Cassazione Penale, Sentenza n. 42949/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia per l'errata applicazione dell'art. 340 c.p.p., denunciando che il Tribunale ha posto a carico dei querelati le spese del procedimento nonostante l'estinzione del reato fosse stata disposta ex art. 162-ter c.p. (estinzione per condotta riparatoria). Hanno sostenuto che l'art. 162-ter non rinvia all'art. 340 c.p.p. e che, in ogni caso, non essendovi pronuncia di condanna non potevano essere imposte le spese processuali a carico degli imputati.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che poneva a carico dei querelati le spese del procedimento, eliminando tale condanna. La Corte ha spiegato che l'art. 340 c.p.p. (che di regola pone le spese a carico del querelato in caso di remissione di querela) non trova applicazione rispetto all'estinzione prevista dall'art. 162-ter c.p., che opera in presenza di accertata condotta riparatoria e prima dell'apertura del dibattimento, indipendentemente dal consenso della persona offesa. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per riparazione esclude la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato come norma che individua il concorso di persone nel reato; utilizzato per descrivere la posizione processuale degli imputati ma non centrale rispetto alla questione sulle spese processuali
art. 624 c.p.
Norma richiamata in relazione al reato contestato agli imputati; citata come parte della qualificazione del fatto oggetto del procedimento
art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Ulteriore norma richiamata nella descrizione del reato contestato; non decisiva rispetto alla questione sull'applicabilità dell'art. 340 c.p.p.
art. 162-ter c.p.
La Corte interpreta questa norma come disciplina autonoma dell'estinzione del reato per condotte riparatorie prima del dibattimento, che non rinvia all'art. 340 c.p.p. e non legittima la condanna alle spese processuali a carico dell'imputato quando l'estinzione è pronunciata in virtù della riparazione
art. 340 c.p.p.
Regola che, di norma, pone le spese a carico del querelato in caso di estinzione del reato per remissione di querela. La Corte ha ritenuto che tale norma non sia applicabile all'ipotesi di estinzione ex art. 162-ter c.p.
art. 35 D.Lgs. 28/08/2000, n. 274
Richiamato per analogia giurisprudenziale: la Corte cita precedente orientamento secondo cui la declaratoria di estinzione per riparazione ai sensi di tale norma esclude la condanna alle spese processuali, principio esteso alla fattispecie ex art. 162-ter c.p.
Massime di principio
- L'estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 162-ter c.p. (per condotta riparatoria prima del dibattimento) esclude, di regola, la condanna alle spese processuali a carico dell'imputato; non si applica automaticamente l'art. 340 c.p.p.
- Quando il giudice dichiara estinto il reato per riparazione, non è necessario il consenso della persona offesa e la pronuncia non equivale a una condanna che giustifichi l'addebito delle spese processuali.
- Nel caso di estinzione per remissione di querela (diversa dall'estinzione per riparazione), resta in vigore il principio di cui all'art. 340 c.p.p.; è quindi importante distinguere chiaramente la causa di estinzione invocata in giudizio.
- In casi similari, il difensore dovrebbe eccepire tempestivamente l'erronea applicazione dell'art. 340 c.p.p. se il provvedimento di estinzione si fonda sull'art. 162-ter c.p., chiedendo l'eliminazione di ogni condanna alle spese processuali.
- La giurisprudenza di legittimità considera consolidato il principio per cui misure di estinzione basate su riparazione non comportano l'onere delle spese per l'imputato; pertanto le statuizioni contrarie sono annullabili anche senza rinvio quando riguardano solo le spese.
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