pena per continuazione di enti poco rilevanti (aumenti di entità esigua) non richiede motivazione analitica e dettagliata: il giudice di merito ha discrezionalità che non è abusiva quando gli aumenti sono modesti.
  • La disparità di trattamento nella concessione delle circostanze attenuanti generiche tra coimputati non è in sé vizio se è fornita una motivazione logica e adeguata che spieghi la diversa valutazione della gravità delle condotte e della capacità a delinquere; in assenza di tale motivazione la disparità può essere censurata in Cassazione.
  • L'annullamento operato dalla Corte di legittimità può essere limitato a singoli profili (es.: esclusione delle attenuanti generiche) con conferma della irrevocabilità della responsabilità sugli altri capi; il rinvio è allora circoscritto ai punti motivati come viziati.
  • Richiedere l'applicazione di cause speciali di non punibilità (es. art. 131‑bis) richiede che la Corte di merito affronti esplicitamente e logicamente gli elementi che dimostrano la modesta gravità e la situazione personale dell'imputato; la mera affermazione senza confronto con precedenti rilievi cautelari può risultare insufficiente.

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