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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42950/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: violazione del principio di diritto relativo alla sussistenza del pactum sceleris e alla configurabilità dell'associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Il ricorrente contestava che la Corte di Appello di Perugia avesse utilizzato gli stessi elementi probatori già ritenuti insufficienti dalla Corte di Cassazione, senza nuova attività istruttoria; sosteneva che la moglie e il fratello fossero meri strumenti e non coautori dell'associazione, che le operazioni bancarie della moglie non dimostravano autonomia o consapevolezza del disegno criminoso e che la loro partecipazione ai profitti non fosse provata. Si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello di Perugia, nel giudizio di rinvio, abbia legittimamente rielaborato e integrato la motivazione sulla base degli atti acquisiti (anche provenienti dal giudizio abbreviato) senza essere obbligata a rinnovare d'ufficio l'istruttoria. La Cassazione ha condiviso la valutazione dei giudici del merito secondo cui la moglie e il fratello avevano un ruolo autonomo e ripetuto nelle operazioni bancarie (deleghe, frequenti prelievi in contanti, rapporti con gli istituti di credito) idoneo a dimostrare la loro piena consapevolezza e partecipazione al progetto di evasione fiscale e dunque la sussistenza dell'associazione per delinquere. Conseguenza: confermata la condanna per art. 416 c.p. nei confronti di Yu Weijian (pena di 2 anni e 6 mesi) e rigetto del ricorso. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso preclude la valutazione di una eventuale pronuncia di prescrizione intervenuta successivamente.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La fattispecie di associazione per delinquere richiede la presenza di almeno tre persone e un 'pactum sceleris' con affectio societatis; i rapporti familiari non sono di per sé sufficienti, serve un quid pluris (struttura organizzativa, attribuzione di ruoli, consapevolezza dell'illiceità).

  • d. lgs. 74/2000 artt. 5, 10, 11

    Norme richiamate in relazione ai reati fiscali e alle condotte contestate (omesse dichiarazioni IVA/IRPEF, sottrazione o distruzione di scritture contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) come reati 'fine' posti in essere nell'ambito dell'associazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti della motivazione e la forma del ricorso per cassazione; citato in relazione alla esposizione del motivo dedotto.

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3 e 3-bis)

    Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione non sussiste obbligo automatico di rinnovare l'istruttoria; il giudice del rinvio è libero di rivalutare i dati probatori nel perimetro fissato dalla pronuncia rescindente.

  • art. 627 cod. proc. pen. (comma 2)

    La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è subordinata alla rilevanza per la decisione delle prove richieste; il giudice del rinvio può disporre integrazioni solo se pertinenti e necessarie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli effetti dell'inammissibilità del ricorso e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha escluso l'assenza di colpa che giustificherebbe altro trattamento.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata per chiarire che, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione che consenta di rilevare cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione).

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione il giudice di merito non è vincolato alle valutazioni di fatto della Cassazione e può autonomamente rivalutare il materiale probatorio senza dover necessariamente rinnovare l'istruttoria.
  • La mera delega a operare su conti correnti non esclude a priori che il delegato sia mero esecutore: la ripetizione sistematica di operazioni (prelievi ingenti e frequenti, gestione continuativa dei rapporti bancari), l'autonomia nella gestione e l'assenza dei titolari formali nel compiere tali operazioni possono costituire elementi idonei a dimostrare la partecipazione consapevole al progetto criminoso.
  • I rapporti familiari tra i coinvolti non bastano da soli a configurare un'associazione per delinquere; tuttavia, se ai rapporti familiari si aggiunge un'organizzazione di ruoli stabili e compiti infungibili finalizzati al profitto illecito, l'elemento associativo può ritenersi integrato.
  • Nel rito abbreviato e nel relativo appello la facoltà di chiedere integrazioni istruttorie è più limitata: la mancata rinnovazione dell'istruttoria non è automaticamente vizio se la motivazione del giudice del merito è logica, congrua e completa rispetto ai punti indicati dalla Cassazione.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorso stesso non produce un valido rapporto di impugnazione che permetta alla Corte di Cassazione di pronunciare su questioni sopravvenute come la prescrizione.

Testo integrale

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