Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza presentata da una società al fine di ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, sostenendo che l'impossibilità di svolgere l'attività d'impresa e di conseguire i ricavi/minimi richiesti derivasse da circostanze oggettive: l'acquisto di un modulo immobiliare destinato all'attività non era stato utilizzabile per lo scioglimento e il fallimento della società venditrice. La Direzione regionale aveva negato la disapplicazione; la CTP aveva respinto il ricorso della società; la CTR invece aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo provata l'oggettiva impossibilità di operare e aggiungendo che il procedimento era viziato per violazione del contraddittorio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 30 L. n. 724/1994 e dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo la non autonoma impugnabilità del diniego di disapplicazione dell'interpello; 2) violazione dell'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994, dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 115 c.p.c., 2729 e 2697 c.c., deducendo che l'onere di dimostrare le situazioni oggettive ostative gravava sul contribuente e che, nel caso concreto, la prova della non operatività non era stata correttamente ritenuta sussistente. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando l'orientamento secondo cui il diniego definitivo di disapplicazione delle norme antielusive può essere autonomamente impugnato dal contribuente, pur non essendo espressamente compreso nell'elenco dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, perché la sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi autonoma: da un lato la prova dell'oggettiva impossibilità di svolgere l'attività, dall'altro la violazione del contraddittorio, e l'Agenzia non aveva censurato quest'ultima ratio, da sola sufficiente a sorreggere la decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione della contribuente.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata come base dell'istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive e del relativo potere del contribuente di dimostrare situazioni oggettive ostative.
È la disciplina antielusiva sulle società di comodo; la Corte ne richiama l'applicazione e la possibilità di disapplicazione in presenza di impedimenti oggettivi.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma può essere interpretata estensivamente per ricomprendere il diniego definitivo di disapplicazione delle norme antielusive.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È la norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia.
È richiamato nel secondo motivo quale parametro sulla valutazione delle prove e dei fatti allegati.
È richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici e prova della non operatività.
È richiamato nel secondo motivo per sostenere che l'onere probatorio sulle cause oggettive di disapplicazione grava sul contribuente.
artt. 24, 53 e 97 Cost.
Sono evocati nella giurisprudenza richiamata per giustificare un'interpretazione estensiva degli atti impugnabili e la tutela del contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il diniego definitivo di disapplicazione di una norma antielusiva può essere impugnato dal contribuente anche se non è espressamente indicato nell'elenco degli atti impugnabili, quando esso contenga una precisa pretesa o valutazione definitiva dell'Amministrazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in cassazione deve censurarle tutte; se una ratio resta intatta, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse o comunque non può condurre alla cassazione.
- In materia di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, la contribuente deve allegare e provare l'esistenza di situazioni oggettive che abbiano impedito il raggiungimento del test di operatività.
- La presenza di una violazione del contraddittorio, ove autonomamente posta a fondamento della decisione impugnata, costituisce ratio autonoma che deve essere specificamente attaccata in sede di legittimità.
- L'interpretazione dell'elenco degli atti impugnabili nel contenzioso tributario può essere estensiva e costituzionalmente orientata per assicurare tutela giurisdizionale effettiva al contribuente.
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