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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42955/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna, contestando l'errata qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente chiedeva la derubricazione in tentato furto e, alternativamente, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché il bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti o l'esclusione delle aggravanti previste dagli artt. 625 n.7 e 7-bis c.p. La difesa censurava l'utilizzo di meri indizi per la condanna, la mancata prova certa di chi abbia materialmente commesso la sottrazione e la mancata prova del danno, nonché la scorretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. per la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti di specificità e chiarezza richiesti dall'art. 581 lett. d) c.p.p. e per esposizione disordinata e generica delle doglianze (richiamate pronunce di legittimità). È stata rilevata l'assenza di un chiaro confronto tra le censure prospettate e la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., previa considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624, 625 nn. 7 e 7-bis c.p.

    Norme sostanziali con cui è stato contestato il furto e le aggravanti (beni esposti a pubblica fede, materiale sottratto a infrastrutture di pubblico servizio). La Corte ha ritenuto fondata la qualificazione operata dai giudici di merito sulla base degli elementi emersi.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la corte richiama che l'applicazione richiede che il pregiudizio sia "lievissimo" e che il ricorrente non abbia dimostrato tale requisito nella prospettazione di impugnazione.

  • art. 133 c.p.

    Principi per la determinazione della pena; la difesa ne chiedeva applicazione favorevole, ma la cassazione non è entrata nel merito perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per vizi formali.

  • art. 606 c.p.p.

    Dispositivo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha invocato la giurisprudenza che esclude l'ammissibilità dei ricorsi generici, disordinati o prolissi che non consentano l'individuazione dei vizi di legittimità.

  • art. 581 lett. d) c.p.p.

    Prevede l'onere di specificità dei motivi in appello; la Corte ha richiamato il necessario dettaglio e la chiara individuazione degli elementi fondanti le censure, mancante nel ricorso esaminato.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione che consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la determinazione della somma di euro 3.000,00, tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione dell'onere a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa rilevante del ricorrente nel proporre il ricorso ma comunque ha disposto il pagamento ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro, specifico e ordinato i vizi di legittimità; espressioni generiche, prolisse o prive di un articolato confronto con la motivazione rendono il ricorso inammissibile.
  • La derubricazione del reato o la concessione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiedono una valutazione fattuale e probatoria precisa: il ricorrente deve dimostrare che il pregiudizio è lievissimo e che mancano le condizioni per le aggravanti.
  • Per censurare l'applicazione di aggravanti (es. beni esposti a pubblica fede, violenza sulle cose) è necessario contestare specificamente gli elementi fattuali e giuridici che i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti; mere affermazioni speculative non sono sufficienti.
  • La Corte di cassazione non sostituisce il giudice di merito nel sindacare i fatti se il ricorso è inammissibile per vizi formali; le doglianze sul merito devono essere formulate nel rispetto dei canoni di specificità previsti dalle norme processuali.
  • In assenza di prova certa della responsabilità individuale (identificazione) o del danno, tali questioni vanno sollevate con argomentazioni circostanziate nel gravame; un richiamo generico all'insufficienza probatoria è spesso inefficace se non accompagnato da punti concreti.
  • Il rischio di condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende può sussistere anche in caso di assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso, per effetto delle norme penali processuali applicabili all'inammissibilità.

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