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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42954/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Miranda ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 590 c.p. connesso alla aggressione subita da Colombani da parte del suo cane (American bulldog). I motivi di ricorso principali erano: (1) omessa e errata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto e causa di non punibilità), invocando l'effetto ius superveniens del d.lgs. 10/10/2022 n.150 che avrebbe ampliato l'ambito di applicazione di tale norma e reso ingiustificata la differente disciplina per i reati di competenza del Giudice di pace; (2) vizio di motivazione e inaffidabilità della prova, deducendo che la condanna si fonda esclusivamente sulla testimonianza della parte offesa senza contraddittorio istruttorio che smentisca interessi antagonisti e pregresse tensioni; (3) nullità per indeterminatezza del capo di imputazione (art.178 lett. b) c.p.p.) con conseguente impossibilità di esercitare la difesa, nonché rilievo di profili costituzionali e richiesta di rinvio alle Sezioni Unite o alla Corte Costituzionale in relazione all'art.34 d.lgs. n.274/2000 (potere di veto della persona offesa) e all'art.35 d.lgs. n.274/2000 (termine di decadenza per l'offerta risarcitoria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (i) molte censure di merito (in particolare quelle in tema di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) sono inammissibili nei ricorsi contro sentenze di appello su reati di competenza del Giudice di pace, perché l'art. 606, comma 2‑bis limita i motivi proponibili; (ii) la questione di nullità processuale per indeterminatezza del capo d'imputazione è infondata: tale nullità è di natura relativa e doveva essere eccepita tempestivamente (art.491 c.p.p.); pertanto la dedotta nullità è stata dichiarata tardiva; (iii) la ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova svolte dai giudici di merito non sono state efficacemente contestate con specifiche emergenze istruttorie e risultano coerenti con le ammissioni dell'imputato; (iv) quanto all'applicabilità dell'art.131‑bis c.p. nel procedimento davanti al Giudice di pace, la Corte ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (ord. n.53683/2017): la disciplina speciale prevista dal d.lgs. n.274/2000 per i reati di competenza del Giudice di pace (compreso il ruolo di 'veto' della persona offesa e la funzione conciliativa dell'istituto) impedisce l'automatica applicazione dell'art.131‑bis anche dopo il d.lgs. n.150/2022; (v) le censure di incostituzionalità dell'art.34 e art.35 d.lgs. n.274/2000 sono state ritenute manifestamente infondate; (vi) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma impugnata in quanto titolo di reato: la condanna per lesioni colpose causate da animali è stata ritenuta fondata sulla posizione di garanzia del proprietario.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la modifica del d.lgs. n.150/2022, l'istituto non sia applicabile automaticamente nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace a causa del sistema speciale introdotto dal d.lgs. n.274/2000.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 (art. 34 e art. 35)

    Disciplina speciale per i reati di competenza del Giudice di pace con funzione conciliativa e con conferimento alla persona offesa di poteri rilevanti (tra cui il potere di opposizione alla non procedibilità), ritenuta compatibile con l'ordinamento e non incostituzionale.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Riforma che ha ampliato l'ambito operativo dell'art.131‑bis c.p.; la Corte ha però ritenuto che il novum non scardini la peculiare disciplina del procedimento davanti al Giudice di pace.

  • art. 672 cod. pen.

    Richiamata come normativa che definisce doveri di custodia e diligenza del detentore di animali e quale parametro interpretativo per la responsabilità riconducibile al proprietario del cane.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1 e 2‑bis)

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace, escludendo la possibilità di dedurre talune censure (es. motivazione ex lett. e) nei casi indicati).

  • art. 178 lett. b) c.p.p.

    Richiamata nella censura di nullità dell'atto di imputazione; la Corte ha precisato che le nullità relative vanno eccepite nei termini pena decadenza.

  • art. 491 c.p.p.

    Termine per eccepire la nullità relativa della citazione a giudizio, la mancata eccezione tempestiva comporta la decadenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, disposto dalla Corte in caso di ricorso infondato.

  • art. 76 Cost.

    Richiamato nella censura costituzionale sull'eccesso di delega: la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata richiamando l'interpretazione della Corte Costituzionale sull'ambito di sindacato dell'eccesso di delega.

Massime di principio

  • Il proprietario/detentore di un cane assume una posizione di garanzia: deve adottare tutte le cautele necessarie (custodia, museruola quando occorre, controllo) per prevenire aggressioni; la responsabilità può essere ricondotta anche a condotte colpose non intenzionali.
  • Nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace la disciplina speciale introdotta dal d.lgs. n.274/2000 (anche per finalità conciliative e deflattive) può rendere inapplicabili automatismi derivanti da norme ordinarie del codice penale (es. art.131‑bis), anche dopo modifiche legislative successive, salvo diversa interpretazione delle Sezioni Unite.
  • Le nullità processuali di natura relativa (es. indeterminatezza dell'imputazione) devono essere tempestivamente eccepite; se non sollevate nei termini procedurali si perde la possibilità di farle valere.
  • I ricorsi in Cassazione contro sentenze d'appello su materie di competenza del Giudice di pace sono soggetti a limiti di ammissibilità (art.606 c.p.p., comma 2‑bis): molte censure, soprattutto di motivazione generica, risultano inammissibili se non rientrano tra i motivi ammessi.
  • Per contestare la valutazione della prova in Cassazione è necessario un confronto concreto e specifico con le risultanze di merito: mere affermazioni generiche di inattendibilità della parte offesa non sono sufficienti.
  • Le questioni costituzionali o le richieste di rimessione alle Sezioni Unite richiedono l'indicazione chiara di profili di contrasto giuridico non risolti; rimangono difficili da accogliere se basate su deduzioni generiche o già affrontate dall'orientamento consolidato della giurisprudenza.

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